Trib. Milano, ord. 28 giugno 2016 (est. De Giovanni)

 

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N. R.G. 2014/***

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. ***/2014 promossa da:

S.T. SRL

C.G.P.

ATTRICI

contro

FALL.TO S.I C. E A. SPA

COMUNE MILANO

CONVENUTI

M.B.

V.B.

TERZI CHIAMATI

 

Il Giudice Cristiano De Giovanni,

atteso che alla odierna udienza il procuratore del terzo chiamato M.B. ha chiesto accertarsi che la costituzione è stata tempestivamente eseguita mediante deposito di comparsa in via telematica in data 30.3.2016,

rilevato che il sistema risulta avere dato riscontro negativo quanto alla richiesta di deposito dell’atto del professionista rilevando che “non si può costituire più di un avvocato in un deposito” (come emerge dal dettaglio di deposito),

considerato che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 D.L. 179/12, la data di deposito è quella della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della Giustizia e che il deposito è tempestivo se la ricevuta è generata entro le 24 ore del giorno di scadenza e la produzione della ricevuta in questione è prova sufficiente a dimostrare l’avvenuto deposito,

rilevato che la costituzione del difensore del terzo chiamato, M.B., è stata effettuata tempestivamente ex artt. 166 e 167 c.p.c. e che l’esito negativo della accettazione della costituzione del difensore non è da imputarsi ad una condotta negligente del medesimo nella gestione delle procedure di deposito telematico ma, piuttosto ad attività interna dell’Ufficio che ha ritenuto non corretta l’indicazione di due difensori nel file “datiatto.xml” laddove trattasi di irregolarità considerata come tale dal solo sistema e non dalle norme regolatrici della procedura di iscrizione,

visto che, quindi, non emerge alcun contegno negligente del difensore nella procedura di deposito telematico e che l’evento considerato preclusivo dal sistema non è nella disponibilità gestoria del difensore e che, quindi, non è da lui esigibile alcun ulteriore sforzo di diligenza nel controllare un fatto che è ad esso esterno (la valutazione di irregolarità della iscrizione è, infatti, frutto di una scelta del sistema e come tale non è conoscibile né prevedibile dall’avvocato).

P.Q.M.

 

Dichiara tempestiva la costituzione del difensore del terzo chiamato M.B.

Dispone che la cancelleria provveda a formulare esito positivo alla iscrizione a far data dal 30.3.2016.

Il Giudice

Cristiano De Giovanni