Trib. Milano, sez. 8, sent. 5 dicembre 2011 n. 14716 (est. Consolandi)

 
ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

Messaggio di posta elettronica – Valore probatorio – Disconoscimento ex art. 2712 c.c. – Ricostruzione dei fatti alternativa – Necessità – Disconoscimento generico – Insufficiente

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano Sezione

OTTAVA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ENRICO CONSOLANDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. ***/2009 R.G. promossa da:

C.N. (c.f.***), con il patrocinio degli avv. R.E.A., elettivamente domiciliato in ***, presso il difensore avv. R.E.A.

ATTORE

contro:

C. SRL IN LIQ. (C.F. *** ), con il patrocinio dell’avv. P.D. e A.M.Z. elettivamente domiciliato in *** presso lo studio dell’avv. P.D.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati alla copia cartecea del verbale d’udienza del 24.5.2011, che qui si intendono richiamate e che sono allegate alla copia cartacea di questa sentenza.

 

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Si tratta dell’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per una fornitura di prodotti per l’informatica che servivano al Consorzio attore per fornire alle *** il sistema di biglietteria; l’opponente, dopo aver inizialmente sostenuto che la fornitura non era mai avvenuta, ha mutato atteggiamento sostenendo che quella fornitura non era mai stata ordinata e che per questo venne poi rifiutata, una prima volta, salvo poi venire invece accettata, ma al solo fine di vedere di che cosa si trattava, verificando quindi che si trattava di merce non utile e che venne poi per questo restituita.

È stata svolta istruttoria con la assunzione di un teste che, pur dipendendo dalla parte convenuta opposta ai tempi, oggi ha riferito di ricordare la vicenda, vagamente. Il teste ricordava comunque una fornitura dapprima rifiutata e poi nuovamente richiesta, nell’ambito di un ordine assai più grande, e ha saputo precisare che questa ultima più piccola fornitura era destinata a costituire una scorta di pezzi di ricambio per eventuali interventi manutentivi.

A prescindere da questa testimonianza vi è il documento 20, una mail che segue a diverse altre, riportate in calce, che rappresenta la prova della necessità di questi pezzi per costituire un magazzino per i ricambi e della effettuazione, quindi, dell’ordine della merce poi fornita.

Vero è che si tratta di una e-mail che la parte opponente ha disconosciuto ex articolo 2712, ma tale disconoscimento dovrebbe contenere la ricostruzione dei fatti che vengono opposti alla rappresentazione informatica. Dovrebbe cioè spiegare come mai vi è una riproduzione informatica di un dialogo che fa riferimento a questo ordine supplementare (proveniente tra l’altro anche da personale I., la quale era membra del consorzio, personale che utilizza il dominio I.) e come mai questa riproduzione traviserebbe i fatti; dovrebbe inoltre per lo meno ricostruire il motivo del travisamento e quali siano i fatti veri. A questo punto, in forza della regola dell’art. 2712 cc, spetterebbe all’altra parte dimostrare invece la veridicità della ricostruzione contenuta nel documento informatico, rispetto a quella alternativa offerta da chi disconosce.

Non basta dunque un disconoscimento generico, quale quello effettuato in causa dall’attore.

Del resto l’articolo 21 del codice dell’amministrazione digitale stabilisce che “1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.” e meglio si attaglia, rispetto all’articolo 2712 cc, alla valutazione delle comunicazioni per posta elettronica.

In realtà l’utilizzo delle credenziali di accesso alla casella di posta elettronica vale a qualificare l’utente e costituisce pertanto una firma elettronica semplice, non avanzata nè qualificata, ma comunque non giuridicamente irrilevante: secondo la norma ora citata sotto il profilo probatorio è liberamente valutabile in giudizio.

Nel caso di specie vi è un messaggio proveniente dal dominio I. e dunque si deve ritenere riconducibile il messaggio di conferma dell’ordine della merce dapprima rifiutata, alla I. e alla persona menzionata nell’account di posta, identificabile con ogni probabilità con il nome e cognome indicato nell’account, che si riferisce infatti a persona nota al teste.

Tenuto conto delle risultanze della testimonianza e del fatto che non viene avanzato alcun motivo per cui dovrebbe non corrispondere alla verità e che anzi si inquadra perfettamente con la testimonianza assunta, poiché si parla specificamente in esso di costituire una scorta per il funzionamento del sistema per cui era stato fatto l’ordine maggiore, questo documento 20 vale a provare quanto avvenuto e cioè che vi è stato un ordine effettuato a questi specifici fini dei pezzi di cui alla fattura impagate e per la quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo..

Del resto l’eccezione di parte attrice, peraltro non avanzata nella citazione, di aver restituito la merce è sfornita di prova, ma quand’anche lo fosse resterebbe provato tanto il contratto che l’esecuzione della prestazione del venditore.

Ne segue che la prestazione dell’acquirente di pagare il prezzo è assolutamente dovuta e che la opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di questo prezzo deve essere rigettata, con il favore delle spese a parte convenuta, spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge la opposizione al decreto ingiuntivo ***/2009 del Tribunale di Milano

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 25,00 per spese, € 1131,00 per diritti, € 1680,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.

Cosi’ deciso in data 02/12/2011 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. ENRICO CONSOLANDI