Gennaio 2016

Provvedimento 28 dicembre 2015

 

Provvedimento 28 dicembre 2015

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

IL DIRETTORE GENERALE

DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o. n. 50);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile convertito» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante, «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»; Visto l’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;

Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;

Rilevata la necessità di integrare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Acquisiti i pareri dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

 

Art. 1.

Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti:

« cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione di una opportuna funzione di hash.

dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».

2. All’art. 14 è aggiunto il seguente comma:

«11. La busta telematica è conservata nel sistema documentale di cui all’art. 11 comma 2.»

3. Dopo l’art. 19 -bis è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 19 –ter (Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) . —

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.

6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.».

 

Art. 2.

Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.

Roma, 28 dicembre 2015

Il direttore generale: Liccardo

 

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Pubblicate le specifiche tecniche per l’attestazione di conformità su documento informatico separato

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016) il provvedimento del 28 dicembre 2015 del Responsabile SIA che modifica le specifiche tecniche del PCT ex art. 34 D.M. 44/2011.

Si segnala in particolare l’introduzione di un nuovo articolo volto ad indicare le modalità per effettuare l’attestazione di conformità su un documento informatico separato, che si riporta di seguito:

 

Art. 19-ter (Modalita’ dell’attestazione di conformita’  apposta su un documento informatico separato).
   1. Quando si deve  procedere ad attestare la conformita’  di  una  copia  informatica,  anche  per immagine,  ai  sensi  del  terzo  comma  dell’art.  16-undecies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’  inserita  in un documento informatico in formato  PDF  e  contiene  una  sintetica descrizione del documento di cui si  sta  attestando  la  conformita’ nonche’  il  relativo  nome  del  file.  Il   documento   informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto  dal  soggetto  che  compie l’attestazione con firma digitale  o  firma  elettronica  qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2. 
   2. Se la copia informatica e’ destinata  ad  essere  depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge  29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22 febbraio  2010,  n.   24,   il   documento   informatico   contenente l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica”  di cui all’art. 14; i  dati  identificativi  del  documento  informatico contenente  l’attestazione,  nonche’  del  documento  cui   essa   si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui  all’art. 12, comma 1, lettera e. 
   3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis  della  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti  nella  relazione  di notificazione. 
   4. Nelle  ipotesi  diverse  dai  commi  2  e  3,  se  la  copia informatica  e’  destinata  ad   essere   trasmessa   tramite   posta elettronica certificata, l’attestazione di  cui  al  primo  comma  e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 
   5. In ogni altra  ipotesi,  l’attestazione  di  conformita’  e’ inserita in un documento informatico  in  formato  PDF  contenente  i medesimi elementi di cui al primo  comma,  l’impronta  del  documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il  riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 13 novembre  2014.  Il  documento  informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto  dal  soggetto  che  compie l’attestazione con firma digitale o  firma  elettronica  qualificata. L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte  le  ipotesi  in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’ e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in  una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del  suo contenuto. 
   6. L’attestazione di conformita’ di  cui  ai  commi  precedenti puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.
 
 

L’estratto del provvedimento pubblicato in GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016

Il testo del provv. 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche ex art.34 DM 44/2011) coordinato con le modifiche ed integrazioni del provv. 28 dicembre 2015

Pubblicate le specifiche tecniche per l’attestazione di conformità su documento informatico separato Leggi tutto »