Si ricorda che con l’art. 18, co. 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162) è stato modificato quanto previsto dall’articolo 16-bis, co. 2, del d.l. n. 179/12 sancendo che:
“A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis“.
Nelle procedure esecutive, quindi, diventa da oggi obbligatorio il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo.
In relazione a quanto sopra, tra l’altro, il Ministero ha emesso una circolare relativa al pagamento del contributo unificato (Circolare Min. Giustizia n. 38850/2015) e sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 contenente l’indicazione dei dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.