Linee guida del Tribunale di Milano sul decreto “Cura Italia”. Udienze in video conferenza e trattazione scritta

Con provvedimento n. 50/2020 in data odierna, il Presidente del Tribunale di Milano detta le prime misure organizzative di cui all’art. 83, comma 7, lettere da a) a f) e h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “cura italia”) per il Tribunale di Milano, nonché per il Giudice di Pace di Milano e Rho.

In premessa viene, fra l’altro, ribadito che, alla luce dell’art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020, la sospensione dei termini deve essere riferita a tutti i procedimenti, indipendentemente dalla “pendenza” o meno del procedimento, con la conseguenza che – così recita letteralmente il provvedimento – “sono, quindi, impedite letture limitative (esempio iscrizioni a ruolo non telematiche, dopo la notifica dell’atto di citazione in data antecedente alla sospensione, proposizione di impugnazione di sentenze con termine scadente nel periodo di sospensione)“.

Ciò premesso, il provvedimento dispone che i giudici del settore civile procedano sin d’ora alla trattazione degli affari ritenuti urgenti facendo ricorso al meccanismo descritto dall’art. 83, comma 7, lettera h), ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Via libera dunque alla trattazione per iscritto.

Il provvedimento prevede inoltre che i presidenti e i giudici delle sezioni civili provvedano a completare l’implementazione di Teams e Skype per le video conferenze “dovendosi dare avvio generalizzato, al più presto, allo svolgimento di camere di consiglio e di udienze – per le quali non sia prevista la presenza di testi e consulenti tecnici d’ufficio o altri soggetti privati – da remoto“.

Via libera, dunque, anche alle udienze in video conferenza, ma previo completamento dell’implementazione dei necessari programmi.

Qui il testo del provvedimento n. 50/2020 del Presidente del Tribunale di Milano