di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
Il 3 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lgs n. 220 del 30 dicembre 2023, relativo alle disposizioni in materia di contenzioso tributario che ha apportato diverse modifiche al precedente d.lgs. 546/1992. Obiettivo principale del D.Lgs n.220 è la riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione. Tuttavia, le modifiche alla disciplina del processo producono effetti, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione a decorrere dal 5 gennaio 2024 e, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2024.
Le novità applicabili dal 5 gennaio 2024 riguardano: a) il litisconsorzio che all’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992 viene introdotto il comma 6-bis, in forza del quale, in caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti, c.d. litisconsorzio allargato; b)le spese del giudizio nell’ art. 15, D.Lgs. n. 546/1992 il nuovo comma 2 prevede che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni – da indicare espressamente in motivazione – ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio; inoltre, nel comma 2-nonies è introdotta l’espressa previsione secondo cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte; c) le comunicazioni e notificazioni nell’ art. 16, D.Lgs. n. 546/1992 viene ora previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento: d) gli atti impugnabili e autotutela tra gli atti impugnabili elencati nell’ art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 sono inseriti il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater, comma 2, legge n. 212/2000 e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies della medesima legge; e) la trattazione in camera di consiglio nell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 si consente anche per una sola delle parti costituite di richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto, pertanto se una parte chiede la discussione in pubblica udienza ed in presenza mentre l’altra parte chiede di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto; f) l’udienza a distanza la disciplina delle modalità di svolgimento dell’udienza a distanza viene inserita nell’art. 34-bis, D.Lgs. n. 546/1992 in sostituzione dell’abrogato art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018, disponendo che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. In tal caso la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento; g) le novità riguardano poi la deliberazione del collegio giudicante che nel comma 1 dell’art. 35, D.Lgs. n. 546/1992 prevede la lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni; h) sul contenuto delle sentenze il nuovo art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che accanto alla succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto vi sia anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell’atto. Il nuovo art. 47-ter, D.Lgs. n. 546/1992 riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare. i) la nuova disciplina della conciliazione è contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter, D.Lgs. n. 546/1992.Si parla di: Conciliazione fuori udienza quando, in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Se, invece, sussistono le condizioni di ammissibilità ma era già stata fissata la data di trattazione, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Mentre se l’accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In base al nuovo comma 4-bis, come introdotto dal D. Lgs. n. 220/2023, dell’art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992 la normativa sulla conciliazione fuori udienza si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione Si parla di Conciliazione in udienza ex art. 48 bis quando le parti presentano apposita istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia fino a 10 giorni liberi prima della trattazione. L’art. 48-bis1 regola la proposta di conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia formulata in udienza. La Corte dovrà pertanto formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo ai precedenti giurisprudenziali. Al comma 3 si prevede la possibilità delle parti di poter richiedere un rinvio; l) per il giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello nell’art. 52, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che, anche in sede di appello, la Corte di Giustizia tributaria sia tenuta a fissare l’udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell’istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima, e che non possa trattare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito; m) Il comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 220/2023 con la lettera b) ha completamente riscritto l’articolo 58 del D.Lgs. n. 546/1992 introducendo espressamente la preclusione di produrre nuove prove o documenti in appello salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati (al 2 comma del nuovo art. 58).Infine con il comma 3 dell’art 58 è stata disposta l’esclusione del deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis; n) le novità riguardano anche i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione all’art. 62-bis, D.Lgs. n. 546/1992 si dispone che la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza non possa slittare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza stessa: a tal fine il presidente, con decreto, ne fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile assicurando che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima; o) all’art. 65, D.Lgs. n. 546/1992 viene operata una modifica di mero coordinamento aggiungendo nel comma 3-bis il richiamo dell’art. 47 che amplia la possibilità di promuovere istanze cautelari, prevedendo inoltre l’impugnabilità del provvedimento che decide su di esse.
Le novità da applicare dopo il 1° settembre 2024 l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023 riguarderanno: a) la testimonianza scritta telematica e firma digitale si dispone, infatti, all’art. 1 comma 1 lettera a) che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione; b) la capacità di stare in giudizio per le Regioni nell’art. 11, D.Lgs. n. 546/1992 è inserito il comma 3-ter per consentire alle Regioni nei cui confronti sia stato proposto il ricorso possa stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento; c) sulla procura alle liti è previsto, infatti, che non occorre che la sottoscrizione autografa sia certificata dallo stesso incaricato quando il conferente apponga la propria firma digitale sul mandato. Altra novità riguarda l’obbligo per il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, di depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione. Infine si dispone che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce; d)per quel che riguarda le comunicazioni, le notificazioni e depositi telematici nell’ art. 16-bis, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede l’obbligo – e non più la facoltà – di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata e di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche di deposito degli atti processuali e si regola il procedimento da seguire in caso di variazione dell’indirizzo PEC. Nel nuovo art. 17-ter, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico e che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di Giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori siano sottoscritti con firma digitale a pena di nullità; e) il termine per la proposizione del ricorso come per il rifiuto tacito di rimborso anche per l’autotutela si prevede che il ricorso possa essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda. In base al nuovo comma 5-bis dell’art. 25, D.Lgs. n. 546/1992, gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all’originale; f) in merito alla pubblicazione e alla comunicazione della sentenza nell’art. 37, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede il deposito telematico della sentenza nonché l’apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo; g) con il nuovo D.Lgs vengono abrogati l’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, relativo al reclamo e alla mediazione e il comma 2-septies dell’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, che prevede la maggiorazione del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione. Questo ultimo punto ha creato un po’ di confusione. Non essendoci, infatti, una norma transitoria il MEF (Ministero delle Economie e delle Finanze) ha ritenuto doveroso fornire le descritte delucidazioni precisando che: a) per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2024 la disciplina dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 potrà essere ancora applicata: in tali casi i difensori dei contribuenti e gli uffici finanziari conserveranno la possibilità di sottoscrivere accordi di mediazione anche successivamente alla data di abrogazione (4 gennaio) dell’istituto e, in caso di mancato accordo, il ricorrente potrà regolarmente costituirsi in giudizio entro il (vecchio) termine di 120 giorni dalla notifica del ricorso; b) per i ricorsi notificati dal 4 gennaio in poi, invece, l’art. 17-bis DLgs. 546/92 sarà definitivamente abrogato, la mediazione non potrà più essere applicata ed il deposito del ricorso dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, entro il consueto termine di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso.