In vigore il decreto “Cura Italia”. Sospesi tutti i termini fino al 15/4

È in vigore il decreto 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto “cura italia”). È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 70 del 17 marzo 2020, e le sue disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Con speciale riferimento al processo civile, le principali misure sono contenute nei seguenti articoli.

Art. 83, comma 1 (rinvio d’ufficio delle udienze)

Prevede che le udienze civili e penale fissate dal 9 marzo al 15 aprile siano rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Art. 83 comma 2 (sospensione di tutti i termini)

Prevede che nel medesimo periodo – dal 9 marzo al 15 aprile – sia sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

La sospensione da coronavirus si applica pertanto al compimento di qualsiasi atto.

Lo dice il decreto-legge, al comma 2 dell’art. 83, che altresì precisa:

  • che si intendono pertanto sospesi i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere tutti i termini procedurali;
  • che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
  • che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Art. 83, comma 3 (eccezioni)

Elenca i procedimenti esclusi dalla sospensione dei termini e delle udienze di cui ai primi due commi dell’art. 83.

E in particolare:

  • cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  • procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Art. 83, commi 6-7 (tra il 16 aprile e il 30 giugno: udienze in videoconferenza e trattazione scritta)

Prevede che, tra le misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari possono adottare per contrastare l’emergenza epidemiologica per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, vi sono:

lett. f: la previsione dello svolgimento delle udienze civili (che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) in video conferenza mediante collegamenti da remoto individuati da DGSIA (ossia mediante Skype for Business e Teams, come da provvedimento DGSIA, qui pubblicato (link) con le nostre istruzioni pratico-operative – link)

lett. h: la previsione dello svolgimento delle udienze civili (che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice.

Art. 83, comma 8 (prescrizione e decadenze)

Prevede che per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Art. 83, comma 11 (tra il 9 marzo e il 30 giugno: deposito telematico anche degli atti introduttivi)

Prevede che negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’art. 16bis, comma 1-bis, D.L. 179/2012 (e dunque, in primis, gli atti introduttivi) sono depositati esclusivamente con modalità telematiche.

Con sistemi telematici vanno anche assolti gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria di cui al d.p.r. n. 115/2002.

Art. 83, comma 20 (sospensione mediazione e negoziazione)

Prevede che tra il 9 marzo e il 15 aprile siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale della controversia quando i predetti procedimenti sono stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando essi costituiscono condizione di procedibilità della domanda.

Art. 103, comma 6 (sospensione sfratti)

Prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Qui il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – pdf