Cass., sez. VI-T, ord. 7 ottobre 2016 n. 20307 (Pres. Iacobellis, rel. Cigna)

 

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE – T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCHIO IACOBELLIS                       – Presidente –

Dott. MARIO CIGNA                                      – Rel. Consigliere –

Dott. GIULIA IOFRIDA                                   – Consigliere –

Dott. ROBERTA CRUCITTI                            – Consigliere –

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI           – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22142-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato A.S., che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 6/6/2013, depositata il 24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato A.C. per delega verbale dell’Avvocato A.S. difensore del ricorrente che si riporta agli atti.

FATTO E DIRITTO

C.A. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza 294/04/2013 con la quale la Commissione Tributaria Regionale Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso sentenza 82/03/2012 con cui la stessa CTR, nel rigettargli l’appello, aveva confermato la decisione della CTP che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione avente ad oggetto imposta di registro per euro 161,77 relativa a sentenza d’incompetenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in controversia tra lo stesso C. ed A. Spa; la CTR, in particolare, ha ritenuto insussistente il prospettato dolo revocatorio, non ravvisato nella circostanza che l’Agenzia nel corso del processo (e precisamente nel corso del giudizio di appello) aveva taciuto il fatto che la predetta imposta di registro era stata già pagata dalla coobbligata I. il 28-11-2007 (dopo la costituzione dell’Ufficio in primo grado).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, notificato via PEC il 28-10-2014.

Il contribuente ha presentato ulteriori memorie ex art. 380 bis, comma 2, cpc.

Va preliminarmente ritenuta rituale la suddetta notifica del controricorso, tramite P.E.C., (art. 3 bis, comma 1, 1.53/1994: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”), effettuata il 28-10-2014- allorché erano state emanate, da ultimo, le norme regolamentari attuative del D.M. 44/2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati; in particolare, era stato emanato il provvedimento del 16-4-2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla (G.U. del 30-4-2014 ed entrato in vigore il 15-5-2014 (cfr. Cass. 14368/2015; Cass. 20072/2015; Cass. 1682/2016).

Omissis

 

Il Presidente

Dott. Marcello Iacobellis