Obbligo di informativa AI per gli Avvocati: Legge 132/2025 in vigore dal 10 Ottobre

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025) della Legge n. 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, l’ordinamento italiano si dota di un quadro normativo nazionale che affianca, e integra, l’ormai noto Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

L’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni è fissata per il 10 ottobre 2025, data che segna un passaggio cruciale per il mondo delle professioni intellettuali. In particolare, l’Articolo 13 introduce due principi fondamentali che impongono un’immediata riflessione e un pronto adeguamento degli studi legali.

La regola del “lavoro intellettuale prevalente”: AI strumentale

Il comma 1 dell’Art. 13 pone un limite invalicabile all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nella nostra attività:

“1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.”

Questo dettato normativo sancisce il principio della centralità umana e professionale. L’AI è ammessa in una funzione servente — come un potente assistente per la legal research, l’analisi massiva di e-discovery o la redazione di bozze — ma non potrà mai sostituirsi al lavoro intellettuale prevalente che definisce la prestazione d’opera. Per l’Avvocato, ciò significa che l’utilizzo di strumenti di AI deve essere sempre subordinato e ausiliario. La responsabilità professionale e la decisione finale non sono in alcun modo delegabili a un algoritmo. È la coscienza e la competenza del professionista che devono guidare e validare l’output della macchina, garantendo che il valore aggiunto umano rimanga l’elemento distintivo e dominante del servizio reso al Cliente.

Il nuovo obbligo informativo: trasparenza per la fiducia

Il comma 2 introduce un elemento di rottura fondamentale, agendo direttamente sul rapporto fiduciario tra Avvocato e Cliente:

“2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.”

Il Legislatore ha riconosciuto che l’introduzione di un “soggetto” (l’algoritmo) terzo, per quanto strumentale, nella dinamica della prestazione, rende necessaria la massima trasparenza verso il cliente.

Natura e perimetro dell’informativa

È cruciale sottolineare che questo è un obbligo informativo ulteriore e distinto dagli adempimenti in materia di privacy (per i quali l’Art. 9 della Legge n. 132/2025 detta peraltro specifiche disposizioni). Qui l’obiettivo non è il trattamento del dato personale, ma la trasparenza sull’impiego di uno strumento tecnico che supporta, modella o influenza il processo decisionale professionale.

Adeguamento immediato delle informative

Con l’entrata in vigore prevista per il 10 ottobre 2025, è indispensabile procedere con un rapido adeguamento. Si suggerisce di integrare immediatamente le informative al Cliente e le lettere di incarico in essere, includendo:

  • L’identificazione generica dei sistemi di AI utilizzati (es. AI per l’analisi documentale, AI per la ricerca giurisprudenziale, AI generativa per bozze di atti).
  • La chiara delimitazione del loro utilizzo a sole funzioni strumentali e di supporto.
  • L’espressa garanzia della prevalenza dell’attività intellettuale umana e della piena e non delegabile responsabilità del professionista.

Il requisito di un linguaggio “chiaro, semplice ed esaustivo” ci impone di abbandonare formule ermetiche e di tradurre il tecnicismo in una clausola di fiducia e comprensione, spiegando al Cliente il perché e il come l’AI viene usata.

Per comprendere l’impatto dell’Art. 13, consideriamo un caso tipico nella prassi.

Scenario: L’Avvocato Tizio riceve l’incarico di difendere la Società Alfa in un contenzioso complesso che coinvolge una grande mole di documentazione.

1. Applicazione del comma 1: il limite strumentale

Per gestire l’enorme volume di dati (centinaia di contratti, email, bilanci), l’Avvocato Tizio decide di utilizzare un sistema di AI di e-discovery (es. una piattaforma di analisi testuale basata su machine learning).

  • Uso corretto (strumentale): Il sistema di AI viene utilizzato per identificare e catalogare rapidamente i documenti rilevanti e sintetizzare le clausole ricorrenti a rischio.
  • Ruolo del professionista (prevalente): L’Avvocato Tizio imposta i parametri di ricerca, interpreta i risultati forniti dall’AI, valuta criticamente l’attendibilità delle sintesi e, soprattutto, elabora la strategia difensiva e redige gli atti sulla base della sua conoscenza giuridica e della sua esperienza.

L’AI ha accelerato il lavoro di fact finding, ma la decisione intellettuale (come impostare la linea difensiva) è rimasta integralmente umana, rispettando il principio di prevalenza.

2. Applicazione del comma 2: l’informativa al cliente

In base al comma 2, l’Avvocato Tizio deve integrare la Lettera di Incarico con una specifica clausola di trasparenza.

Clausola esempio (linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo):

“Per l’analisi preliminare della vasta documentazione relativa alla Sua pratica, il nostro Studio si avvale di un Sistema di Intelligenza Artificiale (AI) di analisi documentale e e-discovery. Questo strumento è utilizzato esclusivamente per attività strumentali e di supporto, come l’identificazione rapida di documenti chiave e la categorizzazione delle informazioni, riducendo i tempi di lavoro e i relativi costi. Le assicuriamo che ogni decisione legale, la valutazione del caso e la strategia processuale restano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Avvocato, la cui attività intellettuale prevale in ogni fase della prestazione d’opera. L’AI funge da mero assistente tecnico, e non sostituisce in alcun modo il nostro giudizio professionale.”

Questo esempio dimostra come l’Avvocato non solo adempie all’obbligo di informazione, ma rafforza anche il rapporto fiduciario chiarendo che la tecnologia è un vantaggio in termini di efficienza, mantenendo però ferma la centralità del suo ruolo e della sua responsabilità.

Verso una nuova deontologia digitale

La Legge n. 132/2025 non è solo una norma di principio, ma un precetto che modifica direttamente la nostra diligenza professionale e il rapporto con il Cliente. L’Art. 13 ci invita a un’etica della trasparenza rafforzata, riconoscendo che l’integrazione dell’AI richiede un esplicito patto di fiducia.

La sfida, ora, è duplice: garantire la prevalenza del giudizio umano sull’algoritmo e assicurare una trasparenza comunicativa che non sia meramente formale, ma sostanziale.

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