Mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC e improcedibilità del ricorso per Cassazione: alcune riflessioni critiche sulla giurisprudenza di legittimità
Lo scorso luglio è stata pubblicata la sentenza n. 17450 della Sezione Terza della Corte di Cassazione.
La Corte ha dichiarato l’improcedibilità di un ricorso su eccezione presentata dal pubblico Ministero, in ragione del mancato deposito, come previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., “della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva prodotto la mera copia della relata di notificazione relativa al provvedimento impugnato, priva della dichiarazione di conformità da attestarsi ex Lege 53/1994.
Il ricorrente, infatti, ricevuta la notificazione della sentenza sulla propria casella di posta elettronica certificata, si è costituito nel giudizio di legittimità allegando la mera stampa del messaggio di PEC ricevuto nella propria casella, con i relativi allegati, compresa, quindi, la relazione di notificazione.
Neppure la parte resistente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica, mentre agli atti è stata prodotta la copia autentica della sentenza, rilasciata dalla cancelleria della Corte di Appello di Venezia (che ha emesso il provvedimento impugnato).
La Corte, enunciando il principio che di seguito si trascrive,
in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica,
sanziona dunque con l’improcedibilità il comportamento del difensore che abbia omesso di dichiarare conforme quanto ricevuto a mezzo posta elettronica certificata, per la violazione della legge in materia di notificazioni in proprio a mezzo PEC, con conseguente mancata prova valida della data in cui è avvenuta la notificazione e con impossibilità per la Corte di verificare la tempestività della notifica del ricorso per Cassazione.