Trib. Roma, sez. fallimentare, 16 luglio 2015

 

n. NN/AAAA pre fall.

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

in persona del giudice ***, delegato per l’istruzione del procedimento prefallimentare, osserva che:

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 16-bis, comma 1-bis, del. d.l n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, nel testo risultante dalla modificazione recata dal d.l. n. 83 del 2015 (in vigore dal 27 giugno 2015), il difensore con procura del ricorrente per il fallimento ha depositato per via telematica il ricorso contenente la domanda e i documenti, in tale atto menzionati, offerti in comunicazione alla controparte;

la disciplina del codice di rito relativa alla formazione del fascicolo d’ufficio di qualunque procedimento civile (art. 168 c.p.c.) è ancora in vigore: il fascicolo d’ufficio è dunque formato in forma cartacea;

il deposito di atti e documenti per via telematica  interferisce con tale disciplina e obbliga il giudice (in composizione monocratica ovvero collegiale) ad esaminare, oltre al contenuto del fascicolo d’ufficio formato dal cancelliere, anche il contenitore telematico (non sempre funzionante) di atti e documenti che le parti depositano (sovente in maniera incontrollata) avvalendosi della disciplina di cui al citato art. 16-bis;

ciò costituisce oggettiva pietra d’inciampo del processo e per tale ragione, si risolve in una diseconomia interna al processo medesimo, dal momento che (in riferimento al presente procedimento) il collegio, in funzione della decisione sulla domanda di fallimento, è obbligato a consultare tanto il fascicolo ufficio formato dal cancelliere che il contenitore telematico degli atti e documenti con tale modalità depositati (a tacere, poi, dei, non compiutamente immaginabili, inconvenienti che potranno presentarsi nel procedimento di reclamo avanti la corte di appello ove tale giudice non abbia la possibilità di consultare il contenitore telematico degli atti e documenti di questo tribunale).

P.Q.M.

visto l’articolo 16-bis, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, ordina al ricorrente di consegnare al cancelliere, prima dell’udienza di discussione, copie in forma cartacea: del ricorso introduttivo (una per ciascun componente il collegio); Dei documenti offerti in comunicazione con il ricorso unicamente a specifico indice descrittivo di ciascun documento.

Si comunichi alla parte costituita.

Roma, 16 luglio 2015    

Il giudice delegato