Pubblicate le specifiche tecniche per l’attestazione di conformità su documento informatico separato

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016) il provvedimento del 28 dicembre 2015 del Responsabile SIA che modifica le specifiche tecniche del PCT ex art. 34 D.M. 44/2011.

Si segnala in particolare l’introduzione di un nuovo articolo volto ad indicare le modalità per effettuare l’attestazione di conformità su un documento informatico separato, che si riporta di seguito:

 

Art. 19-ter (Modalita’ dell’attestazione di conformita’  apposta su un documento informatico separato).
   1. Quando si deve  procedere ad attestare la conformita’  di  una  copia  informatica,  anche  per immagine,  ai  sensi  del  terzo  comma  dell’art.  16-undecies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’  inserita  in un documento informatico in formato  PDF  e  contiene  una  sintetica descrizione del documento di cui si  sta  attestando  la  conformita’ nonche’  il  relativo  nome  del  file.  Il   documento   informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto  dal  soggetto  che  compie l’attestazione con firma digitale  o  firma  elettronica  qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2. 
   2. Se la copia informatica e’ destinata  ad  essere  depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge  29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22 febbraio  2010,  n.   24,   il   documento   informatico   contenente l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica”  di cui all’art. 14; i  dati  identificativi  del  documento  informatico contenente  l’attestazione,  nonche’  del  documento  cui   essa   si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui  all’art. 12, comma 1, lettera e. 
   3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis  della  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti  nella  relazione  di notificazione. 
   4. Nelle  ipotesi  diverse  dai  commi  2  e  3,  se  la  copia informatica  e’  destinata  ad   essere   trasmessa   tramite   posta elettronica certificata, l’attestazione di  cui  al  primo  comma  e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 
   5. In ogni altra  ipotesi,  l’attestazione  di  conformita’  e’ inserita in un documento informatico  in  formato  PDF  contenente  i medesimi elementi di cui al primo  comma,  l’impronta  del  documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il  riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 13 novembre  2014.  Il  documento  informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto  dal  soggetto  che  compie l’attestazione con firma digitale o  firma  elettronica  qualificata. L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte  le  ipotesi  in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’ e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in  una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del  suo contenuto. 
   6. L’attestazione di conformita’ di  cui  ai  commi  precedenti puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.
 
 

L’estratto del provvedimento pubblicato in GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016

Il testo del provv. 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche ex art.34 DM 44/2011) coordinato con le modifiche ed integrazioni del provv. 28 dicembre 2015