Cassazione: inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria anzichè all’indirizzo PEC del ricorrente

La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 10102/19, ha ribadito che “la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.”
Nel caso di specie il controricorso per cassazione era stato notificato presso la cancelleria della Corte, pur in presenza dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, peraltro comunicato al proprio Ordine, da parte del difensore del ricorrente.
Laddove il difensore abbia indicato il proprio indirizzo PEC, il controricorso va notificato a tale indirizzo, non potendo procedersi alla notifica presso la cancelleria, che va ritenuta nulla, con conseguente inammissibilità del controricorso.