Il Giudice
esaminato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da
C SRL,
rilevato che “A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179)
rilevato che il ricorso e la relativa documentazione sono stati depositati “in cartaceo” presso la Cancelleria
ritenuto che l’impiegata modalità di proposizione della domanda monitoria, difforme dalla succitata prescrizione normativa, comporti l’inammissibilità del ricorso
dichiara inammissibile
il ricorso iscritto al n. r.g. nn/2014.
REGGIO EMILIA, 30 giugno 2014
Il Giudice
dott. Giovanni Fanticini