Trib. Torino, sez. I, ord. 10 febbraio 2017 (est. Sburlati)

 
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Deposito per via telematica – Deposito documenti – Rifiuto della cancelleria – Errore “fatale” – Irrilevanza – Ulteriore invio – Tempestività del deposito

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Omissis

ORDINANZA

Rilevato che la convenuta ha chiesto la rimessione in termini per il deposito dei documenti n. 33 – 70, a seguito del rifiuto degli stessi in data 13/10/2016 da parte della cancelleria per un “Errore fatale”, consistente in particolare in un “Errore inatteso durante la verifica firma” in relazione agli allegati n. 33, 42 e 58;

rilevato che, ai sensi dell’art. 16 bis c. 7 Dl 179/2012, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”;

rilevato che, a livello di fonti secondarie, analoga è la previsione dell’art. 13 c. 2 Dm 21/2011, secondo cui “i documenti informatici … si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”;

ritenuto pertanto, come già affermato da questo Tribunale nelle cause Nrg NN/AAAA e NN/AAAA, che l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorra a integrare la fattispecie del deposito, ma riguardi “il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che “anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito”;

ritenuto nella specie, in applicazione di questi principi, che i citati documenti siano stati tempestivamente depositati il 12/10/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo rifiuto da parte della cancelleria in data 13/10/2016, atteso che l’errore ha riguardato esclusivamente tre allegati su trentotto, inviati in formato Pdf, che sono stati poi accettati dalla cancelleria sempre il 13/10/2016, dopo un ulteriore invio, privo di significative differenze rispetto a quello del giorno precedente;

ritenuto pertanto che l’istanza di rimessione in termini debba essere rigettata, attesa la tempestività del deposito dei documenti in esame;

ritenuto che inoltre debba essere rigettata l’istanza attorea relativa alla concessione di un “ulteriore e congruo termine” per prova contraria (cfr. mem. 02/11/2016), considerato che i documenti sono stati accettati dalla cancelleria lo stesso giorno in cui è avvenuto il rifiuto dell’invio precedente e la A. Spa non ha allegato specifiche violazioni del diritto di difesa;

PQM

Dichiara che i documenti n. 33 – 70 sono stati tempestivamente depositati dalla convenuta il 12/10/2016.

Omissis