L’obbligatorietà del deposito telematico nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione: criticità applicative alla figura dell’amministratore di sostegno

Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata

L’introduzione dell’obbligo del deposito telematico nel processo civile è avvenuta ad opera dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, conv. dalla L. 221/2012.

Nel realizzare tale obiettivo il Legislatore – verosimilmente in un’ottica di semplificazione – ha disegnato, al comma 1, un primo ambito di applicazione comune, affiancando tuttavia procedimenti dalla natura profondamente differente. Da un lato, i procedimenti dalla natura contenziosa nei quali gli interessi privati sono contrapposti, dall’altro, i procedimenti di giurisdizione volontaria, rientranti nell’ambito dell’“amministrazione pubblica del diritto privato”, nei quali lo Stato interviene quale terzo a tutela dell’interesse del privato, senza che sia postulata l’esistenza di una controversia.

L’assimilazione normativa in esame, tuttavia, spesso non si concretizza nella prassi in una applicazione pacifica dell’esclusività del deposito telematico: ciò avviene in particolare per i procedimenti di amministrazione di sostegno.

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Processo Amministrativo Telematico: gli adempimenti del 2018

Dal 1° gennaio 2018 il Processo Amministrativo Telematico – che lo scorso anno ha permesso alla giustizia amministrativa di vincere il premio Agenda Digitale 2017 – è soggetto a diverse novità.

Innanzitutto l’obbligo di deposito telematico è diventato generalizzato in quanto, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’art. 7 del DL 168 del 2016, riguarda ora anche i depositi di atti e documenti relativi ai ricorsi “vecchi”, ossia iscritti a ruolo cartaceamente prima dell’avvento del PAT (1° gennaio 2017).

Anche il pagamento del contributo unificato è ormai unicamente telematico, e deve essere effettuato con il modello F24 Elide.

Inoltre, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 25 del Codice sul Processo Amministrativo, per la parte non è più necessario eleggere domicilio “nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso”, pena la domiciliazione in segreteria, e la conseguente notifica in segreteria in mancanza dell’elezione del domicilio: ha piena attuazione l’elezione del domicilio digitale.

A questa evoluzione telematica, però, si affianca il prolungamento dell’obbligo di deposito della copia di “cortesia” cartacea, che sarebbe dovuto terminare il 31/12/2017 ma che la legge di bilancio, e in particolare l’art. 1 comma 1150, modificando l’art. 7, comma 4 DL 168/2016, ha confermato.

 

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La giurisprudenza di legittimità alle prese con il Processo Civile Telematico: le pronunce più significative del 2017

Dottoranda di ricerca in Diritto Processuale Civile (Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Formatore PCT

 

Ad oltre tre anni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà, cresce l’attenzione della giurisprudenza di legittimità e di merito nei confronti delle tematiche connesse alla nascita e allo sviluppo del Processo Civile Telematico.

Ed è proprio il binomio – costituito, da una parte, dal crescente rilievo di depositi e notifiche con modalità telematiche e, dall’altra, dalle esigenze di innovazione interpretativa poste da un dettato normativo troppo spesso oscuro o comunque non aggiornato – a destare le maggiori preoccupazioni.

Questa duplicità di aspetti traspare in tutta la sua evidenza nelle pronunce giurisprudenziali che hanno caratterizzato, non sempre positivamente, l’anno appena concluso.

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Sperimentazione rilascio certificato 335 c.p.p. tramite sistema P@ss

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 29 dicembre 2017

ATTENZIONE: contenuto riservato alle software house

Nell’ambito di un più ampio sviluppo che consentirà la richiesta ed il rilascio dei certificati – sia in materia penale sia in materia civile – tramite PST, è in corso di attivazione un nuovo servizio telematico, ad uso esclusivo dei Punti di Accesso (PdA), inizialmente solo per il rilascio del certificato previsto dall’art. 335 c.p.p..
Il difensore riceverà una comunicazione al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) censito sul Reginde con le indicazioni per scaricare, previa autenticazione forte, il certificato richiesto.

Questa Direzione Generale ha predisposto un ambiente di test sul quale i PdA potranno effettuare dal 2 gennaio 2018 al 9 gennaio 2018 le prove necessarie ad implementare le funzionalità per la richiesta dei certificati.
La documentazione necessaria alla realizzazione del servizio potrà essere scaricata al seguente link.
I servizi di P@ss sono invocabili alla seguente url: https://pda.processotelematicotest.giustizia.it/PASSNAZM/PassRichiestePDA con le consuete modalità previste per l’accesso ai proxy PDA di test.
Per l’esecuzione di test, occorrerà indicare soggetti censiti sul Reginde di test.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate via mail, dai soli PdA, all’indirizzo info-pct@giustizia.it specificando nell’oggetto che la richiesta si riferisce alla sperimentazione del servizio PASS.
Sul Portale dei Servizi Telematici sarà comunicata la data di avvio in esercizio del servizio e gli uffici presso i quali sarà inizialmente attivo.

Il gruppo di lavoro progetto P@ss

 

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Difese d’ufficio: comunicazione del CNF

Fonte: Consiglio Nazionale Forense – 28 dicembre 2017

 

SI COMUNICA CHE IN DATA 28.12.2017 E’ STATA INVIATA AI COA LA SEGUENTE COMUNICAZIONE:

“ill.mi Sig.ri Presidenti,

di intesa e per incarico dell’Avvocato Antonino Gaziano, coordinatore la Commissione difese di ufficio, Vi comunico che le istanze di premanenza possono, oltrechè essere presentate tramite gestionale,essere avanzate anche direttamente alle segreterie dei Consigli dell’Ordine, sia via email che in cartaceo e comunque fino al 31 c.m.

Preciso difatti che la ingente quantità di accessi al gestionale potrebbe non permettere il perfezionamento dell’ istanza da parte dell’Avvocato.

Si prega di dare più ampia diffusione possibile agli iscritti agli Albi da Voi tenuti.

Da ultimo significo che la presente sarà anche oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, sia in home page che nella apposita sezione dedicata.”

 

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