Trib. Padova, sent. 10 febbraio 2015

Omissis

La *** Srl si è opposta al decreto ingiuntivo ottenuta dalla convenuta sulla base delle cinque fatture dimesse nella fase monitoria contestando la competenza territoriale del Giudice adito.
Nel merito contestava la possibilità per le fatture di rappresentare prova del credito agito nel giudizio di opposizione dove non assumono rilevanza probatoria.
Si è costituita la convenuta telematicamente in data 24/07/2014.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia della convenuta/opposta non essendo questo ufficio abilitato a ricevere gli atti introduttivi in via telematica.
Concessi i termini istruttori gli attori non depositavano le memorie istruttorie che invece sono state depositate solo dalla convenuta.
La causa, documentale, è stata inviata in decisione con discussione orale. L’opposizione è infondata e manifestamente strumentale e dilatoria e va integralmente rigettata.
In primo luogo va osservato che la richiesta formulata all’odierna udienza dal patrocinio di parte attrice di ottenere un rinvio per la discussione orale, pur astrattamente fondata sul tenore testuale dell’art. 281 sexies c.p.c., conferma che lo scopo del presente giudizio è solo quello di procrastinare il pagamento del dovuto visto che all’udienza del 03/02/2015 il verbale dà correttamente atto che all’odierna udienza si sarebbe proceduto con la precisazione delle conclusioni e con la discussione orale sicché tutte le parti, ed i loro procuratori, sapevano che oggi avrebbero dovuto venire in udienza preparate per affrontare una discussione orale così che la richiesta di differimento appare solo il tentativo di ottenere lo spostamento dell’odierna udienza senza alcun reale motivo attinente alla sostanza della difesa che peraltro ha già dimostrato nel corso del procedimento l’assenza di volontà processuale di contraddire alle deduzioni della convenuta visto che l’attrice/opponente non ha depositato alcuna delle memorie istruttorie.
In via preliminare va osservato, sulla contestazione della convenuta/opposta in relazione alla sua costituzione telematica ed alla sua conseguente dichiarazione di contumacia, che il presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data anteriore al 30/06/2014.
Allo stato attuale della giurisprudenza di merito sul tema va osservato che si registrano sostanzialmente due posizioni che hanno visto svariati tribunali d’Italia prendere sostanzialmente due posizioni: l’invio telematico degli atti introduttivi sono ammissibili o non lo sono (decisioni di Milano-Padova-Foggia-Roma-Torino e altre successivamente aggiuntesi).
Va in primo luogo osservato che l’ art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012, peraltro non interessato dalle recenti modifiche del D.L. n. 90 del 2014 , nel suo primo comma si occupa solo di sancire l’obbligo dell’invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali, ma nulla prevede sugli atti introduttivi di attore e convenuto lasciando quindi un vuoto normativo nel processo civile telematico perché sancire l’obbligo dell’invio telematico di alcuni atti non significare vietare di utilizzare quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti, significa solo statuire che alcuni atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30/06/2014, devono essere inviati secondo particolari modalità tecniche che prima non esistevano.
Poiché nel nostro sistema processuale vige il principio della libertà delle forme, laddove non diversamente stabilito, l’obbligo di utilizzare un certo strumento di trasmissione non può equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti introduttivi, laddove invece per gli atti endoprocedimentali è addirittura obbligatorio.
Se l’invio telematico è addirittura obbligatorio per gli atti endoprocedimentali ciò comporta innanzitutto che quella tipologia di strumento di invio è reputato idoneo dal legislatore a raggiungere lo scopo perseguito dalla norma, ovvero consentire alla parte di depositare l’atto processuale nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel silenzio della legge, un primo elemento di valutazione per decidere se l’invio degli atti introduttivi possa avvenire per via telematica, potrebbe allora essere rappresentato dal decreto ex art. 35 di cui è destinatario questo ufficio giudiziario e che è reperibile anche sul sito pst.giustizia.it a cui qualunque cittadino, avvocato del convenuto compreso, possono accedere per prendere cognizione di quale sia il contenuto del decreto di cui all’art. 35 di cui è destinatario questo ufficio così come è possibile vedere i decreti rivolti a tutti gli uffici giudiziari d’Italia siano essi Tribunali o Corti d’Appello.
Il decreto autorizzativo ex art. 35 comma 1 del D.M. n. 44 del 2011 è quel particolare atto amministrativo autorizzativo adottato dal Direttore del DGSIA con cui il Direttore, in seguito alla sperimentazione ed all’analisi della dotazione informatica del Tribunale di Padova, ha decretato che questo ufficio giudiziario sia autorizzato a ricevere gli atti e solo quelli con valore legale, indicati in quell’atto autorizzativo.
Il decreto ex art. 35 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede l’attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro.
Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l’invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35 pur se tecnicamente possibile.
A tale conclusione si giunge da un lato osservando che la comparsa di costituzione non è un atto che possa essere inviato telematicamente con valore legale mancando tale atto nell’autorizzazione citata e dall’altro osservando che se l’atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione.
Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli artt. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell’attore e del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico.
Quei due articoli prevedono che l’atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere “depositati” in cancelleria.
Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al Cancelliere l’atto sul quale apporre il timbro di depositato.
In tanto è anche l’orientamento conforme della Cassazione da ultimo ribadito anche da Cass. Sez. 3 n. 12391 del 21/05/2013 la quale ha statuito che “La disciplina risultante dall’art. 165 cod. proc. civ. (e dagli artt. 72, 73 e 74 disp. att. c.p.c. ), nel richiedere alla parte attrice – a mezzo del proprio procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge – il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione, è finalizzata a consentire alla cancelleria il controllo dell’esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne, eventualmente, sia la genuinità che l’attinenza rispetto alla questione da trattare. Di conseguenza essa – mirando a soddisfare esigenze sia di correttezza che di certezza in ordine all’instaurazione del rapporto processuale – non si pone in contrasto né con gli artt. 24 e 111 Cost., né con il diritto dell’Unione Europea, in particolare quello emergente dalle sentenze della Corte di giustizia in tema di libera circolazione delle persone, secondo cui l’osservanza della normativa processuale interna non restringe alcuno spazio di giustizia, che va pur sempre realizzato nel rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli stati membri”.
Gli unici casi in cui la Corte Costituzionale ha ammesso la costituzione anche a mezzo di spedizione postale riguardano il processo tributario, e l’opposizione all’ordinanza ingiunzione che segue il rito lavoro in virtù di richiamo.
Proprio a composizione di un contrasto emerso nella sezione Lavoro le Sezioni Unite nel 2009 avevano affermato il principio, rimasto peraltro totalmente isolato a quel particolare rito, che anche la comparsa di costituzione può essere inviata a mezzo raccomandata (Cass. SSUU n. 5160 del 04/03/2009 aveva affermato il seguente principio di diritto: “L’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un “nuncius”, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione”).
Quel principio di diritto appare essere rimasto isolato e per vero forse anche limitato ai giudizi soggetti al rito del lavoro, in ogni caso è stato pacificamente superato nel rito ordinario dalla decisione della medesima Cassazione del 2013 più sopra richiamata.
In questo procedimento, pertanto, gli unici appigli per valutare la legittimità della costituzione appaiono essere le ordinarie regole disciplinate dagli artt. 166 e 167 c.p.c..
Alla luce delle ordinarie regole va in questa sede riconfermata l’ordinanza con la quale fu dichiarata la contumacia della convenuta/opposta che infatti si è poi successivamente costituita cartaceamente.
 
Omissis
 
p.q.m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l’opposizione perché manifestamente infondata e per l’effetto;
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna ***, in persona del legale rappresentante pro tempore e ***, in solido tra loro, a rifondere a ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro *** per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55 del 2014;
4) Condanna ***, in persona del legale rappresentante pro tempore e ***, in solido tra loro, a corrispondere a *** in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma di Euro *** ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
5) Visto l’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Padova, il 10 febbraio 2015.
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2015.