Dicembre 2015

Trib. Catania, ord. 28 gennaio 2015 (est. Fichera)

 

Tribunale di Catania

Il G.I., dott. A. Fichera,

esaminati gli atti della causa n. nn/aaaa;

sciogliendo la riserva che precede;

ritenuto che il resistente ha domandato la remissione in termini al fine di depositate la memoria ex art. 426 cpc e produrre alcuni documenti;

ritenuto che il ricorrente si è opposto alla richiesta;

ritenuto che il resistente ha depositato la memoria ed i documenti in questione avvalendosi del deposito telematico e che per errore i documenti sono stati inviati/depositati alla sezione lavoro del tribunale;

ritenuto che il ricorrente ha, tuttavia, ricevuto un messaggio di accettazione deposito della memoria integrativa con la dizione “descrizione esito: numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Accettazione avvenuta con successo”;

ritenuto che la comunicazione inviata dalla cancelleria è senz’altro idonea a generare un legittimo affidamento sull’avvenuto deposito degli atti;

ritenuto che la cancelleria a fronte dell’errata accettazione dell’atto avrebbe dovuto trasmetterlo alla sezione competente (evitando che la parte incorresse in preclusioni) ovvero informare compiutamente la parte dell’errata ricezione (come peraltro suggerito dal cd. “vademecum PCT-II edizione”, all’art. 13);

ritenuto che nessuna di tali condotte risulta posta in essere e che sussistono, dunque, almeno a giudizio di questo decidente, i presupposti per la remissione in termini;

ritenuto che posta tale conclusione va riassegnato il termine per il deposito di memorie integrative ad entrambe le parti;

p.q.m.

Rinvia all’udienza del 15.04.2015 ex art. 420 cpc, assegnando alle parti termine fino al 31.03.2015 per l’eventuale integrazione degli atti mediante deposito di memorie e documenti.

Si comunichi.

Catania, 28.01.2015

Il giudice

dott. Antonino Fichera

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Trib. Milano, decr. 14 ottobre 2015 (est. Gori)

 

N. R.G. nn/aaaa

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUARTA SEZIONE CIVILE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART.303 C.P.C.

Il Giudice dott. Pierpaolo Gori,

visti gli atti della causa n. r.g. nn/aaaa,

letta l’istanza del 16.7.2015 volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito cartaceo del ricorso in riassunzione ex art.303 cod. proc. civ., in deroga all’art.16 bis del d.l. n.179/2012, istanza avanzata a tre mesi esatti dalla dichiarazione di interruzione del processo avvenuta all’udienza del 16.4.2015;

osservato che, a seguito del decreto del Tribunale di integrazione documentale entro 10 giorni comunicato dalla Cancelleria il 21.7.2015, in data 27.7.2015 il ricorrente ha depositato integrazione documentale in merito alla causa non imputabile ai fini e per gli effetti dell’art.153 cod. proc. civ., integrazione trasmessa a questo giudice dalla Cancelleria in data odierna;

osservato che con la documentazione integrativa è stata prodotta copia non solo della ricevuta di accettazione-deposito telematico del ricorso in riassunzione (il 15 luglio h.17,47), ma anche della consegna-deposito telematico dello stesso (il 15 luglio h.18,36);

ritenuto in primo luogo che trova applicazione analogica l’insegnamento costantemente affermato dalla giurisprudenza a seguito della  sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002 n.477, secondo cui la tempestività dell’adempimento va verificata avendo riguardo per il momento in cui il notificante è privato del controllo sulla conclusione del processo notificatorio;

osservato in secondo luogo che il d.l. n.179/2012, come novellato dal d.l. n.90/2014 precisa come il momento in cui si perfeziona il deposito degli atti telematici è quello riportato nella ricevuta di avvenuta consegna-deposito;

ritenuto pertanto che il deposito telematico dell’atto è stato effettuato dal ricorrente tempestivamente il 15.7.2015;

osservato inoltre che, ai fini della valutazione della causa non imputabile di cui al combinato disposto degli artt.153 1° e 2° comma cod. proc. civ., il successivo rifiuto degli atti è pervenuto al ricorrente il 20.7.2015 con la causale “Documento XML non valido”;

osservato in primo luogo che il ricorrente ha immediatamente depositato istanza di rimessione in termini, prima della scadenza del termine perentorio di riassunzione, e ben prima di ricevere prova dell’esito negativo del deposito telematico del ricorso, e ritenuto che con ciò ha dimostrato diligenza anche nell’incertezza del raggiungimento dell’effetto da parte dell’atto;

osservato in secondo luogo che l’origine del vizio è indubbiamente dovuta ad una imperfezione nell’inserimento dei dati contenuti nell’atto da parte del ricorrente, ma ritenuto che, non essendovi elementi da cui desumere l’applicabilità dell’art.164 cod. proc. civ., la fattispecie possa essere ricondotta al caso fortuito, ossia ad un evento assolutamente non prevedibile, tale essendo un’imperfezione di compilazione che, se contenuta in un atto cartaceo non lo priverebbe certo del raggiungimento degli effetti, con ogni probabilità passando inosservata all’uomo e colta solo dalla macchina,

letti gli artt. 16 bis d.l. n.179/2012, 153 1° e 2° comma, 294 3° e 4° comma cod. proc. civ.,

p.t.m.

accoglie l’istanza di remissione in termini e, per l’effetto,

autorizza il deposito cartaceo del ricorso in riassunzione ex art.303 cod. proc. civ. con effetto di deposito al 15.7.2015;

fissa udienza per la discussione in contradditorio per il 1.12.2015 ore 11,00;

assegna termine alla parte istante sino al 16.11.2015 per la notifica e alle controparti sino al 27.11.2015 per il deposito di memorie difensive.

Si comunichi.

Milano, 14 ottobre 2015

         Il giudice

              dott. Pierpaolo Gori

 

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