Validità delle notifiche a mezzo PEC: nuova prospettiva (Corte di Cassazione sentenza n. 28542 del 2024)

La sentenza n. 28542 del 5 novembre 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione segna un momento cruciale per l’interpretazione della validità delle notifiche a mezzo PEC in caso di casella piena del destinatario. Questo pronuncia conferma e (in parte) riformula l’approccio su come gestire tali notifiche, portando chiarezza su un tema che negli anni ha visto posizioni contrastanti in giurisprudenza.

Secondo questa nuova sentenza, la Corte ha stabilito che una notifica PEC non può essere considerata valida se la casella del destinatario risulta piena e l’avviso di mancata consegna ne dà evidenza. In tal caso, non è sufficiente l’invio iniziale per ritenere completata la notifica e il mittente ha l’obbligo di ripetere la procedura, eventualmente ricorrendo a metodi alternativi di comunicazione, come un domicilio fisico, se disponibile. Questo orientamento mira a garantire che la notifica raggiunga effettivamente il destinatario, soprattutto in contesti dove la mancata consegna potrebbe compromettere il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, tutelati dalla Costituzione​​.

La Corte precisa infine che il mancato assolvimento all’onere di diligenza nella tenuta e nel controllo della casella di PEC da parte del soggetto abilitato esterno non è senza effetti, non potendo riflettersi in danno del notificante: in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo di notificazione con immediatezza, beneficiando, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile a chi notifica.

La sentenza n. 28542 del 2024 si colloca in un contesto giuridico già arricchito dalla riforma Cartabia, che dal 2022 ha enfatizzato la PEC come metodo principale per la notifica degli atti giudiziari, ma ha anche previsto misure alternative in caso di mancata consegna. Le nuove norme consentono, infatti, al notificante di ricorrere a soluzioni sostitutive e all’ art. 3-ter della L. 53/1994 -inserito dall’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022-, vengono disciplinati gli effetti della notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine. La Corte evidenzia che la mancata notifica per causa imputabile al destinatario che sia persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale, si esegue con modalità ordinarie: il legislatore delegato, sottolinea la Corte, ha operato uno scostamento rispetto alla delega (che prevedeva esclusivamente l’inserimento dell’atto in un’area riservata del portale telematico, a spese del richiedente, per garantire l’effettiva conoscibilità della notifica web) in considerazione della particolare delicatezza del procedimento di notifica, che deve tendere ad assicurare quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell’atto, nel rispetto del diritto di difesa di quest’ultimo.

Tale orientamento sembra quindi promuovere una maggiore tutela del contraddittorio e una giustizia più sostanziale, allineandosi con le garanzie costituzionali.