CAD

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Come le persone anche le leggi sono figlie del loro tempo

Avvocato in Milano e formatore PCT

 

Lo sviluppo tecnologico ha comportato una così profonda trasformazione degli strumenti di comunicazione che quanto previsto, in materia di prova documentale, nel 1942 si dimostra oggi anacronistico e lacunoso. Il codice civile denota tutta la sua anzianità laddove contempla solo il telegramma (art. 2705 c.c.), la scrittura privata (art. 2702 c.c.), le riproduzioni o copie di atti e documenti su supporto cartaceo (art. 2716 c.c.), nonché le riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.), senza traccia alcuna di ammodernamento, se si esclude un fugace accenno alle riproduzioni informatiche (art. 2712 c.c., come modificato, a partire dal 25 gennaio 2011, dall’art. 23 quater del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82)

Pertanto se, da un lato, il documento nella sua forma digitale acquista una posizione preponderante nella pratica quotidiana, dall’altro brilla la sua assenza nel codice civile, trovando una specifica collocazione e definizione solamente nel Decreto legislativo n. 82/2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale (d’ora in avanti, CAD) e nel Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, c.d. eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

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Trib. Milano, sez. V, sent. 17 ottobre 2016 n. 11402 (est. Consolandi)

 

ATTENZIONE
L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO –  QUINTA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Enrico Consolandi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. nn/aaaa R.G. promossa da:

G. SAS IN LIQ. (c.f. *** ), con il patrocinio dell’ avv.  R.M.A.

ATTORE;

contro:

M.S. (C.F. *** ), con il patrocinio dell’avv. S.A.

CONVENUTO

 

CONCLUSIONI

omissis

 

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Si tratta della opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture per compensi di un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica.

È pacifico, nonché provato per testimoni, che il convenuto opposto abbia prestato collaborazione alla società opponente e che venisse retribuito con la emissione di fatture; la parte attrice eccepisce che spetti alla controparte provare le sue prestazioni e che il documento 10, una e-mail del socio accomandatario della società attrice, ove si tratta la questione riconoscendo la esistenza di un debito e la difficoltà a pagarlo, non possa considerarsi valido documento in quanto non sottoscritto.

In effetti l’assenza di un contratto scritto rende del tutto la misura della retribuzione, anche se è provato che il convenuto abbia collaborato sino al maggio 2009, quando interruppe la collaborazione proprio per la mancata corresponsione dei compensi.

Sono stati sentiti i due testi della parte convenuta, che se da un lato confermano un’opera continuativamente svolta da parte del convenuto, dall’altro non sanno chiarire più di tanto i termini economici. Tuttavia la assenza di contestazione specifica sul punto e la sostanziale equità della prestazione richiesta consentono di ritenere fondata la pretesa azionata in via monitoria.

È stato confermato dal teste C. il capitolato di parte convenuta, nei punti 1,2 e 3, vale a dire sulla collaborazione del convenuto opposto come libero professionista dall’aprile 2007 e inserimento nello staff produttivo nel settore informatico, di grafica Web e multimediale, anche se sulla circostanza quattro, attinente alla quantità della retribuzione, il teste dichiara di non essere a conoscenza, ma di immaginare che fossero dovute anche delle provvigioni su certi affari.

Importante è la conferma della circostanza sei ad opera dei testi, colleghi di lavoro del convenuto opposto, circostanza che verte sul fatto che fino al maggio 2009 il convenuto ha osservato un orario lavorativo fisso dalle nove alle 18 dal lunedì al venerdì, oltre ad altri lavori, anche fuori da questi orari per alcuni clienti quali Impregilo e Mediaset. Tenuto conto che la richiesta si aggira fra i 2000 e i 2500 euro mensili, con tutti gli oneri a carico del prestatore d’opera, si tratta di una richiesta in linea con gli standard di mercato, per persona laureata e richiesta; è provato per testi, difatti, che altra società, tale M., aveva offerto al convenuto di lavorare per lei.

Ancora il teste ricorda che il convenuto aveva trovato questo altro cliente e che l’architetto Sc., accomandatario della società attrice, in una riunione manifestò la sua contrarietà al doppio impiego e chiese che il convenuto lavorasse soltanto per lui ed a questo fine promise il compenso che questo altro cliente poteva dare al Sa..

Infine il teste conferma gli insoluti sulle retribuzioni, l’impegno dello Sc. a pagare le fatture, con la dicitura “collaborazione mese” sulle fatture di S., su accordo specificamente preso.

Altro teste, B.S., altro collaboratore della attrice opponente, sostanzialmente conferma:

1.      che S. lavorava continuativamente presso la G. con retribuzione fissa più provvigioni,

2.      che S. ricevette una proposta da altro cliente e che Sc. volle tenerlo rivolgendogli allo scopo la offerta di una retribuzione fissa, senza confermare che fosse euro 20 orari

3.      che vi erano dei ritardi nei pagamenti e che a gennaio 2009 venne formulato un piano di rientro, alla sua presenza, visto che anche il teste attendeva pagamenti scaduti

4.      che S. a metà maggio 2009 cessò di lavorare per la attrice, anche a causa di insoluti.

La affermazione di parte attrice per cui non vi sarebbe prova della prestazione di cui il professionista chiede pagamento è smentita dunque dai testimoni, i quali ben ricordano il convenuto opposto lavorare al loro fianco, rinunciare ad altra opportunità per le esigenze della società attrice, avanzare soldi per le sue prestazioni e quindi abbandonare il lavoro non potendo rinunciare alla sua fonte di sostentamento.

A ciò si aggiunga che vi è un riscontro documentale piuttosto preciso costituita dal documento 10 e cioè una e-mail del 22 maggio 2009 in cui il convenuto chiede il saldo delle fatture 14,15, 16 e17 del 2008 e 2 e 3 del 2009, previste dall’originario piano di rientro, che è quello a cui fanno riferimento i testimoni. È prodotta in risposta una e-mail di L.Sc. del 25 maggio 2009 proveniente dall’indirizzo l***.s***@***.com, in cui questi dice che a seguito di insolvenze di propri clienti “ non è purtroppo possibile fare degli ulteriori pronostici di future uscite, al di là degli accordi presi ( che comunque, come sai, ho sempre rispettato compatibilmente con le sorte economiche della mia).” questo assieme alla chiusa “ti chiedo pertanto la cortesia di pazientare ulteriormente” conferma che vi era un debito da parte della attrice.

Poiché la attrice non contesta specificamente l’ammontare delle pretese avanzate con decreto ingiuntivo, ma si limita ad obiettare che non vi è prova del tutto, resta impossibile sindacare qualche singola fattura di quelle azionate, perché ciò significherebbe procedere d’ufficio all’esame della fondatezza di una voce di credito, quando la parte non muove specifiche contestazioni.

In ogni caso si osserva che la somma di euro 2000/2500 mensili per un impegno a tempo pieno ed anche oltre laddove occorra, quale quello risultant dalle testimonianze, è pienamente equa.

Si tratta peraltro delle fatture elencate nella corrispondenza sopra citata: fra cui per il 2008 la 14 e la 15, per progetti specifici, e la 16 e la 17 del 2008 per collaborazioni nei mesi di novembre e dicembre. Si è visto che i testi riferiscono di una retribuzione mensile e di una per progetti specifici e che proprio in quel periodo si verificò l’insolvenza.

Per quanto riguarda 2009 sono attivate le fatture 2,3, 4,5: si tratta della collaborazione del gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2009 ed i testi riferiscono che in quel periodo il convenuto prestò la sua opera.

Per quanto riguarda la e-mail la parte attrice eccepisce che si tratti di un documento non firmato.

In realtà si tratta di posta elettronica spedita dall’indirizzo della società attrice e quindi poiché in forza dell’articolo 46 del regolamento europeo EIDAS(n.910 del 2014) “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica” l’argomento della carenza di sottoscrizione, connaturato ai documenti informatici, non può essere considerato.

Quanto ai documenti informatici va rilevato che il codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) all’art. 21 prescrive che “Il documento informatico, cui e’ apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ e immodificabilita’.”

Sempre il regolamento EIDAS  contiene un principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale all’articolo 25 che recita: “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.

Resta così confermato che è ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica qualificata. La spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d’azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell’articolo 3 del regolamento EIDAS stesso, precedentemente contenute nel codice dell’amministrazione digitale che oggi non le contiene più, proprio per la vigenza del regolamento europeo. Si legge infatti nel citato articolo 3, al punto 10 che firma elettronica – anche semplice e non qualificata meno – è l’insieme dei “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”. Or bene l’utilizzo di una casella recante chiaramente il riferimento alla persona, unitamente al contenuto, indicano che quelle parole contenute nella e-mail 25 maggio 2009 sono riferibili all’accomandatario.

Vero è quanto eccepisce la parte attrice opponente che si tratta di caratteri facilmente modificabili, ad opera di chiunque avesse accesso alla casella di posta o anche successivamente, ma la parte attrice non ipotizza concretamente che questa modifica possa essere intervenuta e soprattutto nell’ambito complessivo delle risultanze processuali quella lettera appare pienamente confermata dalle testimonianze.

Devono dunque ritenersi sussistenti le prestazioni di cui alle fatture e cioè la realizzazione di due progetti e la prestazione della propria disponibilità a collaborare della società attrice fino al maggio 2009 e rigettarsi pertanto la opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo.

Spese per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge la opposizione come proposta avverso il decreto ingiuntivo n. nn/aaaa ruolo n. nn/aaaa per l’effetto autorizzando la apposizione della formula esecutiva.

Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro *** per compenso d’avvocato  oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

Cosi’ deciso in data  16/10/2016  dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. Enrico Consolandi

Trib. Milano, sez. V, sent. 17 ottobre 2016 n. 11402 (est. Consolandi) Leggi tutto »

Trib. Milano, sez. 8, sent. 5 dicembre 2011 n. 14716 (est. Consolandi)

 
ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

Messaggio di posta elettronica – Valore probatorio – Disconoscimento ex art. 2712 c.c. – Ricostruzione dei fatti alternativa – Necessità – Disconoscimento generico – Insufficiente

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano Sezione

OTTAVA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ENRICO CONSOLANDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. ***/2009 R.G. promossa da:

C.N. (c.f.***), con il patrocinio degli avv. R.E.A., elettivamente domiciliato in ***, presso il difensore avv. R.E.A.

ATTORE

contro:

C. SRL IN LIQ. (C.F. *** ), con il patrocinio dell’avv. P.D. e A.M.Z. elettivamente domiciliato in *** presso lo studio dell’avv. P.D.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati alla copia cartecea del verbale d’udienza del 24.5.2011, che qui si intendono richiamate e che sono allegate alla copia cartacea di questa sentenza.

 

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Si tratta dell’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per una fornitura di prodotti per l’informatica che servivano al Consorzio attore per fornire alle *** il sistema di biglietteria; l’opponente, dopo aver inizialmente sostenuto che la fornitura non era mai avvenuta, ha mutato atteggiamento sostenendo che quella fornitura non era mai stata ordinata e che per questo venne poi rifiutata, una prima volta, salvo poi venire invece accettata, ma al solo fine di vedere di che cosa si trattava, verificando quindi che si trattava di merce non utile e che venne poi per questo restituita.

È stata svolta istruttoria con la assunzione di un teste che, pur dipendendo dalla parte convenuta opposta ai tempi, oggi ha riferito di ricordare la vicenda, vagamente. Il teste ricordava comunque una fornitura dapprima rifiutata e poi nuovamente richiesta, nell’ambito di un ordine assai più grande, e ha saputo precisare che questa ultima più piccola fornitura era destinata a costituire una scorta di pezzi di ricambio per eventuali interventi manutentivi.

A prescindere da questa testimonianza vi è il documento 20, una mail che segue a diverse altre, riportate in calce, che rappresenta la prova della necessità di questi pezzi per costituire un magazzino per i ricambi e della effettuazione, quindi, dell’ordine della merce poi fornita.

Vero è che si tratta di una e-mail che la parte opponente ha disconosciuto ex articolo 2712, ma tale disconoscimento dovrebbe contenere la ricostruzione dei fatti che vengono opposti alla rappresentazione informatica. Dovrebbe cioè spiegare come mai vi è una riproduzione informatica di un dialogo che fa riferimento a questo ordine supplementare (proveniente tra l’altro anche da personale I., la quale era membra del consorzio, personale che utilizza il dominio I.) e come mai questa riproduzione traviserebbe i fatti; dovrebbe inoltre per lo meno ricostruire il motivo del travisamento e quali siano i fatti veri. A questo punto, in forza della regola dell’art. 2712 cc, spetterebbe all’altra parte dimostrare invece la veridicità della ricostruzione contenuta nel documento informatico, rispetto a quella alternativa offerta da chi disconosce.

Non basta dunque un disconoscimento generico, quale quello effettuato in causa dall’attore.

Del resto l’articolo 21 del codice dell’amministrazione digitale stabilisce che “1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.” e meglio si attaglia, rispetto all’articolo 2712 cc, alla valutazione delle comunicazioni per posta elettronica.

In realtà l’utilizzo delle credenziali di accesso alla casella di posta elettronica vale a qualificare l’utente e costituisce pertanto una firma elettronica semplice, non avanzata nè qualificata, ma comunque non giuridicamente irrilevante: secondo la norma ora citata sotto il profilo probatorio è liberamente valutabile in giudizio.

Nel caso di specie vi è un messaggio proveniente dal dominio I. e dunque si deve ritenere riconducibile il messaggio di conferma dell’ordine della merce dapprima rifiutata, alla I. e alla persona menzionata nell’account di posta, identificabile con ogni probabilità con il nome e cognome indicato nell’account, che si riferisce infatti a persona nota al teste.

Tenuto conto delle risultanze della testimonianza e del fatto che non viene avanzato alcun motivo per cui dovrebbe non corrispondere alla verità e che anzi si inquadra perfettamente con la testimonianza assunta, poiché si parla specificamente in esso di costituire una scorta per il funzionamento del sistema per cui era stato fatto l’ordine maggiore, questo documento 20 vale a provare quanto avvenuto e cioè che vi è stato un ordine effettuato a questi specifici fini dei pezzi di cui alla fattura impagate e per la quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo..

Del resto l’eccezione di parte attrice, peraltro non avanzata nella citazione, di aver restituito la merce è sfornita di prova, ma quand’anche lo fosse resterebbe provato tanto il contratto che l’esecuzione della prestazione del venditore.

Ne segue che la prestazione dell’acquirente di pagare il prezzo è assolutamente dovuta e che la opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di questo prezzo deve essere rigettata, con il favore delle spese a parte convenuta, spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge la opposizione al decreto ingiuntivo ***/2009 del Tribunale di Milano

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 25,00 per spese, € 1131,00 per diritti, € 1680,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.

Cosi’ deciso in data 02/12/2011 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. ENRICO CONSOLANDI

Trib. Milano, sez. 8, sent. 5 dicembre 2011 n. 14716 (est. Consolandi) Leggi tutto »

Trib. Milano, sent. 5 dicembre 2011 n. 14716 (est. Consolandi)

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano Sezione

OTTAVA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ENRICO CONSOLANDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. ***/2009 R.G. promossa da:

C.N. (c.f.***), con il patrocinio degli avv. R.E.A., elettivamente domiciliato in ***, presso il difensore avv. R.E.A.

ATTORE

contro:

C. SRL IN LIQ. (C.F. *** ), con il patrocinio dell’avv. P.D. e A.M.Z. elettivamente domiciliato in *** presso lo studio dell’avv. P.D.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati alla copia cartecea del verbale d’udienza del 24.5.2011, che qui si intendono richiamate e che sono allegate alla copia cartacea di questa sentenza.

 

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Si tratta dell’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per una fornitura di prodotti per l’informatica che servivano al Consorzio attore per fornire alle *** il sistema di biglietteria; l’opponente, dopo aver inizialmente sostenuto che la fornitura non era mai avvenuta, ha mutato atteggiamento sostenendo che quella fornitura non era mai stata ordinata e che per questo venne poi rifiutata, una prima volta, salvo poi venire invece accettata, ma al solo fine di vedere di che cosa si trattava, verificando quindi che si trattava di merce non utile e che venne poi per questo restituita.

È stata svolta istruttoria con la assunzione di un teste che, pur dipendendo dalla parte convenuta opposta ai tempi, oggi ha riferito di ricordare la vicenda, vagamente. Il teste ricordava comunque una fornitura dapprima rifiutata e poi nuovamente richiesta, nell’ambito di un ordine assai più grande, e ha saputo precisare che questa ultima più piccola fornitura era destinata a costituire una scorta di pezzi di ricambio per eventuali interventi manutentivi.

A prescindere da questa testimonianza vi è il documento 20, una mail che segue a diverse altre, riportate in calce, che rappresenta la prova della necessità di questi pezzi per costituire un magazzino per i ricambi e della effettuazione, quindi, dell’ordine della merce poi fornita.

Vero è che si tratta di una e-mail che la parte opponente ha disconosciuto ex articolo 2712, ma tale disconoscimento dovrebbe contenere la ricostruzione dei fatti che vengono opposti alla rappresentazione informatica. Dovrebbe cioè spiegare come mai vi è una riproduzione informatica di un dialogo che fa riferimento a questo ordine supplementare (proveniente tra l’altro anche da personale I., la quale era membra del consorzio, personale che utilizza il dominio I.) e come mai questa riproduzione traviserebbe i fatti; dovrebbe inoltre per lo meno ricostruire il motivo del travisamento e quali siano i fatti veri. A questo punto, in forza della regola dell’art. 2712 cc, spetterebbe all’altra parte dimostrare invece la veridicità della ricostruzione contenuta nel documento informatico, rispetto a quella alternativa offerta da chi disconosce.

Non basta dunque un disconoscimento generico, quale quello effettuato in causa dall’attore.

Del resto l’articolo 21 del codice dell’amministrazione digitale stabilisce che “1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.” e meglio si attaglia, rispetto all’articolo 2712 cc, alla valutazione delle comunicazioni per posta elettronica.

In realtà l’utilizzo delle credenziali di accesso alla casella di posta elettronica vale a qualificare l’utente e costituisce pertanto una firma elettronica semplice, non avanzata nè qualificata, ma comunque non giuridicamente irrilevante: secondo la norma ora citata sotto il profilo probatorio è liberamente valutabile in giudizio.

Nel caso di specie vi è un messaggio proveniente dal dominio I. e dunque si deve ritenere riconducibile il messaggio di conferma dell’ordine della merce dapprima rifiutata, alla I. e alla persona menzionata nell’account di posta, identificabile con ogni probabilità con il nome e cognome indicato nell’account, che si riferisce infatti a persona nota al teste.

Tenuto conto delle risultanze della testimonianza e del fatto che non viene avanzato alcun motivo per cui dovrebbe non corrispondere alla verità e che anzi si inquadra perfettamente con la testimonianza assunta, poiché si parla specificamente in esso di costituire una scorta per il funzionamento del sistema per cui era stato fatto l’ordine maggiore, questo documento 20 vale a provare quanto avvenuto e cioè che vi è stato un ordine effettuato a questi specifici fini dei pezzi di cui alla fattura impagate e per la quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo..

Del resto l’eccezione di parte attrice, peraltro non avanzata nella citazione, di aver restituito la merce è sfornita di prova, ma quand’anche lo fosse resterebbe provato tanto il contratto che l’esecuzione della prestazione del venditore.

Ne segue che la prestazione dell’acquirente di pagare il prezzo è assolutamente dovuta e che la opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di questo prezzo deve essere rigettata, con il favore delle spese a parte convenuta, spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge la opposizione al decreto ingiuntivo ***/2009 del Tribunale di Milano

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 25,00 per spese, € 1131,00 per diritti, € 1680,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.

Cosi’ deciso in data 02/12/2011 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. ENRICO CONSOLANDI

Trib. Milano, sent. 5 dicembre 2011 n. 14716 (est. Consolandi) Leggi tutto »