Omesso pagamento del contributo unificato e rifiuto dell’iscrizione a ruolo: chiarimenti ministeriali del 21 marzo 2025

di Luca Frabboni – Maat srl

Con una nota del 21 marzo 2025, la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sulla corretta applicazione dell’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207). La nota si pone in diretta attuazione della circolare n. DAG 265462.U del 30 dicembre 2024, approfondendone i contenuti alla luce dei numerosi quesiti sollevati dai dirigenti degli uffici giudiziari circa le implicazioni pratiche della nuova normativa.

Il nuovo comma 3.1 dell’art. 14 TUSG introduce un principio di particolare rigore: la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non risulta versato il contributo unificato nella misura minima prevista (43 euro) o, ove applicabile, il minore importo stabilito per legge, con esclusione delle ipotesi di esenzione espressamente previste. L’assenza di margini per un’iscrizione “sub condicione” o differita della causa è esplicitamente ribadita dalla nota ministeriale: non è consentita alcuna sospensione in attesa della regolarizzazione del pagamento.

La nota precisa che il sistema di deposito telematico degli atti introduttivi non è automatizzato nella verifica del pagamento, e che permane un ruolo attivo della cancelleria, chiamata a verificare manualmente la ricevuta di pagamento e a rifiutare l’iscrizione a ruolo in caso di omissione o insufficienza dell’importo versato. In mancanza di iscrizione, viene inoltre esclusa ogni possibilità di successiva azione di recupero coattivo del contributo da parte dell’erario.

Particolare attenzione viene dedicata ai casi in cui l’obbligo di pagamento grava sulla parte convenuta. La nota distingue chiaramente tra due ipotesi:

  • Se la causa è già iscritta a ruolo, il mancato versamento del contributo da parte del convenuto che propone domande riconvenzionali o svolge interventi autonomi non impedisce il deposito dell’atto di costituzione, che verrà comunque accettato dalla cancelleria. In tal caso, l’importo non versato sarà oggetto di riscossione coattiva, ai sensi dell’art. 248, comma 3-bis, del d.P.R. 115/2002.
  • Se il convenuto è la prima parte a costituirsi, la responsabilità del pagamento ricade integralmente su di lui. In mancanza del pagamento minimo dovuto, la causa non potrà essere iscritta a ruolo.

La portata della norma è ampia e trasversale. Il Ministero chiarisce che l’art. 14, comma 3.1, si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado e fase, comprese le procedure di reclamo, cautelari e le esecuzioni mobiliari, immobiliari e per rilascio o consegna. In quest’ultimo ambito, viene superata la prassi precedente secondo cui il contributo unificato si riteneva dovuto solo al momento dell’istanza di vendita o assegnazione: l’obbligo di versamento sorge ora con l’iscrizione a ruolo della procedura stessa, affidata al creditore.

Analogo principio si applica ai procedimenti per riconoscimento della cittadinanza italiana proposti con ricorso cumulativo da più soggetti: ciascun ricorrente è tenuto al pagamento individuale del contributo minimo, pena il rifiuto dell’iscrizione a ruolo dell’intero ricorso.

La nota ministeriale del 21 marzo 2025 ribadisce con chiarezza un principio di legalità formale e sostanziale nell’accesso alla giurisdizione civile: il pagamento del contributo unificato costituisce presupposto indefettibile per l’instaurazione valida del processo, non soggetto a sanatoria o regolarizzazione postuma.

Per gli avvocati, ciò comporta un aggravio di attenzione e responsabilità nella fase di redazione e deposito degli atti introduttivi: la ricevuta di pagamento deve essere allegata e riferita all’importo corretto sin dal primo invio telematico, pena il rigetto del deposito e la mancata iscrizione della causa.

Tale approccio, improntato a rigore procedimentale, mira evidentemente a responsabilizzare le parti e razionalizzare l’attività amministrativa degli uffici giudiziari, ma impone una riflessione sugli eventuali profili critici, soprattutto in relazione ai casi in cui l’errore nel pagamento sia meramente formale o di minima entità.