Processo Amministrativo Telematico: modalità per attestare la conformità della copia informatica di documenti analogici

Il Tavolo Tecnico sul Processo Amministrativo Telematico istituito presso il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa ha ritenuto necessario fornire un’interpretazione univoca sulle modalità di attestazione di conformità della copia informatica nel Processo Amministrativo Telematico a seguito della modifica del comma 2 dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Il novellato art. 22 co. 2 del d.lgs. 82 del 2005, modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2018), ora prevede che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida”; è soppressa, quindi, la disposizione secondo cui l’attestazione di conformità poteva essere effettuata “mediante dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata”.

Con nota congiunta in data 10 aprile 2018, il Tavolo Tecnico ha ritenuto di precisare che:
– la soppressione di tale inciso non elimina “tout court il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità”;
– l’attuale vigenza delle regole tecniche di cui al d.p.c.m. 13 novembre 2014, consente – nell’ambito del PAT – di asseverare la copia informatica sia nel medesimo file che in un differente documento, comunque sottoscritto con firma digitale, come previsto dal Regolamento di cui al d.p.c.m. n. 40/2016.

Il tutto nelle more dell’emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71 CAD, come modificato dall’art. 63 del decreto correttivo; Linee guida che vengono previste in sostituzione delle regole tecniche adottate dal d.p.c.m. 13 novembre 2014, che però “restano efficaci fino all’eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto” (ex art. 65 co. 10 d.lgs. 217/2017).

 

Approfondimenti

Interpretazione del Tavolo Tecnico