App. Milano, ord. 16 ottobre 2017 (Pres. est. Santosuosso)

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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Sigg.ri giudici

Amedeo SANTOSUOSSO Presidente relatore

Anna MANTOVANI Consigliere

Maria Elena CATALANO Consigliere

A scioglimento della riserva introitata il 20 settembre 2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile promossa in grado d’appello con citazione notificata da parte di S. A. I. C. il 16/01/2017 tramite posta elettronica certificata

TRA

S. A. “I. C.”, elettivamente domiciliata in Piacenza, ***, presso lo studio dell’Avv. F.G. che la rappresenta

Appellante

E

B. B. SPA, elettivamente domiciliata in Milano ***, presso gli studi degli avv.ti B.B., C.B. e G.M. che la rappresentano

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno 9/01/2017 (n. 4/2017) il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa n. NN/AAAA RG, promossa da S. A. “I. C.” contro B. B. SPA ha così deciso:

1) rigetta le domande di parte attrice;

2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da parte convenuta;

3) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la S. A. “I. C.” di C. M. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio il B. P. Soc. Coop. per sentirlo condannare: a) al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale, nella misura di Euro 6.000.000,00, “previo accertamento e declaratoria dell’illegittimità della mancata erogazione del credito espressamente pattuito tra le parti, con violazione del principio di affidamento e buona fede nelle trattative” e b) al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale e alle “restituzioni di interessi e somme indebitamente trattenute”, nella misura di Euro 800.000,00, “previo accertamento e declaratoria dell’illegittimità delle condotte tenute dal B. P. nell’esecuzione dei contratti di conto corrente, mutuo ipotecario e apertura di credito con garanzia fondiaria e ipotecaria”.

Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione e l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

All’udienza del 30.05.2014 il Giudice disponeva che l’attrice presentasse domanda di mediazione obbligatoria, procedimento poi di fatto esperito e che ha dato esito negativo.

A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17.10.2014, il Giudice, rilevata la nullità dell’atto di citazione avversario ex art. 164, quarto comma c.p.c., assegnava a C. termine fino al 20.12.2014 per integrare la domanda, fissando per la trattazione l’udienza del 22.04.2015.

In data 20.12.2014 l’attrice depositava la “memoria autorizzata integrativa” alla quale la B. replicava con memoria in data 01.04.2015. rilevando la persistenza della nullità dell’atto di citazione, non avendo l’attrice in alcun modo sanato i vizi.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, depositate le memorie istruttorie, dichiarate inammissibili tutte le prove richieste da parte attrice, all’udienza del 05.10.2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

3. La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da S. A. “I. C.” con atto di appello con il quale chiede la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi.

A. Erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di S. A. al risarcimento dei danni per mancata erogazione del credito, ex art. 1337 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.

B. Erroneità della sentenza, nella parte in cui ha rigettato le domande di risarcimento connesse a profili contrattuali, in relazione ai blocchi sui conti correnti.

4. B. B. spa si è costituita con comparsa del 26/05/2017 chiedendo, nel merito, il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza e, in rito, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello:

a. per tardività della notifica dell’atto di citazione di S. A.;

b. per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c.

5. La Corte, all’udienza del giorno 20/06/2017, ha ritenuto necessario approfondire la questione della tardività della notifica dell’atto di citazione sotto il profilo costituzionale e ha dato termine alle parti fino all’11/09/2017 per il deposito di note, rinviando per la trattazione all’udienza del 20/09/2017. All’udienza del giorno 20/09/2017 la Corte si è riservata in relazione alla questione di legittimità costituzionale.

LA CORTE

Ritiene di sollevare eccezione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3 24 e 111 Cost. – della norma secondo la quale “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”. Tale norma è contenuta nell’articolo 45-bis della legge dell’11/08/2014, n. 114 [1], nella parte in cui ha modificato la legge 17/12/2012, n. 221 [2].

INDICE

1. I FATTI E LE POSIZIONI DELLE PARTI

2. IL PRINCIPIO DELLA SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICA

3. LE ELABORAZIONI GIURISPRUDENZIALI SUL PUNTO

3.1. CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENT. N. 189/2017

3.2. CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO, SENT. N. 8886/2016

3.3. CASSAZIONE CIVILE, SENT. N. 3478/1979

3.4. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, SENT. N. 2396/2014

3.5. CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE, SENT. N. 24822 DEL 9/12/2015

4. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA (IMPOSSIBILITÀ)

5. RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE (NECESSITÀ)

6. RILEVANZA

7. NON MANIFESTA INFONDATEZZA

1. I FATTI E LE POSIZIONI DELLE PARTI

1. Nella presente causa tra S. A. I. C. e B. B. S.P.A. B. B. chiede, in via preliminare, alla Corte di dichiarare l’inammissibilità dell’appello della S. A.  avverso la sentenza n. 4/2017, emessa dal Tribunale di Lodi e pubblicata in data 09/01/2017, in quanto proposto tardivamente. B. B. ha notificato a S. A. la sentenza in data 16/01/2017 (documento B di parte B. B.), cosicché il termine per impugnare la sentenza, ex art. 325 c.p.c., scadeva in data 15/02/2017 mentre, a termini dell’art. 147 c.p.c., la modifica si è perfezionata il 16/02/2017. In realtà, l’atto di citazione in appello di S. A. è stato notificato con messaggio di PEC, la cui ricevuta di accettazione da parte del sistema riporta la data del 15/02/2017 alle ore 21:05:29 e la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario è stata consegnata lo stesso giorno alle ore 21:05:32. B. B. fa valere la scadenza del termine di trenta giorni, ex art. 325 c.p.c., in quanto, sulla base dell’art. 147 in combinato disposto con l’art. 16-septies del d.l. 179/2012 [3], la notifica effettuata oltre le ore 21:00 deve considerarsi come effettuata alle ore 7:00 del giorno successivo, ovvero del 16/02/2017, con il conseguente superamento del termine di cui all’art. 325 c.p.c.

2. S. A. richiama, a propria difesa, la sentenza n. 189/2017 della Corte d’Appello di Firenze, che fa riferimento alla scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di perfezionamento per il destinatario che, in un caso del tutto analogo al presente, non ha ritenuto tardivo l’appello.

2. IL PRINCIPIO DELLA SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICA

Ai fini della decisione della presente questione, è necessario considerare quanto segue.

3. L’articolo 147 c.p.c. dispone che le notificazioni non possono effettuarsi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00. Notoriamente la norma è stata dettata in origine per le notificazioni a mezzo di Ufficiale giudiziario.

4. Nel 2012 il legislatore ha esteso tale regime orario alle notifiche a mezzo PEC. L’articolo 16-septies, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, prevede espressamente che l’art. 147 c.p.c. si applichi anche alle notificazioni eseguite tramite posta elettronica certificata. L’articolo 16-quater co. 3, dello stesso d.l. n. 179/2012, dispone che “la notifica si perfezion[i], per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”. La giurisprudenza maggioritaria interpreta tale articolo – in modo coordinato con il successivo art. 16-septies- nel senso per cui, affinché la notifica si consideri effettuata il giorno stesso, la ricevuta di accettazione da parte del sistema deve essere generata entro – e non oltre- le ore 21:00.

5. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 477/2002, emessa con riferimento alle notificazioni di atti a mezzo posta (art. 149 c.p.c.) e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, aveva già sancito il principio di scissione degli effetti della notifica. Secondo tale principio, gli effetti per il notificante devono intendersi perfezionati all’atto di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, mentre, per il destinatario, al momento in cui egli riceve il plico da parte dell’agente postale. La Corte Costituzionale afferma che è “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere – come nel caso di specie – dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”.

6. La Corte di Cassazione con sentenza n. 6402/2004 ha ribadito il principio della scissione per le notifiche tradizionali, in un caso in cui la notifica era stata perfezionata al posto che dall’Ufficiale giudiziario dal procuratore della parte, affermando che la notificazione deve considerarsi effettuata dal notificante alla “data di spedizione del piego raccomandato”.

7. La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 24822 del 9/12/2015, ha affermato che la scissione degli effetti della notificazione è un principio valido per tutti gli atti processuali, affermando che “il notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere la sua attività processuale. Questo termine gli deve essere riconosciuto per intero [enfasi aggiunta]. Quindi, egli va tutelato anche se consegna l’atto all’ufficiale giudiziario proprio allo scadere del termine. Non gli si può obiettare: ‘per un principio di precauzione […] avresti dovuto consegnare l’atto all’ufficiale qualche giorno prima in modo da garantirti una notifica nei termini”. La Corte conclude “alla fine, c’è un argomento risolutivo: ‘se la legge mi riconosce un termine di 30 giorni per espletare una attività difensiva, perché lo devo ridurre a 15 o a 20 per avere (non la sicurezza) ma la probabilità della notifica nei termini?’”.

8. Nel caso di specie la Cassazione affronta la questione concernente il termine di prescrizione di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire in revocatoria), che può essere esercitato solo attraverso l’adozione di un atto processuale. La Corte afferma che, qualora un diritto possa

essere esercitato solo attraverso il compimento di un atto processuale (per evitarne la prescrizione), tale atto resta di natura processuale e opera il principio di scissione degli effetti della notifica.

9. La fattispecie oggetto del presente appello concerne la notifica di un atto per sua natura processuale (atto di citazione in appello), per cui, in applicazione dell’art. 16-quater del d.l. n. 179/2012 e dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione a Sezioni Unite del 9/12/2015, la regola di scissione degli effetti soggettivi trova applicazione anche in relazione alla notifica telematica dell’atto di citazione. È, dunque, pacifico che se S. A. I. C. avesse notificato l’atto, generando la ricevuta di accettazione del sistema, prima delle ore 21:00, avrebbe notificato nei termini, benché la ricevuta di avvenuta consegna fosse stata generata dopo le ore 21:00.

10. Tuttavia, nella causa in esame, la mera applicazione del principio della scissione non pare risolutiva, in quanto la notifica è stata effettuata dopo le ore 21:00 e sia la ricevuta di accettazione del sistema sia la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario sono state generate dopo il limite d’orario stabilito dall’art 147 c.p.c. (e richiamato dall’articolo 16-septies d.l. n. 179/2012).

3. LE ELABORAZIONI GIURISPRUDENZIALI SUL PUNTO

11. Ad avviso della Corte, l’art. 16-septies della legge 17 dicembre 2012, n. 221 non può essere interpretato in modo costituzionalmente conforme e neppure le elaborazioni giurisprudenziali consentono un’interpretazione costituzionalmente orientata. Qui di seguito si riportano le principali pronunce in materia.

3.1. CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENT. N. 189/2017

12. S. A., alla prima udienza, fa valere la scissione degli effetti della notifica tra il momento di perfezionamento per il notificante (ricevuta di accettazione da parte del sistema) e momento di perfezionamento per il destinatario (ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario), richiamando un precedente della Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 189/2017. La fattispecie concerneva proprio il caso in cui, non solo la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario, ma anche la ricevuta di accettazione del sistema erano state generate successivamente alle ore 21:00, con conseguente improcedibilità dell’appello. Tuttavia, la Corte di Firenze non accoglie l’eccezione preliminare di tardività dell’impugnazione, affermando che l’“art. 16- septies debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, peraltro ribadito in linea generale anche dalla recente CASS. SU 24822 del 9.12.2015”, e continuando che “l’art. 16-septies, quando

afferma che l’esecuzione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, val[e solo] con riferimento al destinatario della notifica stessa”. La Corte di Firenze dichiara di conoscere il precedente della Cass. sez. lav. n. 8886/2016 [vedi avanti 3.2] “ma ritiene tale arresto, peraltro ad oggi unico, non vincolante”, e conclude che “ad oggi permane il principio ‘scissionistico’ tra i due momenti della notifica”.

13. Ad avviso di questa Corte, il precedente della Corte d’Appello di Firenze è particolarmente interessante, non solo in quanto conferma l’operatività del principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica per le notifiche telematiche, ma soprattutto in quanto vuole fornire una soluzione interpretativa innovativa e costituzionalmente orientata della norma contenuta nell’art. 16-septies, coordinata con il principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica [su cui si tornerà avanti, sub 4]. Distinguere tra la situazione del notificante e quella del notificato nell’applicazione dei vincoli d’orario sanciti dall’art. 147 c.p.c. consente, infatti, un bilanciamento tra l’interesse del notificato a non essere disturbato in determinati momenti della giornata (il suo interesse alla privacy e il suo diritto al riposo) con l’interesse del notificante a esercitare appieno il proprio diritto di difesa, sfruttando per intero il termine, quantificato in giorni, che il codice di procedura civile individua a suo favore. Ad avviso di questa Corte, tuttavia, tale precedente non può essere seguito in quanto interpreta la norma dell’art. 16-septies in modo tale da privarla, sostanzialmente, del suo significato [per i motivi di tale scelta, vedi avanti 4].

3.2. CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO, SENT. N. 8886/2016

14. Secondo la sentenza, Cassazione civile sez. lavoro n. 8886 del 4/05/2016, “la norma del d.l. n. 179 del 18/10/2012, art. 16-septies non consente duna diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16-quater”.

15. Con tale affermazione di principio, la Cassazione non ha inteso negare l’operatività del principio di scissione con riferimento alle notifiche via PEC, ma ha ritenuto che esso non risolva, in ogni caso, il caso in cui anche la ricevuta di accettazione del sistema sia stata generata dopo le ore 21:00. Il caso sottoposto all’esame della Cassazione era, quindi, identico a quello in esame, in quanto sia accettazione che consegna sono successivi alle 21:00.

16. La sentenza è importante in quanto mette in evidenza che il testo dell’articolo 16-sepies non consente un’interpretazione costituzionalmente orientata, nonostante, la giurisprudenza inizi a dividersi sul punto creando, di fatto, una situazione di incertezza del diritto (con effetti di sostanziale violazione dell’art. 3 Cost). Infatti, benché sia la fattispecie ad oggetto della sentenza

della Cassazione sez. lavoro sia quella della sentenza della Corte d’Appello di Firenze [sub 3.1.] fossero esattamente uguali, i giudici hanno deciso in modo diametralmente opposto.

3.3. CASSAZIONE CIVILE, SENT. N. 3478/1979

17. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3478/1979 [4] ha affrontato il problema delle notifiche effettuate con modalità diversa dalla consegna con Ufficiale giudiziario, ma non (ancora) a mezzo PEC. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 147 c.p.c. non si applica nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l’accesso dell’ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in tal caso, l’orario citato dall’articolo 147 c.p.c. da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione, sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l’ultimo giorno utile. Pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto di appello, effettuata a termini dell’articolo 140 c.p.c. nelle ore di apertura degli uffici all’uopo indicati, anche se oltre l’orario di cui all’articolo 147 c.p.c., sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l’ultimo giorno utile.

18. Secondo i giudici di legittimità, l’irregolarità formale della notificazione, in quanto eseguita oltre l’orario stabilito dall’articolo 147 c.p.c. – articolo posto a tutela dell’interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l’atto in sua vece- può essere fatta valere, quindi, solo dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito, mediante il legittimo rifiuto a ricevere l’atto. Tuttavia, la Cassazione, ha stabilito che non può, comunque, essere fatta valere la nullità della notificazione – perché fuori orario- nel caso in cui essa sia stata effettuata tramite servizio postale ovvero con le modalità di cui all’articolo 140 c.p.c., perché in queste ipotesi l’orario indicato all’articolo 147 c.p.c. è automaticamente sostituito dall’orario di apertura degli uffici all’uopo indicati, anche se tale orario supera quello indicato all’art 147 c.p.c.

19. La sentenza è interessante in quanto allarga l’orizzonte oltre la mera dicotomia tra notifica a mezzo d’ufficiale giudiziario e notifica a mezzo PEC e, quindi, per il fatto di mostrare come il contatto tra il notificante, il sistema di comunicazione e il ricevente possa avere modalità ulteriori e diverse. Si segnala la sostituzione dell’orario di cui all’art. 147 c.p.c. con l’orario di apertura dell’ufficio postale, che può andare oltre le ore 21:00 e che, per giunta, può essere diverso da città a città e da quartiere a quartiere, senza contare che la ricezione materiale da parte del ricevente può avvenire, e di fatto avviene, dopo vari giorni dalla scadenza del termine. La Corte considera anche il caso ancora diverso in cui la notifica avvenga con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., rispetto alle quali il limite d’orario dell’art. 147 c.p.c. non ha alcun rilievo.

3.4. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, SENT. N. 2396/2014

20. La questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 16-septies è stata presa in considerazione anche dalla Corte d’Appello di Bologna [5], con riferimento alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Nel caso di specie, gli appellanti lamentavano che la trasmissione dell’atto d’appello oltre l’orario indicato fosse avvenuta a causa di un guasto tecnico del sistema di PEC e che tale malfunzionamento avesse cagionato una lesione al proprio diritto di difesa. Gli appellanti rilevano la differenza strutturale di operatività del principio di scissione degli effetti della notifica tra le notifiche che avvengono tramite Ufficiale giudiziario e quelle che, invece, sono effettuate tramite posta elettronica certificata. Nel primo caso, infatti, un ritardo non imputabile al notificante non viene preso in considerazione ai fini del computo dei termini per la notifica, poiché quest’ultima s’intende perfezionata, per il notificante, al momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficio. Nel secondo caso, invece, eventuali malfunzionamenti potrebbero paralizzare il sistema in un momento anteriore rispetto all’invio della PEC e al ricevimento della ricevuta di accettazione. La Corte d’Appello di Bologna, tuttavia, afferma che “il Legislatore ha sancito attraverso l’art. 16-septies un istituto coerente con il più generale assetto dei gravami e della relativa tempistica; invero si tratta dell’opportuna estensione alle notificazioni a mezzo PEC di un meccanismo normativo della cui legittimità mai nessuno ha dubitato, ove l’art. 147 c.p.c. – pur dettato per un’epoca ben diversa, con finalità originarie attualmente forse divenute più marginali [enfasi aggiunta]- si rivela destinato attualmente a situazioni pure meritevoli di specifico regolamento, in quanto foriere di problematiche altrimenti fonte di incertezza”. La Corte bolognese ribadisce l’applicabilità del principio di scissione degli effetti anche alle notifiche a mezzo PEC e precisa che “proprio quanto ai sistemi come la PEC [… essi] sono ‘potenzialmente recettizi’ in modo costante, sicché colui al quale viene indirizzata tale forma di ‘messaggio’, non può dirsi, probabilmente, abilitato a rifiutarlo in modo efficace, onde ritenerlo tamquam non esset, una volta ‘pervenutagli’ sull’apposita ‘casella’: e ciò nemmeno qualora, in presenza della notifica di un atto giudiziario, si trattasse di un diniego fondato sull’altrui inosservanza delle disposizioni in tema di orario, ai sensi dell’art. 147 c.p.c. […] tale aspetto rende particolarmente opportuna la scelta legislativa di ‘disciplinare’ il corretto utilizzo di uno strumento altrimenti suscettibile di essere impiegato in modo ‘indiscriminato’, poiché l’attività direttamente esercitabile da parte del legale […] non trova più nemmeno il ‘correttivo’ prima insito negli orari di funzionamento dell’UNEP […] oppure nei tempi di apertura degli Uffici Postali”. La Corte conclude che: “gli eventuali inconvenienti tecnici verificati durante il dies ad quem ‘estremo’ a disposizione degli odierni appellanti non valgono comunque ad impedire le decadenze maturate a loro carico” ed esclude che siano ravvisabili violazioni di precetti e interessi tutelati dalla Costituzione.

21. La sentenza di Bologna, pur trattando una materia simile a quella qui in esame, esamina alcuni profili del tutto estranei alla presente causa:

a) la questione del malfunzionamento del sistema informatico di notificazione, che non consente l’accettazione della PEC;

b) la questione del raccordo tra l’art. 16-septies, legge 17 dicembre 2012, n. 221 e il principio costituzionale del giusto processo.

22. La Corte di Bologna non esamina in alcun modo – né è sollecitata a farlo- i profili di violazione del principio di eguaglianza, per il fatto che l’art. 16-septies parrebbe trattare in modo eguale, o simile, situazioni diverse. Ad avviso di questa Corte, tuttavia, è significativo il fatto che la sentenza di Bologna, pur non riconoscendo alcun profilo di incostituzionalità della disciplina in esame, incidentalmente mostri di rendersi conto di alcuni disallineamenti tra le situazioni materiali presupposte dalle norme vigenti e le regole fissate dal legislatore anche per le notifiche a mezzo PEC (“pur dettato per un’epoca ben diversa, con finalità originarie attualmente forse divenute più marginali” cit. Corte d’App. Bologna, sent. n. 2396/2014).

3.5. CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE, SENT. N. 24822 DEL 9/12/2015

23. La Cassazione a Sezioni Unite, nella ricordata sentenza n. 24822/2015, dopo aver enucleato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, afferma che “il notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere la sua attività processuale. Questo termine gli deve essere riconosciuto per intero [enfasi aggiunta]. Quindi, egli va tutelato anche se consegna l’atto all’ufficiale giudiziario proprio allo scadere del termine. Non gli si può obiettare: ‘per un principio di precauzione […] avresti dovuto consegnare l’atto all’ufficiale qualche giorno prima in modo da garantirti una notifica nei termini”.

24. Questo precedente della Corte di Cassazione è interessante in quanto sancisce il diritto del notificante a sfruttare, per intero, il termine individuato a giorni che gli viene riconosciuto normativamente, e questo per garantire il rispetto del diritto di difesa della parte e del diritto a un giusto processo, ex artt. 24 e 111 Cost.

4. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA (IMPOSSIBILITÀ)

25. La questione che questa Corte si trova ad affrontare concerne la legittimità – o meno- dell’estensione della disciplina di cui all’articolo 147 c.p.c., originariamente regolante la notifica a mezzo Ufficiale giudiziario, ai casi di notificazione tramite posta elettronica certificata, stante la differenza fattuale tra le due procedure di notificazione.

26. La ratio dell’articolo 147 c.p.c., secondo un’interpretazione che si trova in diversi commenti, è quella di realizzare una sorta di tregua inderogabile del contenzioso, creando una fascia cronologica protetta. Come evidenzia anche la Cassazione nella sentenza n. 3478/1979 (vedi sopra sub 3.3.), questa disposizione mira a tutelare la tranquillità del privato destinatario di una notifica, la sua privata dimora e il suo interesse a non essere disturbato oltre l’orario che, secondo gli usi sociali, è destinato alla vita privata.

27. L’articolo 45-bis della legge n. 114 dell’11/08/2014 [6], nella parte in cui ha modificato la legge 17 dicembre 2012, n. 221 [7], introducendo l’articolo 16-septies ha previsto che “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”. Il legislatore, dunque, ha esteso l’applicazione della disciplina tradizionale (art. 147 c.p.c.) sulle notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario anche alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata. La ratio della norma è quella di garantire al potenziale destinatario una fascia oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di posta elettronica certificata.

28. Si legge nell’atto [n. 2486] della Camera dei Deputati, elaborato durante l’esame in Commissione I in sede referente: “occorre, inoltre, stabilire che la disposizione di cui all’articolo 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni per via telematica. Anche in questo caso, viene accolta una sollecitazione prospettata dagli intervenuti al Tavolo Permanente, volta a superare il dubbio interpretativo sull’applicabilità anche alle notificazioni telematiche del precetto contenuto nell’articolo 147 c.p.c., che stabilisce che le notifiche non possono essere effettuate tra le ore 21 e le ore 7. Viene precisato comunque che le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si intendono perfezionate alle ore 7 del giorno successivo. È noto infatti che, secondo la sentenza della Suprema Corte del 21 giugno 1979, n. 3478, l’articolo 147 c.p.c. non si applica ‘nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l’accesso dell’ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in tal caso, l’orario dall’articolo 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione, sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l’ultimo giorno utile’. Considerato che la notifica telematica può essere eseguita direttamente dal difensore, in ogni momento, si è ritenuto preferibile prevedere l’applicazione dei predetti limiti orari anche al caso delle notifiche telematiche, per garantire al potenziale destinatario una fascia oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di posta elettronica certificata [enfasi aggiunta]” [8].

29. La questione che si pone è se e in quale misura l’adozione di una modalità tecnologica nuova richieda una diversa disciplina giuridica o se la disciplina del “vecchio” procedimento di notifica possa agevolmente essere estesa alla nuova procedura, al fine di continuare a tutelare la medesima sfera privata.

30. Ad avviso di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012 è degna di un rinvio alla Corte Costituzionale sotto i seguenti profili:

a) per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto situazioni differenti vengono trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o simile [9];

b) per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’art. 16-septies, che estende il termine previsto dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC senza tener conto della differente natura del mezzo di notificazione;

c) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche l’ultimo giorno utile per proporre appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa del notificante.

31. Prima di procedere in tal senso, questa Corte ha valutato se un’interpretazione costituzionalmente conforme potesse emergere dal coordinamento dell’art. 16-septies con il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.

32. Il principio di scissione degli effetti della notifica. – La Corte Costituzionale nella già richiamata sentenza n. 477/2002, ha dato una definizione del principio di scissione degli effetti della notifica. In particolare ha affermato che “la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982, laddove all’art. 8 prevede, secondo l’interpretazione vigente che […] la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso o al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza”. La Corte ha, così, dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 147 c.p.c. e dell’articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”) nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

33. La stessa Corte, con la successiva sentenza n. 28/2004, ha puntualizzato che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile [enfasi aggiunta], fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale […] il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali – affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati – è ormai decisivo per l’interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni [enfasi aggiunta]. Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 – adoperando a proposito dell’attività di notificazione i verbi ‘eseguire’, ‘fare’, ‘consegnare’ ed altri di portata equivalente – di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico [enfasi aggiunta]. In presenza di un tale dato normativo neutro, l’interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni – non contenuta esplicitamente nelle norme citate – deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall’art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario. In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” [10].

34. Ad avviso di questa Corte, questo precedente della Corte Costituzionale è significativo in quanto estende il principio di scissione ad altri articoli del codice di procedura civile sulle notifiche, oltre l’art. 149 c.p.c., affermando che il legislatore nell’utilizzare verbi come “eseguire”, “fare”, “consegnare” non esclude, di per sé, l’applicazione di tale principio. Il dato normativo è “neutro” per cui, se da un lato esso non distingue tra la posizione del notificante e quella del notificato, d’altro canto neppure esclude l’applicazione del principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica che, tanto più va applicato anche agli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 alla luce di un’interpretazione sistematica.

35. Più di recente, in applicazione del medesimo principio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte si pronuncia sul principio di scissione, questa volta in ottica di tutela della posizione del notificato rispetto cui la notifica deve considerarsi perfezionata nel momento in cui l’atto informativo entra nella sua sfera di conoscibilità (e non nel momento anteriore di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Secondo la Corte “risulta infatti ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti [enfasi aggiunta], il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo [enfasi aggiunta]”.

36. Interpretazione costituzionalmente orientata (impossibilità) – La giurisprudenza maggioritaria finora non ha applicato il suddetto principio all’art. 16-septies, l. n. 221/2012 e, più in generale, all’art. 147 c.p.c. A ben vedere, con riferimento alle notifiche tradizionali (e quindi con riferimento all’art. 147 c.p.c.) non sorgeva neppure il problema relativo al rapporto tra il principio della scissione e l’esistenza dei limiti d’orario, in quanto lo stesso modo di essere della notifica a mezzo di Ufficiale giudiziario – secondo la comune esperienza- impone il rispetto di limiti di tempo (la consegna all’Ufficiale giudiziario non può avvenire ad ogni ora del giorno e della notte). La medesima riflessione è valida per le notifiche a mezzo posta o per quelle secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. La Cassazione [11] ha sancito che, in questi casi, si produce un’automatica sostituzione dell’orario di cui all’art. 147 c.p.c. con quello di apertura degli uffici all’uopo indicati, benché tale (ultimo) orario possa in concreto oltrepassare il limite codicistico. Seguendo questo ragionamento, dunque, il notificante che consegni il plico alle poste alle ore 22:00 dell’ultimo giorno utile per l’impugnazione della sentenza, notifica validamente – nei termini fissati a giorni dall’art. 325 c.p.c.-. Infatti, secondo il principio di scissione degli effetti giuridici, affinché si produca – in capo al notificante- l’effetto della notifica, è sufficiente che egli consegni l’atto alle poste entro l’orario di chiusura degli uffici, benché tale orario in concreto superi quello dell’art. 147 c.p.c.

37. Il problema del rapporto tra il principio della scissione e i limiti d’orario, stabiliti dall’art. 147 c.p.c., invece, si è posto quando il legislatore del 2014 ha parificato la disciplina relativa ai limiti temporali delle notifiche a mezzo di Ufficiale giudiziario a quelle effettuate con posta elettronica certificata, ritenendo le due situazioni del tutto equivalenti da un punto di vista fattuale e, conseguenzialmente, meritevoli di un eguale trattamento giuridico, ex articolo 3 Cost.

38. Come emerge dai lavori preparatori dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012, con la parificazione della regolamentazione in materia di limiti d’orario, il legislatore intende tutelare il medesimo bene giuridico, ovvero il domicilio del notificato e, in particolare, il suo diritto alla tranquillità e al riposo.

39. Ciò che distingue nettamente le due modalità di notifica, tuttavia, è la concreta possibilità, per il notificante, di procedere all’invio della PEC ad ogni ora del giorno e della notte, senza essere vincolato agli orari degli uffici giudiziari o degli uffici postali. Proprio in relazione alle notifiche telematiche, dunque, si pone il problema della distinzione degli effetti della notifica che si dovrebbero produrre – in capo all’appellante- nel momento in cui egli invia la posta elettronica, in qualsiasi momento egli decida di farlo purché entro i termini di cui all’art. 325 c.p.c., e – in capo all’appellato- nel momento in cui egli riceve l’email, entro i limiti d’orario individuati – a sua tutela- dall’art. 147 c.p.c.

40. Ad avviso di questa Corte, infatti, il principio della scissione, formulato dalla Corte Costituzionale [12] in materia di notifiche “tradizionali” e, poi, ribadito dalla Cassazione [13], esplicherebbe appieno i propri effetti con riferimento alle “nuove” notifiche a mezzo PEC proprio (e forse solo) se applicato all’art. 16-septies. Infatti, il principio di scissione, così come tradizionalmente interpretato rispetto alle notifiche cartacee, presuppone un intervallo temporale tra il momento di consegna del plico all’Ufficiale giudiziario o alle poste e il momento di ricezione dello stesso da parte del destinatario. A ben vedere, invece, nelle notifiche telematiche, a differenza che in quelle cartacee, vi è identità temporale tra la trasmissione e la ricezione della posta elettronica certificata, che non consente al principio di scissione soggettiva degli effetti giuridici di svolgere effettivamente la propria funzione (anche nella fattispecie oggetto della presente causa, il lasso temporale tra generazione della ricevuta di accettazione e generazione della ricevuta di avvenuta consegna è minimo, trattandosi di qualche millesimo di secondo). Al contrario, tale principio assume pieno rilievo ed effettività se applicato in relazione all’art. 16-septies. In questo senso, il principio di scissione esplicherebbe appieno la propria rilevanza in quei casi in cui il notificante abbia inviato l’email dopo il termine delle ore 21:00.

41. Il valore di questo principio emerge proprio se si considerano i gravi effetti (l’improcedibilità) che potrebbe avere la sua mancata applicazione nel caso in cui il notificante non solo abbia proceduto a inviare l’email di notifica dopo il limite d’orario dell’art. 147 c.p.c., ma si trovi anche nell’ultimo giorno utile per notificare, com’è accaduto nel caso oggetto della presente causa. Escludere l’operatività di tale principio rispetto a quest’ultimo caso, significherebbe applicare l’art. 16-septies in evidente contrasto con l’art. 3 Cost. e gli artt. 24 e 111 Cost.

42. Pare alla Corte che la norma in questione possa generare effetti irragionevoli. Mentre, infatti, per tutti i giorni precedenti quello della scadenza, il notificante può ben notificare in qualsiasi ora del giorno e della notte, salvo il fatto che il valore giuridico della notifica è procrastinato alle ore 7:00 del giorno successivo, solo nel caso in cui egli si trovi a notificare l’ultimo giorno utile, l’invio della PEC oltre le 21:00 implica l’improcedibilità dell’appello (senza menzionare che tale disposizione non fa neppure distinzione tra giorni feriali e festivi, quindi è ben possibile notificare in proprio anche la domenica, purché entro le ore 21:00). Questa differenza di effetti della disciplina, a seconda del giorno in cui si applica, non trova una valida ragione dal punto di vista della tutela del bene giuridico a fondamento dell’art. 147 c.p.c. In ottica di tutela della tranquillità del notificato, infatti, se il disturbo della vita privata deriva da questa notifica – a prescindere dal fatto che l’email sia mandata l’ultimo giorno utile o nei giorni precedenti- qualora sia inviata oltre le 21:00 essa comporta la lesione della tranquillità e del riposto del destinatario. La posizione in cui si trova il notificato, infatti, rimane la medesima, poiché non è possibile bloccare il server una volta inviata l’email, ragion per cui l’estensione dell’operatività dell’art. 147 c.p.c. alle notifiche via PEC non impedisce, comunque, che l’atto giudiziario entri nella sfera di conoscenza del destinatario, penetrando nel suo domicilio digitale, anche dopo le ore 21:00 e malgrado la volontà contraria del notificato.

43. D’altro canto, a ben vedere, l’art. 147 c.p.c., così come l’art. 16-septies l. n. 221/2012, non è dettato a tutela del riposo del notificante ma a tutela del domicilio, della tranquillità e del riposo del notificato. Di qui, l’esigenza di distinguere le due differenti posizioni di appellante e appellato, al fine garantire un bilanciamento di interessi e al fine di tutelare appieno sia il riposo del notificato sia il diritto del notificante a utilizzare interamente il termine che egli ha a disposizione per esercitare il proprio diritto di difesa. La Corte ritiene che, in questo senso, debba essere intesa la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite [14] quando afferma che al notificante “deve essere riconosciuto per intero” il termine a difesa o, comunque, il termine che egli ha per svolgere la propria attività processuale.

44. In conclusione, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16-septies, in combinato disposto con l’art. 147 c.p.c. e con il principio di scissione degli effetti della notifica, potrebbe essere la seguente:

– Nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso. Qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna al sistema.

– Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la predisposizione del limite d’orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo.

45. La scissione, così applicata, consentirebbe di tutelare sia l’interesse della vita privata di chi deve ricevere la notifica, sia l’interesse di chi, onerato di compiere un atto giuridico al fine di tutelare un proprio diritto, deve vedersi riconosciuto interamente il termine a propria difesa, salvo non ci sia ragionevole motivo. Ma tale strada interpretativa pare a questa Corte non percorribile (come si vedrà qui di seguito).

5. RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE (NECESSITÀ)

46. L’interpretazione di cui si è dato conto, se da un lato consente di interpretare l’art. 16-septies in modo conforme ai principi costituzionali, d’altro canto non può negarsi che implichi una sostanziale abrogazione della norma in esame che, all’esito di quell’interpretazione, si troverebbe svuotata di una parte essenziale del suo significato. Stando così le cose, la Corte si trova dinnanzi alla seguente scelta:

– applicare letteralmente l’art. 16-septies e quindi dichiarare la tardività dell’appello, violando, così, gli artt. 3, 24 e 111 Cost.;

– interpretare l’art. 16-septies in modo costituzionalmente conforme, ma procedendo in realtà alla sua abrogazione.

47. Stando così le cose, e non potendosi violare la Costituzione né eccedere i limiti del potere giurisdizionale, è inevitabile sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 16-septies, l. n. 221/2012 per i motivi esposti.

6. RILEVANZA

48. Questa Corte, dato atto dello svolgimento del processo, ritiene che la rilevanza della questione ai fini della presente causa sia evidente. Essa, infatti, è chiamata in via preliminare a pronunciarsi sulla tardività della notifica dell’atto d’appello notificato, via PEC, da S. A. “I. C.”, alla luce dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012. L’applicazione della disposizione nel processo è ineludibile. Questa Corte non può esimersi dal giudicare sulla tardività o meno della notifica dell’atto d’appello in via informatica, facendo perciò necessaria applicazione dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012, che estende la regola sulle notifiche cartacee dell’art. 147 c.p.c., alle notifiche informatiche.

7. NON MANIFESTA INFONDATEZZA

49. Ad avviso di questa Corte, la questione circa l’illegittimità dell’art. 16-septies, l. n. 212/02 non è manifestamente infondata, in quanto tale disposizione vìola la Costituzione sotto diversi profili.

50. Violazione del principio di uguaglianza, nel senso di trattare in modo uguale situazioni diverse, e violazione del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. – Il legislatore del 2004 ha equiparato il domicilio “fisico” al domicilio “digitale”, ritenendo le due situazioni uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo. È pacifico che la definizione di “domicilio”, ex art. 14 Cost., non coincida con quella del codice civile ma debba adeguarsi alle nuove esigenze di tutela, che emergono in relazione al mutamento della società (è il caso, per esempio, delle innovazioni tecnologiche) [15]. La Corte Costituzionale ha, infatti, mostrato la disponibilità a estendere tale nozione per includervi ambiti ad essa formalmente estranei: è domicilio, per esempio, qualsiasi spazio isolato dall’ambiente esterno, di cui il privato disponga legittimamente (sent. n. 88/1987, Corte Cost.). Se, da un lato, l’estensione della nozione al di là del suo significato formale è certamente giustificabile, tuttavia, sarebbe necessario adeguare alle nuove e diverse nozioni di domicilio modalità di tutela corrispondenti ed effettive. È un dato di comune esperienza il fatto che l’indirizzo di posta elettronica sia privo di un collegamento spaziale con l’intestatario. Di conseguenza, è ragionevole affermare che, per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo email cui l’avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non sia suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al riposo e alla tranquillità, cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della parte. Peraltro, quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al risposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’art. 147, c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario, con il disturbo che ne consegue. La PEC, una volta giunta al server dell’appellato, infatti, non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite codicistico. Quest’artificiale frammentazione della giornata, nell’individuare l’intervallo di tempo in cui è possibile effettuare validamente una notifica, ha una sua logica, funzione e razionalità laddove si adatti al mezzo di notifica prescelto dal notificante. Il principio di uguaglianza impone al legislatore di considerare i limiti intrinseci connessi al diverso mezzo di notifica e individuare una disciplina che sia davvero adeguata alla diversa situazione fattuale.

51. D’altro canto, questa semplice estensione – a un’ipotesi del tutto nuova- di una norma immaginata per fattispecie differenti, comporta il venir meno della ragionevolezza della disposizione stessa. Essa, infatti, non può tutelare allo stesso modo un bene giuridico, in due situazioni in cui tale bene si presenta con caratteristiche fondamentali differenti. Se nel caso delle notifiche cartacee l’accesso al domicilio del notificato viene in fatto precluso dall’art. 147 c.p.c., lo stesso non può dirsi nel caso di notifica telematica. Ad avviso della Corte, dunque, la previsione di cui all’art. 16-septies è priva di ragionevolezza. Infatti, se da un lato non viene concretamente tutelato il bene giuridico che il legislatore si prefigge di tutelare, d’altro canto, non è ravvisabile alcun’altra ragionevole funzione riconducibile alla norma in esame. La ragionevolezza potrebbe essere salvaguardata solo qualora il legislatore prevedesse un esplicito divieto di notifica a mezzo PEC, dopo le 21:00 e prima delle 7:00, tale da consentire di adeguare il vincolo d’orario alla natura del mezzo utilizzato. Ad oggi, mancando uno spunto in questo senso, la Corte ritiene di sollevare questione di costituzionalità con riferimento all’art. 16-septies, in quanto l’irragionevole parificazione di situazioni che sono per natura differenti vìola il principio di uguaglianza e il principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. L’art. 16-septies, infatti, applicato alle notifiche a mezzo PEC, estende una disciplina pensata per fattispecie eterogenee e, proprio per questo motivo, è manifestamente irragionevole, non riuscendo concretamente a esplicare la propria effettività in quanto, il bene giuridico che si prefigge di proteggere – in fatto- viene comunque inevitabilmente leso ogni giorno. Conclusivamente, si può certamente sostenere che la norma dell’art. 16-septies presenti “manifeste ragioni di irrazionalità […], che sole po[ssono] consentire di sindacare [l’] ampio potere discrezionale riservato al legislatore” [16].

52. Violazione del diritto di difesa del notificante, ex artt. 24 e 111, Cost. – Alla luce di quanto fin ora esaminato, l’art. 16-septies se, per un verso, non è strutturato in modo tale da tutelare – di fatto- alcun bene giuridico di chiara evidenza, per altro verso pone un evidente limite al diritto di difesa del notificante, ex artt. 24 e 111 Cost. Quest’ultimo, infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero. Questa limitazione al diritto di difesa della parte è tanto più irragionevole se si considera che, invece, non c’è disparità di trattamento nel caso in cui l’appellante non si trovi a notificare l’ultimo giorno utile ma quello precedente. In quel caso, il notificante che superi i limiti d’orario dell’art. 147 c.p.c. non subirà gli effetti trancianti dell’improcedibilità, in quanto semplicemente gli effetti della notifica si produrranno alle ore 7:00 del giorno successivo. In ottica di tutela della tranquillità del notificato, inoltre, se il disturbo della vita privata deriva da questa notifica, tale disturbo può concretamente essere arrecato da un’email inviata e inevitabilmente ricevuta nonostante l’esistenza del limite d’orario. Tutto ciò, senza contare che, in ogni caso, la notifica dell’atto d’appello avviene all’indirizzo di posta elettronica del professionista che, in quanto tale è libero di gestire in autonomia la propria attività, anche da casa e in orari differenti rispetto a quelli stabiliti dalla suddetta norma. Stando così le cose, anche in fatto si può dire che il limite delle ore 21 per il notificante per la notifica a mezzo PEC, l’ultimo giorno utile per la notifica, appare sproporzionato e, alla fine, un’irragionevole limitazione dell’esercizio del diritto di difesa. Conclusivamente, la Corte ritiene di sollevare questione di costituzionalità con riferimento all’art. 16-septies, in quanto esso viola il diritto del notificante di difendersi, ex artt. 24 e 111 Cost., sfruttando per intero il limite giornaliero che gli viene riconosciuto dalla legge.

53. Da ultimo, ad avviso di questa Corte, la questione è meritevole di essere sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale alla luce dell’aumento del numero di cause in cui si è posto (e si continua a porre) questo problema della corretta interpretazione e applicazione della norma di cui all’art. 16-septies. Tutto ciò ha comportato una mancanza di uniformità giurisprudenziale sul punto, a discapito della certezza del diritto e del principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., tanto più in relazione al fatto che la norma in questione è di tipo procedurale che, dunque, non deve essere suscettibile di differenti interpretazioni, in quanto ciò determinerebbe un trattamento irragionevolmente discriminatorio per le parti.

La Corte

P.Q.M.

Nella causa d’appello promossa da S. A. “I. C.” contro B. B. S.P.A.

I. rimette la questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. della norma contenuta nell’art. 16-septies, l. 221/2012, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

II. Sospende il presente giudizio fino alla comunicazione della decisione della Corte Costituzionale.

III. Dispone la trasmissione di copia integrale del fascicolo d’ufficio e della presente ordinanza, in copia autentica, alla Corte costituzionale.

IV. Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, 16/10/2017

Il Presidente est.

Amedeo Santosuosso



[1] Legge che ha convertito il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

[2] Legge che ha convertito con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

[3] Convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[4] Reperibile con tale numero e massimata su DeJure, più volte citata in dottrina.

[5] L’appellante notificava l’atto d’appello via PEC ricevendo la ricevuta di accettazione il 20/10/14 alle 22:41:50 e la ricevuta di avvenuta consegna lo stesso giorno alle 22:41:57, entrambe, quindi, dopo il limite legale delle ore 21:00.

[6] Legge che ha convertito il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

[7] Legge che ha convertito con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

[8] Camera dei Deputati, Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, atto N. 2486-A. Corsivo aggiunto.

[9] Su questo profilo di incostituzionalità, si vedano, tra le altre, Corte Cost., sentenza n. 15/1960 e Corte Cost., sentenza n. 96/1980.

[10] Corsivo aggiunto.

[11] Cass. civ., sentenza n. 3478/79

[12] Corte Cost., sentenza n. 477/2002.

[13] Cass. civ., sentenza n. 6402/2004.

[14] Cfr. supra.

[15] Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984 (corte plenaria) serie A n.82; Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, serie A n.116; Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 1989, corte plenaria, serie A n.160; Z. c. Finlandia, 25 febbraio 1997.

[16] Cfr. tra le altre Corte Cost., sent. n. 175/1997, sent. n. 416/1996; sent. n. 295/1995 e sent. n. 188/1995.