Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC): termini e scadenze nei procedimenti e prime sentenze di merito

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) è un tribunale sovranazionale che ha competenza esclusiva per le azioni relative ai brevetti unitari. In particolare, dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti è possibile iniziare i seguenti procedimenti: azioni contro violazioni commesse o minacciate, domande riconvenzionali di nullità, azioni di nullità, azioni di risarcimento e richieste di misure e ingiunzioni provvisorie e cautelari.

La competenza dell’UPC si estende inoltre ai brevetti europei esistenti e futuri negli Stati membri dell’UE che partecipano al nuovo sistema (c.d.“Opt-Out”). La procedura di opt-out offre la possibilità ai titolari dei brevetti europei tradizionali di sottrarre all’UPC la giurisdizione su di essi, così deferendola esclusivamente alle corti nazionali; la scelta, revocabile a condizione che nel frattempo non siano stati avviati procedimenti nazionali relativi ai brevetti in questione, deve essere compiuta nell’arco temporale di sette anni (prorogabile per altri sette anni) decorrente dal terzo mese antecedente l’inaugurazione del sistema (il periodo di tre mesi che ha preceduto l’avvio dei lavori, nel quale era già possibile esercitare l’opt-out, è stato denominato “sunrise period”). Nel periodo transitorio, i brevetti europei tradizionali sono ad ogni modo soggetti alla competenza concorrente dell’UPC e dei tribunali nazionali; pertanto, a prescindere dall’esercizio della facoltà di opt-out, competenti a giudicare la validità o contraffazione di brevetti europei tradizionali rimarranno altresì le corti nazionali.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti è composto da un Tribunale di primo grado con una divisione centrale e varie divisioni locali o regionali collocate nei diversi Stati membri dell’UE aderenti all’Accordo UPC, e da una Corte d’Appello situata in Lussemburgo. Ognuno degli Stati aderenti all’Accordo UPC ha istituito una divisione locale nel proprio territorio, quella Italiana si trova a Milano, con l’eccezione della Germania che ne ha istituite quattro e della Bulgaria, del Lussemburgo e di Malta, che non ne hanno istituita alcuna. A Stoccolma è stata invece istituita un’unica divisione regionale, la divisione regionale nordico-baltica, competente per Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania. La divisione centrale si trova a Parigi e a Monaco. I procedimenti dinnanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti sono disciplinati da regole di procedura adottate dal Tribunale le c.d. “Rules of Procedure”, previste dall’Art. 41 dell’Accordo UPC ed emanate in data 1°settembre 2022.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti rappresenta, pertanto, un nuovo sistema giuridico per la risoluzione delle controversie sui brevetti in Europa, introdotto per garantire una maggiore efficienza e uniformità nelle procedure legali. Una delle caratteristiche fondamentali di questo sistema è il rispetto rigoroso di termini e scadenze, che ha lo scopo di garantire una rapida risoluzione delle cause e una chiara comunicazione tra le parti coinvolte.

Il giudizio, davanti il Tribunale, si articola in tre fasi: fase scritta, basata sullo scambio di memorie tra le parti. Il convenuto ha tre mesi di tempo per depositare la propria comparsa di risposta e soltanto un mese per sollevare eventuali obiezioni preliminari, fase intermedia diretta dal giudice relatore. Durante questa fase, finalizzata alla preparazione della fase finale orale, il giudice relatore può ad esempio ordinare alle parti di fornire ulteriori chiarimenti su punti specifici, produrre prove o depositare documenti specifici. Ove lo ritenga opportuno, il Giudice relatore può anche cercare di provocare la conciliazione tra le parti e la fase finale orale, che comprende l’audizione dei testimoni ed una udienza di discussione orale diretta dal presidente del collegio, finalizzata alla decisione della causa. Detta udienza orale dovrebbe essere svolta integralmente nell’arco di una giornata. Il Tribunale è tenuto ad emettere una decisione di merito quanto prima, una volta chiusa la fase orale, pubblicando una decisione entro sei settimane dall’udienza di discussione orale. Questi termini stretti servono a mantenere il procedimento snello.  Il Tribunale Unificato dei Brevetti adotta un approccio rigoroso nella gestione dei casi, ma offre anche un certo grado di flessibilità, i giudici hanno la facoltà di modificare le scadenze in base alla complessità del caso, alla necessità di prove aggiuntive o a circostanze particolari presentate dalle parti. Le parti possono richiedere una proroga per specifiche presentazioni, ma tali richieste sono raramente concesse senza giustificazioni valide. Le proroghe sono più probabili in casi complessi che coinvolgono più brevetti o rivendicazioni. Tuttavia il mancato rispetto di una scadenza può comportare conseguenze procedurali, come la possibile bocciatura di rivendicazioni o difese.

Con il sistema di gestione dei casi modernizzato del Tribunale, tutte le presentazioni avvengono in forma elettronica, il che influisce anche su come vengono calcolati i termini, i quali sono generalmente calcolati dalla data di ricezione di un documento, che viene contrassegnata elettronicamente dal sistema di presentazione del tribunale. Questo sistema digitale garantisce l’accuratezza nel determinare quando un documento è stato presentato e quando iniziano i termini. Tutte le presentazioni elettroniche e i termini sono stabiliti in Tempo Centrale Europeo (CET), richiedendo ai richiedenti e ai rappresentanti legali in altri fusi orari di tenere in considerazione le differenze temporali. Le decisioni che saranno prese dal Tribunale unitario, in qualsiasi divisione dello stesso, avranno quindi effetto diretto ed automatico in tutti gli Stati aderenti.

Entro due mesi dalla notifica della decisione, è possibile proporre appello contro la stessa. Dopo la presentazione di un ricorso, la parte opposta ha due mesi per presentare una risposta. Questo periodo di due mesi sottolinea l’obiettivo del Tribunale Unificato dei Brevetti di mantenere un progresso coerente e rapido in tutte le fasi delle procedure. L’appello si basa sulle argomentazioni svolte in primo grado, senza possibilità di ridiscutere il caso ex novo. Salvo circostanze speciali che possano giustificare ulteriori produzioni, la decisione di appello deve basarsi sui fatti già presentati in prima istanza.  L’adozione di termini rigorosi richiede che i team legali che operano nel contesto del Tribunale Unificato dei Brevetti abbiano una comprensione precisa delle scadenze e delle strategie di gestione dei casi. I rappresentanti legali devono:

  • Implementare il monitoraggio in tempo reale: utilizzare sistemi per monitorare da vicino le scadenze e garantire presentazioni tempestive, date le rigide procedure del Tribunale Unificato dei Brevetti;
  • Pianificare proroghe: Sebbene siano possibili, le proroghe sono difficilmente concesse. I team legali devono prepararsi in anticipo per evitare problemi all’ultimo minuto;
  • Coordinarsi con Team Internazionali: Poiché il TUB è un’istituzione multinazionale, i rappresentanti legali potrebbero dover coordinare presentazioni e gestione dei casi attraverso diverse giurisdizioni, necessitando comunicazione chiara e strategie di gestione del tempo.

In base al report aggiornato  dell’UPC, rilasciato il 1° marzo 2024, i procedimenti instaurati dall’inaugurazione del sistema (1° giugno 2023) ad oggi ammontano complessivamente a 274, oltre i vari opt-out presentati.  I giudizi di nullità sono invece complessivamente 24, di cui 20 instaurati innanzi alla divisione centrale di Parigi (che allo stato attrae parte dei giudizi che diverranno di competenza della divisione centrale di Milano) e 4 davanti alla divisione centrale di Monaco. Per quanto concerne invece i procedimenti instaurati davanti alla Corte d’Appello, essi ad oggi ammontano a 36 e afferiscono a questioni procedurali. Si contano poi 23 procedimenti cautelari, un giudizio di accertamento negativo di contraffazione e un’azione di risarcimento dei danni.  

Il Tribunale Unificato, dal canto suo, ha già prodotto diverse sentenze che contribuiscono a dare vita ad una prima ossatura di una nuova giurisprudenza in materia. Tra le tante ricordiamo: in ambito nazionale la sentenza emessa dalla Divisione Locale di Milano, in data 13 giugno 2023- (DECISIONE EX ARTT. ARTT. 192 E SS. ROP -13 giugno 2023 e concernente il brevetto europeo EP2145848B1 nel procedimento n. 500663/2023) che ha segnato una svolta per il diritto brevettuale italiano ed europeo. Il caso riguardava un procedimento cautelare volto ad ottenere un ordine di protezione delle prove ai sensi degli artt. 192 e ss delle Rules of procedure promosso da una società tedesca nei confronti di un’azienda indiana. In particolare, la ricorrente, titolare di un brevetto europeo validato in Italia ed avente ad oggetto una macchina tessile, lamentava il fatto che, nel corso di una fiera internazionale che si stava svolgendo a Rho (MI), la controparte stesse promuovendo due macchinari asseritamente interferenti con la propria privativa. Per tale motivo, la società tedesca richiedeva l’acquisizione di copia di tutta la documentazione tecnica e commerciale presente presso lo stand della resistente. Quanto alla competenza, il Giudice incaricato ha ricordato che sono le divisioni locali, e non quelle centrali, ad essere competenti per le azioni cautelari, in base al combinato disposto degli artt. 32 c. 1 lett. c) e 33 UPCA e che la Divisone Locale di Milano, nella cui circoscrizione è stato individuato il forum commissi delicti (ovvero il luogo dell’allegata contraffazione di brevetto), era competente territorialmente e questo anche perché la domanda cautelare era stata proposta davanti alla Divisione presso la quale la società tedesca ricorrente intendeva promuovere il giudizio di merito, in conformità con l’art. 192 c. 1 RoP. Quanto al merito, la Divisione Locale di Milano ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato di essere titolare del brevetto azionato, che i macchinari della controparte fossero presumibilmente interferenti con la suddetta privativa, che sussistesse il requisito dell’estrema urgenza, nonché vi fossero gli estremi per la mancata preventiva convocazione della resistente, in conformità con gli artt. 192 c. 3 RoP, 197 c. 1 RoP e 60 c. 5 UPCA.  Nello specifico il Giudice di Milano ha ritenuto di concedere la misura richiesta e, ai sensi dell’art. 196 c. 4 RoP ha nominato un esperto al fine di eseguire le operazioni necessarie, unitamente all’ufficiale giudiziario. Al fine di preservare le informazioni riservate ed impedire l’abuso dei mezzi probatori (ex artt. 58 UPCA e 196 c. 1-2 RoP), il Giudice di Milano ha disposto che la documentazione acquisita fosse accessibile soltanto ai legali ed al tecnico della ricorrente e che le prove acquisite potessero essere utilizzate solo nel giudizio di merito. Il Tribunale ha infine disposto che l’esecuzione della notifica del ricorso e del provvedimento avvenisse con metodo alternativo, in base al combinato disposto degli artt. 275 c. 1 RoP e 276 c. 1 RoP e non ha ritenuto necessario prevedere il versamento di una cauzione da parte della ricorrente, dichiarando quindi il provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 196 c. 3 RoP.

In ambito internazionale, invece, riportiamo le decisioni di merito della Divisione locale di Düsseldorf (in Germania) e della Divisione locale di Parigi, emesse precisamente il 3 e 4 luglio 2024. La prima decisione nel merito è stata resa dalla Divisione Locale di Düsseldorf (UPC_CFI 7/2023 – Kaldewei/Bette) in una vertenza avente ad oggetto un brevetto di una società tedesca relativo ad un dispositivo di sanificazione per vasche da bagno. La Corte, dopo aver dichiarato nullo il brevetto attoreo nella sua formulazione originaria, ha ritenuto invece valido il titolo come emendato in corso di causa dall’attrice. Inoltre, in accoglimento delle richieste attoree, ha disposto un ordine di inibitoria nei confronti della convenuta valido in sette Stati aderenti all’UPCA: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. La seconda decisione, resa dalla Divisione locale di Parigi è stata invece emessa al termine di un procedimento avente ad oggetto un brevetto relativo a una tecnologia per il monitoraggio a distanza dei livelli di glucosio nel sangue dei pazienti diabetici. In accoglimento della domanda riconvenzionale di nullità presentata dalla convenuta, la Corte ha dichiarato nullo per carenza del requisito di attività inventiva il brevetto attoreo in tutti i Paesi aderenti all’UPCA. In virtù di ciò, i Giudici non si sono pronunciati in punto di contraffazione. Le sentenze, sono state rese a un solo anno dall’entrata in funzione del sistema UPC. Con l’evoluzione del Tribunale Unificato dei Brevetti, le pratiche di gestione del tempo giocheranno un ruolo centrale nella definizione del contenzioso sui brevetti in Europa e ci si auspica in una sempre più efficienza del sistema ed anche in un impegno del Tribunale Unificato dei Brevetti di emettere decisioni, anche di merito, in tempi celeri.

Si segnala che sono disponibili gli ultimi posti per l’evento che Maat LegalPaperless ha organizzato per approfondire il tema. Il seminario esclusivo in presenza dal titolo “Deadlines and Time Limits in Proceedings before the Unified Patent Court: Termini e scadenze nei procedimenti davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti” si terrà presso la sede della società Maat srl in Via Gran San Bernardo, 13 – 20154, Milano, il  27 Novembre 2024 dalle ore 14:30 sino alle 17:30.