di Luca Frabboni – Maat srl
Il 19 marzo 2025, il Senato italiano ha approvato il Disegno di Legge n. 1146, denominato “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Questo provvedimento, promosso dal governo Meloni e firmato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, rappresenta un passo significativo nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA) in Italia. Il testo, composto da 28 articoli suddivisi in sei capi, mira a disciplinare a livello nazionale l’uso dell’IA nei settori strategici e a garantire un approccio antropocentrico e responsabile.
Il presente riassunto sintetizza il contenuto degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge approvato dal Senato il 20 marzo 2025 in materia di intelligenza artificiale. Per alcuni articoli di particolare rilievo sono fornite descrizioni più dettagliate, al fine di evidenziare gli aspetti giuridici e applicativi di maggiore interesse per il mondo delle professioni legali.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
Definisce i principi per l’utilizzo dell’IA in ottica antropocentrica, promuovendo responsabilità, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali.
Art. 2 – Definizioni
Fornisce le definizioni principali, rinviando al regolamento (UE) 2024/1689 per ulteriori dettagli su IA, dati e modelli.
Art. 3 – Principi generali
Stabilisce i criteri etici e giuridici per lo sviluppo e l’uso dell’IA, garantendo sicurezza, sorveglianza umana e inclusività.
Art. 4 – Informazione e dati personali
L’articolo tutela la libertà e il pluralismo dell’informazione, garantendo un uso dell’IA che non alteri obiettività e completezza informativa. Stabilisce che il trattamento dei dati personali mediante IA deve essere lecito, trasparente e proporzionato, rispettando il Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Viene previsto l’obbligo di comunicare in modo semplice i rischi legati al trattamento automatizzato dei dati, per permettere agli utenti di esercitare i propri diritti. Per i minori di 14 anni, l’accesso a sistemi IA richiede il consenso dei genitori, mentre i minori dai 14 ai 18 anni possono fornire autonomamente il consenso, se adeguatamente informati.
Art. 5 – Sviluppo economico
Lo Stato promuove l’IA per la competitività nazionale, incentivando l’accesso ai dati, l’innovazione e la sovranità tecnologica.
Art. 6 – Sicurezza e difesa nazionale
Esclude dal campo d’applicazione del disegno di legge le attività di sicurezza e difesa, che restano regolate da normative specifiche.
Art. 7 – IA in ambito sanitario e disabilità
L’IA deve migliorare la prevenzione, diagnosi e cura, senza sostituire le decisioni mediche, e deve favorire l’inclusione delle persone con disabilità.
Art. 8 – Ricerca e sperimentazione sanitaria
Autorizza il trattamento di dati anche sensibili per progetti scientifici, nel rispetto della normativa privacy e con controlli etici.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Introduce una futura disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale, per regolare il trattamento semplificato dei dati personali anche sensibili, a fini di ricerca e sperimentazione tramite IA. Si fa riferimento all’utilizzo di “sandbox” sperimentali e all’uso secondario dei dati, in particolare nel settore sanitario. Il decreto dovrà essere emanato sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, le autorità competenti e gli operatori del settore. Si riconosce l’importanza del bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela della riservatezza.
Art. 10 – Fascicolo sanitario e sanità digitale
Introduce una piattaforma nazionale di IA per la sanità digitale, gestita da AGENAS, con servizi di supporto a medici, utenti e amministrazioni.
Art. 11 – Lavoro e IA
L’IA deve migliorare le condizioni lavorative, la produttività e la qualità delle prestazioni nel rispetto della dignità e della sicurezza dei lavoratori. È richiesto che l’uso di sistemi di IA sia trasparente, affidabile e comunicato esplicitamente ai lavoratori. Viene ribadito il divieto di discriminazioni, richiamando i principi dell’Unione europea. L’impiego dell’IA nell’organizzazione del lavoro deve comunque garantire la tutela dei diritti inviolabili del lavoratore e il rispetto della privacy.
Art. 12 – Osservatorio lavoro e IA
Istituisce un Osservatorio per monitorare l’impatto dell’IA sul lavoro, promuovere la formazione e definire una strategia nazionale in materia.
Art. 13 – Professioni intellettuali
L’articolo specifica che i sistemi di IA possono essere utilizzati dai professionisti solo per attività strumentali o di supporto, senza sostituire il contenuto intellettuale della prestazione. Si tutela così la centralità del professionista, la cui attività deve mantenere il carattere fiduciario tipico del rapporto con il cliente. È inoltre obbligatoria la comunicazione trasparente al cliente circa l’eventuale uso di IA, in un linguaggio comprensibile e completo. Questa misura rafforza la trasparenza e la responsabilità nell’uso di strumenti IA nel contesto professionale.
Art. 14 – Pubblica amministrazione e IA
Le pubbliche amministrazioni possono usare l’IA per migliorare efficienza e qualità dei servizi, riducendo tempi e costi. Tuttavia, l’uso dell’IA ha natura meramente strumentale: ogni decisione resta responsabilità dell’essere umano, che conserva l’autonomia e il potere decisionale. L’articolo impone obblighi di tracciabilità e trasparenza nell’uso degli strumenti intelligenti, e impone percorsi formativi e organizzativi per garantire un impiego consapevole. Le PA devono rispettare i limiti normativi e operare con risorse già disponibili.
Art. 15 – Attività giudiziaria e IA
Ogni decisione nel processo giudiziario resta riservata al magistrato: l’IA può supportare, ma non sostituire, l’interpretazione della legge, la valutazione delle prove o l’adozione di provvedimenti. Il Ministero della giustizia disciplina gli ambiti di utilizzo dell’IA per l’organizzazione e la semplificazione dell’attività giudiziaria. Ogni sperimentazione nei tribunali deve essere autorizzata, in attesa della piena attuazione del regolamento UE. Si promuove inoltre la formazione dei magistrati e del personale amministrativo per un uso consapevole e sicuro dell’IA.
Art. 16 – Delega su dati e algoritmi
Il Governo è delegato a legiferare su dati e algoritmi per l’addestramento di IA, prevedendo tutele e sanzioni per usi illeciti.
Art. 17 – Codice di procedura civile
Modifica l’articolo 9 c.p.c. attribuendo al giudice di pace la competenza sulle cause relative al funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale, al pari delle controversie in materia di esecuzione forzata. Questo consente una più immediata tutela dei diritti dei cittadini in caso di malfunzionamenti o contenziosi legati all’IA. La norma appare finalizzata a razionalizzare la distribuzione delle competenze in ambito giurisdizionale.
Art. 18 – Cybersicurezza
L’IA è valorizzata come risorsa per rafforzare la cybersicurezza, attraverso iniziative pubbliche e partenariati con soggetti privati.
Art. 19 – Strategia nazionale IA
La Presidenza del Consiglio, con altri attori istituzionali, elabora e aggiorna la strategia nazionale sull’IA con cadenza almeno biennale.
Art. 20 – Autorità nazionali per l’IA
Designa l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali Autorità nazionali per l’IA. AgID si occupa dell’innovazione e della conformità dei sistemi, mentre l’ACN vigila sugli aspetti di cybersicurezza e coordina le attività ispettive. Entrambe le autorità gestiscono spazi di sperimentazione e collaborano con le autorità finanziarie (Banca d’Italia, CONSOB, IVASS). È istituito un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio per garantire il raccordo tra le istituzioni. Rimangono salve le competenze del Garante Privacy.
Art. 21 – Progetti sperimentali esteri
Autorizza investimenti per sperimentare l’IA nei servizi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Art. 22 – Giovani e sport
Promuove l’uso dell’IA per l’inclusione sportiva, la formazione degli studenti ad alto potenziale e la valorizzazione delle competenze in IA.
Art. 23 – Investimenti in IA e tecnologie avanzate
Autorizza fino a 1 miliardo di euro in investimenti per start-up e PMI innovative nei settori IA, cybersicurezza e tecnologie quantistiche.
Art. 24 – Delega al Governo per l’adeguamento normativo
Il Governo potrà emanare decreti legislativi per adeguare l’ordinamento al regolamento europeo sull’IA, anche in ambito penale e formativo.
Art. 25 – Diritto d’autore e IA
L’opera generata con IA è protetta solo se frutto di lavoro intellettuale umano. È regolata l’estrazione di dati per l’addestramento.
Art. 26 – Disposizioni penali
Introduce nuove aggravanti per i reati commessi con IA, nuove fattispecie di reato per la diffusione illecita di contenuti manipolati.
L’articolo 27 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l’attuazione della legge non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 21.
L’articolo 28 introduce disposizioni di coordinamento normativo per garantire la coerenza con le recenti modifiche legislative in materia di cybersicurezza e collaborazione pubblico-privato.
Critiche e Prospettive
Nonostante il disegno di legge sia stato accolto favorevolmente da ampie parti del Parlamento e del mondo istituzionale, alcune criticità sono state sollevate, in particolare sul piano della governance e della regolazione. Una delle principali osservazioni riguarda l’assenza di una vera e propria autorità autonoma di vigilanza specificamente dedicata all’intelligenza artificiale, che possa operare in modo indipendente con poteri ispettivi, sanzionatori e regolatori. La legge affida invece tali compiti all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con funzioni di promozione e conformità tecnica, e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), competente per i profili di sicurezza e vigilanza, secondo una logica di co-responsabilità. Questo assetto è stato ritenuto da alcuni osservatori potenzialmente debole in termini di trasparenza, accountability e capacità di intervento, specie in caso di violazioni gravi. Parallelamente, si evidenzia l’esigenza di definire con maggiore precisione i confini entro cui l’IA potrà essere impiegata nell’ambito delle professioni legali e, soprattutto, nelle attività giurisdizionali. In tali contesti, infatti, la centralità della figura del giurista e del magistrato, la riservatezza dei dati trattati e la complessità delle decisioni giuridiche richiedono tutele particolarmente elevate, che non possono essere affidate esclusivamente a tecnologie automatizzate, seppur sofisticate.
Il disegno di legge passa ora alla Camera dei Deputati per ulteriori modifiche prima dell’approvazione definitiva.