Aggiornamento Giurisprudenza – 14 dicembre 2017

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Impugnazioni – Cassazione – Controricorso – Notifica – Mancata elezione di domicilio in Roma – Indicazione dell’indirizzo PEC ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria – Domiciliazione ex lege presso la cancelleria – Notifica in cancelleria – Validità

Comunicazioni di cancelleria – Comunicazioni a mezzo PEC – Provvedimento cartaceo – Copia informatica per immagine – Firma digitale del cancelliere – Necessità – Esclusione

Sentenza di primo grado – Notifica presso la cancelleria – Mancata indicazione dell’indirizzo PEC negli atti – Ammissibilità – Sussiste

Notifica a mezzo PEC – Notifica della sentenza di primo grado – Notifica effettuata prima del 15 dicembre 2013 – Ammissibile – Notifica in corso di causa – Mancanza di elementi obbligatori – Irrilevante – Raggiungimento dello scopo – Sussiste – Notifica effettuata prima del 15 maggio 2014 – Nullità – Sanabilità

Ricorso introduttivo del giudizio di appello – Deposito antecedente al d.l. n. 90/2014 – Indicazione del fax e dell’indirizzo PEC ai soli fini delle comunicazioni – Luogo delle notificazioni – Domicilio eletto – Luogo diverso da quello indicato nell’art. 82 r.d. n. 37/1934 – Sentenza di appello – Notifica presso la cancelleria – Ammissibile

Notifica a mezzo PEC – Notifica a PA – Indirizzo PEC del destinatario – Pubblico registro – Estrazione dal sito internet del destinatario – Estrazione dall’Indice PA (registro IPA) – Nullità

 

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Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di aggiornamenti urgenti – Dicembre 2017

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 12 dicembre 2017

Si comunica che, al fine di consentire l’installazione di urgenti e improcrastinabili modifiche correttive sui sistemi informativi della giustizia civile si procederà alla interruzione degli stessi con le seguenti modalità temporali:

  • per tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale compresi i Giudici di Pace dalle ore 17:00 del giorno venerdì 15 dicembre e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno lunedì 18 dicembre c.a.

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo dei singoli distretti.
Durante le summenzionate interruzioni programmate non sarà pertanto possibile consultare i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si avvisa che, durante il periodo di sospensione dei sistemi, non sono disponibili i registri di cancelleria, procedere alle consultazioni e scaricare i fascicoli da parte di tutti gli utenti interni (magistrati e personale di cancelleria).

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Mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC e improcedibilità del ricorso per Cassazione: alcune riflessioni critiche sulla giurisprudenza di legittimità

Avvocato in Milano e formatore PCT

Lo scorso luglio è stata pubblicata la sentenza n. 17450 della Sezione Terza della Corte di Cassazione.

La Corte ha dichiarato l’improcedibilità di un ricorso su eccezione presentata dal pubblico Ministero, in ragione del mancato deposito, come previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., “della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva prodotto la mera copia della relata di notificazione relativa al provvedimento impugnato, priva della dichiarazione di conformità da attestarsi ex Lege 53/1994.

Il ricorrente, infatti, ricevuta la notificazione della sentenza sulla propria casella di posta elettronica certificata, si è costituito nel giudizio di legittimità allegando la mera stampa del messaggio di PEC ricevuto nella propria casella, con i relativi allegati, compresa, quindi, la relazione di notificazione.

Neppure la parte resistente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica, mentre agli atti è stata prodotta la copia autentica della sentenza, rilasciata dalla cancelleria della Corte di Appello di Venezia (che ha emesso il provvedimento impugnato).

La Corte, enunciando il principio che di seguito si trascrive,

in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica,

sanziona dunque con l’improcedibilità il comportamento del difensore che abbia omesso di dichiarare conforme quanto ricevuto a mezzo posta elettronica certificata, per la violazione della legge in materia di notificazioni in proprio a mezzo PEC, con conseguente mancata prova valida della data in cui è avvenuta la notificazione e con impossibilità per la Corte di verificare la tempestività della notifica del ricorso per Cassazione.

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I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico: archiviazione e conservazione sostitutiva delle PEC – Milano, 14 dicembre 2017

Il 14 dicembre 2017, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Salone Valente della Palazzina Anmig, l’Ordine degli Avvocati di Milano organizza il convegno

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO – I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico: archiviazione e conservazione sostitutiva delle PEC

Coordinano:

Avv. Cristina Bellini, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Renato Laviani, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano
 

Temi trattati:

  • L’atto del processo: dalla scrittura su supporto analogico al documento digitale
  • L’allegazione documentale nei diversi riti civili: fruibilità, reperibilità, efficacia
  • Il concetto di archiviazione tra carta e supporto digitale
  • Archiviazione e conservazione sostitutiva: fonti normative e adempimenti del professionista

 

Relatori:

Dott. Filippo Pappalardo

Avv. Alberto Mazza

Dott. Lorenzo Vaghi

 

Nel corso della sessione un incaricato di Open DOT COM illustrerà le nuovi funzioni Consolle Avvocato sulla conservazione della PEC.
 
La partecipazione all’evento è gratuita.
L’EVENTO È STATO ACCREDITATO PER N. 3 CREDITI FORMATIVI
Iscrizione online: link
 
 

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Domicilio digitale: nulla la notifica in cancelleria dell’atto di appello se la parte è costituita

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8 novembre 2017, n. 26488, si è pronunciata sull’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 722/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva ritenuto nulla – e quindi sanabile ex art. 156 c.p.c. – la notificazione dell’atto appello effettuata dal Ministero dell’Interno con deposito in cancelleria anziché all’indirizzo p.e.c. del difensore costituito.

Secondo gli ermellini, ben ha fatto la Corte d’Appello ad escludere l’inesistenza della notificazione in cancelleria dell’atto di appello, statuendo che la stessa, in applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte in materia, va considerata nulla ed è pertanto sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. dall’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato.

 

Approfondimenti

Cass., sez. VI-1, ord. 8 novembre 2017 n. 26488 (Pres. Genovese, rel. Acierno)

 

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