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Processo telematico – Schemi XSD definitivi relativi al deposito telematico dei ricorsi presso la Corte Suprema di Cassazione

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 1 dicembre 2017

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Facendo seguito alla notizia del 13 ottobre 2017, a questo link è disponibile la versione definitiva degli schemi XSD relativi agli atti introduttivi che sarà possibile depositare telematicamente presso la Corte di Cassazione, e che sostituiranno quelli attualmente pubblicati.

È fin d’ora possibile effettuare test sull’ambiente di “Model Office Cassazione”, secondo le modalità riportate in questo documento.

Schemi XSD relativi al deposito telematico dei ricorsi presso la Corte Suprema di Cassazione

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La pronuncia del Tribunale di Ferrara sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: ammissibile il deposito su supporto cartaceo della memoria di costituzione della parte reclamata

Con ordinanza in data 25 luglio-16 ottobre 2017 il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sull’annosa questione della natura latu sensu impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con conseguente esclusione dell’obbligo di depositare telematicamente gli atti introduttivi della fase di reclamo in quanto non provenienti dalla parte “precedentemente costituita” ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012.

Nel caso di specie, la parte reclamante, muovendo dalla configurazione del reclamo ex art. 669 terdecies come atto endoprocessuale, aveva eccepito l’inammissibilità della costituzione avversaria che aveva depositato la propria memoria di costituzione su supporto cartaceo.

E tuttavia, tale eccezione non è stata accolta dal collegio giudicante che ha considerato ammissibile il deposito con modalità tradizionale della memoria di costituzione facendo discendere tale ammissibilità dalla natura impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, secondo il Tribunale di Ferrara, consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l’ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima, con conseguente esclusione della possibilità di configurare il reclamo quale atto-endoprocessuale.

 

Approfondimenti

Trib. Ferrara, ord. 25 luglio-16 ottobre 2017 (Pres. Savastano, rel. De Curtis)

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Aggiornamento Giurisprudenza – 1 dicembre 2017

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Cass., sez. VI-1, ord. 9 novembre 2017 n. 26622 (Pres. Genovese, rel. Acierno)

Opposizione allo stato passivo – Ricorso – Deposito per via telematica – Ammissibile – Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011 – Mancata indicazione degli atti introduttivi – Irrilevante – Procedimenti iscritti a ruolo prima del d.l. n. 83/2015 – Individuazione del novero degli atti depositabili telematicamente – Esorbita dal potere accertativo attribuito dall’art. 35, D.M. n. 44/2011

Impugnazioni – Appello – Atto di citazione – Notifica in cancelleria anziché all’indirizzo PEC del difensore costituito – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussiste

Ricorso per cassazione – Notifica a mezzo PEC – Tempestiva – Atto da notificare – Illeggibile (a causa di disfunzioni verificatesi sul server) – Nuovo tentativo – Oltre la scadenza del termine – Validità

Trib. Milano, ord. 2 giugno 2017 (Pres. rel. Riva Crugnola)

Procedimento cautelare – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Deposito per via telematica – Indicazione numero di ruolo – Mancanza – Rifiuto della cancelleria dopo la scadenza del termine – Nuovo deposito telematico – Regolarizzazione – Istanza di rimessione in termini – Non necessaria

Ricorso per riassunzione (in seguito a cancellazione dal Registro delle imprese) – Deposito su supporto cartaceo – Principio di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) – Raggiungimento dello scopo

Ricorso ex art. 414 c.p.c. – Notifica a mezzo PEC – Prova in giudizio – Prova cartacea – Stampa del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna – Nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado – Rimessione al tribunale

 

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Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente non assevera come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico

Con la sentenza 9 novembre 2017 n. 26520, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sull’onere previsto dall’art. 369, 2° comma, c.p.c. di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, la «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta», affermando il seguente principio di diritto:
 
“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’ art. I6-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”.
 
Ne segue la configurazione in capo al ricorrente di un duplice onere di certificazione: da un lato, deve asseverare, come conforme all’originale ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. 179/2012 la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e non dalla copia notificata (fatta comunque salva la possibilità di produrre la copia autentica rilasciata dalla Cancelleria, non essendo necessario in tal caso alcuna attestazione) e, dall’altro lato, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta ai sensi dell’art. 3-bis, 5° comma, della L. 53/1994, come interpretato dalla discussa sentenza n. 17450 del 14/07/2017.
 
Il tutto a pena di improcedibilità del ricorso che, nel caso di specie, viene, infatti, dichiarato improcedibile per omessa produzione della copia autentica della sentenza, avendo il ricorrente prodotto, scrive la Corte, “solamente una stampa cartacea della sentenza digitale, senza alcuna attestazione di conformità”.
 
Approfondimenti

Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo pec, non attesta la conformità della relata di notifica – link

Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente non assevera come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico Leggi tutto »