Cass., sez. VI, ord. 3 settembre 2015 n. 17574 (rel. Acierno)

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE-1

Composta dagli Il.mi Sigg.ri Magistrati:                     

Dott. SALVATORE DI PALMA – Presidente –

Dott. VITTORIO RAGONESI – Consigliere –

Dott. GIACINTO BISOGNI – Consigliere –

Dott. CARLO DE CHIARA – Consigliere –

Dott. MARIA ACIERNO – Rel. Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso nn-aaaa proposto da:

AC SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato RC, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MC, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BA, NB, elettivamente, domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato AF, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AM, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonché contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE AC SRL;

– intimata –

 

avverso la sentenza n. 232/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 15.1.2013, depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito per la ricorrente l’Avvocato GDL (per delega avv. MC) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al ricorso R.G. nn del aaaa

“Con la pronuncia impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. A avverso il provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione alla dichiarazione di fallimento della società formulata dalla ricorrente.

A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha affermato che : non sussiste il difetto di legittimazione passiva degli istanti AB e NB in quanto titolari di una posizione creditoria, non rilevando ai fini della legittimazione l’accertamento della sussistenza in concreto del credito;

la soglia di 30.000.000 ai fini della dichiarazione di fallimento riguarda l’intera posizione debitoria emergente dall’istruzione prefallimentare e non il singolo credito dell’istante;

nella specie la complessiva condizione della società faceva in equivocamente emergere la situazione d’insolvenza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. A reiterando le censure prospettate nel reclamo.

Hanno  resistito  con  controricorso AB  e  NB  deducendo  preliminarmente  la  tardiva proposizione del ricorso per cassazione. 

Tale eccezione, deve, pertanto essere affrontata prioritariamente.

La pronuncia impugnata risulta notificata mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) su istanza della cancelleria il 7/2/2013. Il ricorso risulta notificato il 26 aprile 2013.

L’art. 18 della legge fallimentare stabilisce, al comma 14, che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria. (art. 18 commi 13 e 14).

La notificazione deve avvenire secondo le modalità stabilite nell’art. 137 cod. proc, civ. ex art. 17 legge fall. cui rinvia l’art. 18. comma 4). L’art. 137 cod. proc. civ., al terzo comma, consente espressamente la notifica mediante p.e.c., disponendo che qualora il legale non sia munito di tale strumento debba procedersi alla notificazione cartacea.

Nella specie dall’esame degli atti consentito a questa Corte, per la natura della censura, è emerso che Il legale della parte reclamante avv. Traini, aveva espressamente indicato nel proprio atto introduttivo del giudizio di reclamo l’indirizzo di posta elettronica certificata ex art.125 primo comma cod. proc. civ. La notificazione della sentenza impugnata risulta regolarmente ricevuto dal predetto legale il 7 febbraio 2013 come da attestazione del cancelliere in calce ad essa.

In conclusione, alla luce degli atti e delle norme esaminate il ricorso appare inammissibile”.

Ritenuto che è stata depositata memoria adesiva della parte contro ricorrente e che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in E 3000 per compensi; E 100 per spese oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dci requisiti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2015.

 

Il Presidente

(Dr. Salvatore Di Palma)