31 marzo 2015: da oggi obbligatoria l’iscrizione a ruolo telematica nei procedimenti di espropriazione forzata.

Si ricorda che con l’art. 18, co. 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162) è stato modificato quanto previsto dall’articolo 16-bis, co. 2, del d.l. n. 179/12 sancendo che:
 
A decorrere dal 31 marzo 2015, il  deposito  nei  procedimenti  di espropriazione forzata della nota di  iscrizione  a  ruolo  ha  luogo esclusivamente  con  modalità  telematiche,   nel   rispetto   della normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione  dei  documenti  informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo  sono  depositati,  con  le  medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis“.
 
Nelle procedure esecutive, quindi, diventa da oggi obbligatorio il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo.
In relazione a quanto sopra, tra l’altro, il Ministero ha emesso una circolare relativa al pagamento del contributo unificato (Circolare Min. Giustizia n. 38850/2015) e sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015  contenente l’indicazione dei dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.