Trib. Torino, ord. 20 ottobre 2014 (est. Rizzi)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE I CIVILE

Il giudice,

visto il ricorso ex art.700 c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla sig.ra A. V. in data 15.10.14 ed assegnato al giudice nella data del 16.10.14;

rilevato che, ex art.16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio (cautelare o di merito);

considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il tribunale di Torino, emesso ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44, prevede l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile;

rilevato, quindi, che alcuna norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di merito (Trib. Foggia, 10.4.2014, in Altalex, 2014);

considerato, infatti, che non puo’ trovare applicazione il principio di libertà delle forme stabilito, ex art.121 c.p.c, soltanto in via residuale ove non sia stato previsto (invece) il rispetto di una determinata forma;

rilevato che il principio in questione, in ogni caso, riguarda tanto gli elementi formali in senso stretto (quali la forma scritta), quanto gli elementi che riguardano il contenuto necessario dell’atto cosicchè esso viene in considerazione, ad es., in relazione all’utilizzo della tipologia di atto (introduzione della causa con ricorso anziché con atto di citazione), ma non si riferisce alla struttura materiale o immateriale (cartacea o telematica) che contiene l’atto stesso;

visto che non si puo’ parlare di raggiungimento dello scopo, ex art.156, 3°c., c.p.c., di fronte ad un vizio genetico dell’atto relativo alla sua stessa costituzione materiale che, comportandone l’inammissibilità, non è, appunto, soggetto a sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass.2009 n.15628);

considerato, comunque, che mentre l’atto di citazione viene notificato direttamente alla controparte, il ricorso introduttivo (come quello oggetto del presente procedimento cautelare) si rivolge (“in primis”) al giudice e questi non potrebbe, in ogni caso, ordinare la notifica alla controparte (al fine di assicurare il contraddittorio) di un atto introduttivo che risulti invalido.

P.Q.M.

Il giudice,

dichiara il ricorso inammissibile.

Torino, 20.10.14