Rimessa alle Sezioni Unite la questione di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC

Con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, la Sezione Terza della Cassazione è tornata sulla questione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, 2° comma, n. 2 c.p.c. per omesso deposito della copia autentica della relazione di notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata e, ritenuta la questione di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374, 2° comma, c.p.c. ne ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.

Questa la fattispecie: parte ricorrente aveva prodotto la copia autentica della sentenza impugnata rilasciata dalla Cancelleria, limitandosi a produrre, quanto alla relazione di notificazione, la mera copia stampata del messaggio PEC di notifica, privo di qualunque attestazione di conformità.

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Aggiornamento giurisprudenza – 9 febbraio 2018

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Redazione come documento informatico – Notifica a mezzo PEC – Deposito di copia analogica – Firma autografa – Mancanza – Attestazione di conformità – Mancanza – Improcedibilità (art. 369, c. 1, c.p.c.)
 
Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica a mezzo PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della decisione impugnata e della relazione di notificazione a pena di improcedibilità (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) – Deposito di copia analogica del mesaggio PEC ricevuto, della relazione di notifica e del provvedimento impugnato – Attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9, l. n. 53/1994 – Necessità – Mancanza – Improcedibilità
 
Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della copia della sentenza di appello, del messaggio ricevuto e della relata di notifica – Attestazione di conformità – Mancanza – Improcedibilità  (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.)
 

Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica a mezzo PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) – Modalità – Rimessione alle SS.UU.
Ricorso per cassazione – Patrocinio del ricorrente – Nuovo difensore – Notifica a mezzo PEC del provvedimento impugnato al precedente difensore – Obblighi – Estrazione delle copie autentiche analogiche del messaggio PEC e della relata – Consegna al nuovo difensore

 

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Treviso Forensic 2018 – Mogliano Veneto (TV), 26-28 settembre 2018

 

 

Dal 26 al 28 settembre 2018, presso Villa Braida di Mogliano Veneto (TV), si terrà il Treviso Forensic 2018 – TVF2018, seconda edizione del Seminario tecnico di Ingegneria Forense che torna dopo il grande successo della tre giorni del 2016.

Fino al 28 febbraio è possibile candidarsi per partecipare come autore inviando un abstract – di massimo due pagine e redatto secondo il modello e le istruzioni indicate sul sito ufficiale del Seminario – all’indirizzo info@trevisoforensic.it

Per maggiori informazioni sull’evento, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, è possibile visitare il sito ufficiale.

 

Allegato 
Locandina
Comunicato

 

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Processo Tributario Telematico: aumenta la dimensione dei depositi telematici

Con decreto in data 28 novembre 2017 (G.U. n. 288 del 11-12-2017), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato l’art. 10 del decreto 4 agosto 2015, recante le Specifiche Tecniche che governano il Processo Tributario Telematico.

Nella versione previgente, il comma 3 dell’art. 10 delle Specifiche Tecniche fissava come dimensione massima di ogni singolo documento informatico la soglia dei 5 MB, superata la quale era necessario dividere il documento in più file.

Il testo novellato, in vigore dal 12 dicembre u.s., alza tale limite, fissando a 10 MB la dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico, ferma restando la necessità di suddividere il documento in più file qualora questo superi la nuova soglia dei 10 MB.

Vengono poi stabiliti due ulteriori limiti: 50 MB è la dimensione massima consentita per l’insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico che, a sua volta, non potrà contenere più di 50 documenti (avente ciascuno, come sopra detto, la dimensione massima di 10MB).

Per orientarsi in tale nuovo quadro, il decreto stabilisce che, in ogni caso, “prima della trasmissione degli atti e documenti, il  sistema controlla e segnala all’utente l’eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti”.

 

Approfondimenti

Decreto del 28/11/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Link

 

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La Cassazione è tranchant: nessuna scusa per l’avvocato che non si dota dei necessari applicativi per il Processo Civile Telematico

Con l‘ordinanza 25 settembre 2017, n. 22320, la Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’allocazione del rischio della mancata lettura dei documenti sottoscritti digitalmente in formato Cades (.p7m) in capo al destinatario della notifica, che non si sia dotato degli strumenti per “decodificare” i files notificati, ovvero in capo al notificante.

Nell’opinione del ricorrente, la configurazione in capo al destinatario della notifica dell’onere di dotarsi di specifici programmi di lettura di files con estensione .p7m violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, prospettando una disparità di trattamento con le notifiche analogiche.

Di diverso avviso è la Cassazione, secondo cui “il corpus di norme, anche tecniche e di rango secondario, su cui si basa il c.d. processo telematico ha reso possibile e pertanto legittimo, ma anzi via via talvolta perfino indispensabile in quanto necessario perché unico strumento valido per la formazione dell’atto o lo sviluppo della fase processuale, l’impiego di particolari strumenti informatici….tanto per la formazione che per la notificazione dell’atto”.

E’ pertanto insito nella stessa normativa sulle notifiche telematiche l’onere per il destinatario della notifica di dotarsi degli strumenti informatici necessari alla sua lettura. Secondo la Corte non è infatti configurabile alcun contrasto con Costituzione, trattandosi di onere imprescindibile e funzionale all’operatività della stessa normativa in materia di notifiche a mezzo PEC, la cui applicazione sarebbe viceversa subordinata alla compiacenza del destinatario. Né può parlarsi di un onere eccezionale od eccessivamente gravoso, considerato l’attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici ed in ogni caso delle telecomunicazioni con tali mezzi.

Approfondimenti

Cass., sez. VI-3, ord. 25 settembre 2017 n. 22320 (Pres. Amendola, rel. De Stefano) – Link

 

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