Trib. Cassino, sent. 11-16 maggio 2016 n. 645 (est. Ovallesco)

 

ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

in persona del G.O.T., dr. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. ** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, posta in decisione all’udienza di discussione orale ex art. 281-sexies dell’11/05/2016, e vertente

TRA

F.A.A., C.F.: **, rapp.to e difeso dall’avv. S.M., giusta delega a margine dell’atto introduttivo del giudizio ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Gaeta, **, n. **,

ATTORE

CONTRO

W.S. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.-t.,

CONVENUTA contumace

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d’udienza di discussione orale ex art. 281-sexies dell’11/05/2016, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda, al vaglio della documentazione prodotta, risulta fondata e viene, pertanto, accolta per quanto in motivazione.

Ed invero,

-con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53, il 19 giugno 2015, l’odierno attore conveniva in giudizio dinanzi l’intestato Tribunale la società W.S. s.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’On.le Tribunale adito… condannare, esso convenuto, al risarcimento di tutti i danni conseguenti al grave pregiudizio arrecato all’odierno attore quantificati in € **, ovvero della maggiore minore somma che si dovesse ritenere di giustizia, il tutto comunque entro il limite di valore di € **. Con la rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e comparsa conclusionale);

-nonostante la notifica a mezzo PEC, il convenuto non si costituiva e, ammessa la documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..

Ciò posto in punto di fatto, va rilevato in punto di diritto quanto segue.

Preliminarmente, si evidenza la regolarità della notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata nei confronti della società convenuta.

E’ ben noto, infatti, che la Legge 21 gennaio 1994, n. 53, che prevede e disciplina la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”, e con essa l’articolo 16-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dalla legge di conversione (articolo 1, comma 19, punto 2, Legge 24 dicembre 2012, n. 228), intervenuto inserendo nel testo della predetta L.53/1994, l’art. 3-bis in tema di notificazione con modalità telematica, abbiano attribuito tale facoltà agli avvocati.

Ulteriori novità sono state introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, intervenuto modificando la L. n. 53/1994, al fine di agevolare le notifiche telematiche in quanto l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato, non è più necessaria, dovendosi invece rispettare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge 53/1994, ovvero non avere procedimenti disciplinari pendenti e non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale, o altra più grave sanzione.

Inoltre, il 1° co. dell’art. 3 bis della L. 53/1994 prevede che:

“La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

In altri termini, sia l’indirizzo PEC del notificante che quello del destinatario devono essere quelli risultanti da pubblici elenchi.

Il 2° co. dell’art. 3 bis della L. 53/1994 prevede che:

“Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”.

L’art. 18 del DM 44/2011, rubricato “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”, prevede che:

“1. L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34”.

La medesima previsione è contenuta nel 4° co. del medesimo articolo con riguardo agli atti processuali che si vanno a notificare:

“4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53”.

Gli avvocati possono, dunque, notificare sia atti nati in forma digitale sia atti cartacei.

In ordine al momento perfezionativo della notifica, il 2° co. dell’art. 3 bis della L.53/1994 prevede che:

“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

Inotre, il 6 co. dell’art. 18 del DM 44/2011 dispone:

“6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

Solo la presenza di ambo le ricevute consente di provare che il buon fine della notifica.

La prova del perfezionamento della notifica via PEC è, infatti, costituita dal messaggio di avvenuta consegna, il quale riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.

Orbene, nel caso de quo, risultano soddisfatti tutti i requisiti necessari alla regolare notificazione ai sensi della L. 53/1994, invero:

– il difensore costituito possiede le qualità richieste dall’art. 7 della predetta Legge;

– la pec del destinatario è stata estratta da un pubblico elenco e nello specifico dal web http://www.inipec.gov.it (v. all. n. 11 fascicolo di parte attrice);

– la copia della procura alle liti è stata dichiarata conforme all’originale nella relata di notifica (v. all. n. 16 fascicolo di parte attrice);

– il buon fine della notificazione risulta comprovato dalle copie della ricevuta di accettazione del messaggio pec e della ricevuta completa di avvenuta consegna del messaggio pec, copie queste ultime depositate unitamente alla asseverazione di conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico via pec, all’atto dell’iscrizione a ruolo della presente causa (v. atto di citazione e relativi allegati: v. all. n. 12, 13, 14, 15, 16 del fascicolo di parte attrice).Conclusivamente, nel caso di specie la notifica al convenuto è stata effettuata regolarmente e ritualmente, per cui, confermata la dichiarazione di contumacia del convenuto, nel merito […]

Omissis