di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
La recente ordinanza n. 3580/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, depositata il 12 febbraio 2025, affronta un tema di fondamentale importanza per il diritto processuale civile: l’improcedibilità dell’appello in relazione a irregolarità nella notificazione e nel deposito degli atti in formato digitale.
Questa pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale volto a ripristinare un equilibrio tra il rispetto delle formalità processuali e il diritto di difesa, sancito dalla Costituzione.
La controversia origina da una domanda di risarcimento danni avanzata dagli eredi di un soggetto deceduto in un incidente stradale. Gli attori avevano convenuto in giudizio il Comune di Vico Equense e altre parti, sostenendo che la cattiva manutenzione della strada avesse concorso alla causazione del sinistro. Dopo il rigetto della domanda risarcitoria in primo grado, gli eredi avevano impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello, che tuttavia aveva dichiarato l’impugnazione improcedibile.
La motivazione si fondava sulla constatazione che, sebbene l’atto di appello fosse stato notificato tramite PEC, il deposito degli atti fosse avvenuto esclusivamente in formato cartaceo, senza la necessaria trasmissione telematica. Inoltre, la Corte d’Appello aveva rilevato l’assenza di prova tempestiva della notifica dell’appello alle controparti.
Di fronte a tale decisione, gli eredi hanno proposto ricorso per Cassazione, denunciando un’interpretazione eccessivamente rigorosa delle norme processuali che aveva privilegiato il formalismo rispetto alla sostanza del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Nella sua decisione, ha evidenziato che il rispetto delle formalità processuali non deve mai pregiudicare il diritto di difesa, come stabilito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.
La Corte ha richiamato il principio di strumentalità delle forme, sancito dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui un atto processuale non può essere dichiarato nullo se ha raggiunto lo scopo per cui è stato predisposto. Nel caso specifico, la notifica dell’atto di appello era stata regolarmente ricevuta tramite PEC, e le controparti non avevano sollevato alcuna eccezione sulla regolarità della costituzione degli appellanti. Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare il merito della controversia anziché fermarsi a una lettura formalistica delle norme.
Questa pronuncia riafferma un orientamento giurisprudenziale volto a mitigare il formalismo processuale, privilegiando un’interpretazione che garantisca una effettiva tutela giurisdizionale. Essa rappresenta un richiamo all’importanza di un approccio sostanziale, che consideri non solo la forma, ma anche la sostanza e la finalità del processo. Gli operatori del diritto devono pertanto prestare la massima attenzione agli adempimenti processuali per evitare complicazioni derivanti da errate trasmissioni degli atti tramite PEC.
L’ordinanza n. 3580/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un passo significativo verso un’applicazione più equilibrata delle norme processuali. Essa sottolinea come il formalismo non possa mai ostacolare il diritto delle parti a ottenere una decisione nel merito, in conformità ai principi del giusto processo. Il rinvio alla Corte d’Appello permetterà un nuovo esame della vicenda, garantendo che l’accesso alla giustizia non venga limitato da rigidità procedurali prive di reale giustificazione. In tal modo, si riafferma la centralità del diritto di difesa nel nostro ordinamento giuridico, fondamentale per la tutela delle posizioni giuridiche dei cittadini.