Ottobre 2015

Trib. Napoli, sez. feriale, ord. 10-17 settembre 2014 (pres. Tango, rel. Impresa)

 

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FERIALE

Proc. n. nn/aaaa R.G.

Il Tribunale di Napoli, composto dai sigg.

dott.ssa Barbara Tango                Presidente

dott. Mauro Impresa                    Giudice relatore

dott. Raffaele Rossi                        Giudice

considerato

che la A. s.r.l. ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con la quale è stata accolta l’istanza proposta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dall’A.F. s.p.a.;

che quest’ultima ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del reclamo;

che la reclamante, contumace nella prima fase del giudizio, ha innanzitutto eccepito che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nella prima fase di giudizio era nulla in quanto era stata eseguita presso una casella di posta elettronica diversa da quella effettiva e che la relazione della notifica non era “ completa dell’attestazione di conformità di cui al comma 2 dell’art. 3 bis della legge 53/94;

che la reclamata, precisato che la notifica del ricorso e del decreto era stata eseguita presso la casella di posta elettronica della reclamante presente nel registro INI-PEC e che era conforme alle prescrizioni legali, ha eccepito la tardività del reclamo ponendo in rilievo che l’ordinanza cautelare contestata era stata resa all’udienza del 6.8.2014 ed il reclamo era stato depositato il 4.9.2014;

rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio ed il decreto di fissazione dell’udienza sono stati spediti, in data 24.7.2014, alla casella PEC della A. srl riportata nel registro INI-PEC nel periodo 1.7.2014-31.8.2014, che il messaggio risulta consegnato AL destinatario il 24.7.2014, che solo alla data del 1.9.2014 il registro INI-PEC riporta per la A. una casella diversa da quella utilizzata dalla A.F.(vedi visure prodotte); che gli atti (ricorso, decreto di fissazione, procura ) contenuti nel messaggio PEC, tutti duplicati INFORMATICI degli atti presenti nel fascicolo informatico, sono stati accompagnati dalla attestazione del Difensore che erano conformi a quelli presenti nel fascicolo informatico dal quale erano stati estratti così come previsto dall’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. 179/2012 (invero la Cancelleria aveva provveduto ad acquisirli ai registri informatici così come previsto dall’art. 4 del protocollo stipulato dal Tribunale di Napoli e il COA di Napoli);

osservato, quanto alla relazione di notificazione, che trova applicazione nel caso de quo il comma 5 dell’art. 3 bis della legge 53/94 secondo cui :

“L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) (lettera soppressa dal d.l. 90/2014);

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2”;

 

evidenziato che il comma 2 dell’art. 3 bis prevede che :

“quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”;

 

ritenuto che la previsione di cui alla lettera g del comma 5 debba essere letta unitamente a quella di cui al comma 2 dell’art. 3 bis della legge 53/94;

considerato, a parere di questo Collegio, che la attestazione di conformità menzionata dalla prima disposizione non dovesse accompagnare la relazione della notificazione indirizzata alla A. s.r.l. giacché in questo caso la trasmissione aveva ad oggetto duplicati di documenti informatici, formati ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. 179/2012 e non documenti non informatici come nel caso disciplinato dal comma 2 dell’art. 3 bis della legge 53/94;

 

ritenuto, alla luce dei rilievi esposti, che la A. srl è stata ritualmente evocata innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;

evidenziato che l’ordinanza impugnata è stata resa all’udienza del 6.8.2014 e che da tale momento ha iniziato a decorrere il termine di 15 giorni previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c.; che tale conseguenza discende dal tenore della norma, in base alla quale contro l’ordinanza cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza, da considerare unitamente al disposto di cui all’art. 176, comma secondo c.p.c.(le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parte presenti e da quelle che dovevano comparirvi); che il presente il reclamo è stato depositato il 4.9.2014;

considerato, alla luce dei rilievi che precedono, che il reclamo è stato proposto oltre il termine di cui all’art. 669 terdecies c.p.c.e va pertanto qualificato inammissibile ;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo proposto dalla A. srl inammissibile e la condanna al pagamento delle spese della presente fase del giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, oltre i.v.a. e c.p.a se documentate.

Si dà atto , ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge n.228/2012, dell’applicabilità, a carico del reclamante A. s.r.l. , della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione del reclamo, parificato ad un mezzo di impugnazione.

 Si comunichi alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2014

Il Presidente

dott.ssa Barbara Tango

Trib. Napoli, sez. feriale, ord. 10-17 settembre 2014 (pres. Tango, rel. Impresa) Leggi tutto »