Trib. Milano, decr. 6 maggio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio)

Oggi 15 luglio 2014 , in Milano,
davanti al Tribunale di Milano, sezione Nona Civile, in persona del dr. Giuseppe Buffone, in funzione di Presidente f.f.
a seguito di convocazione sono comparsi:
[…]
Il Presidente dà atto che le parti entrano in udienza insieme, unitamente ai rispettivi Avvocati. I difensori fanno presente che le parti hanno raggiunto un accordo e quindi chiedono la conversione del rito in consensuale; le condizioni sono quelle oggi allegate in udienza in formato cartaceo
Sono presenti le parti personalmente e dichiarano di accettare le condizioni
Il Presidente f.f. osserva
L’art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l’obbligo delle parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L’esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un “accordo” delle parti che abbia natura transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c.: v., correttamente, sul punto, Min. Giustizia, cric. 27 giugno 2014) o, come nel caso, conciliativa. In questi casi «il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione» (v. circolare succitata che offre una metodologia applicabile anche in questo caso).

Per Questi Motivi

Dispone acquisirsi la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea dell’odierno verbale

Il Presidente. F.f.

presso atto dell’accordo delle parti con cui si chiede la conversione del rito in consensuale, allegando le condizioni sottoscritte dai coniugi, con cui questi sono pervenuti ad una regolamentazione condivisa;
atteso che le clausole non contrastano con l’interesse della prole,
dovendosi convertire il rito,

PER QUESTI MOTIVI

letto ed applicato l’art. 711 c.p.c.
DISPONE la conversione del rito da giudiziale a consensuale, per effetto dell’intervenuto accordo delle parti, come da verbale di udienza che precede; per l’effetto,
FISSA l’udienza ex art. 711 c.p.c. dinanzi al Presidente del Tribunale f.f., in persona di questo giudice, a seguire.
MANDA alla Cancelleria per i provvedimenti consequenziali e per la regolarizzazione del contributo fiscale, invitando le parti a provvedervi senza indugio.
MANDA alla cancelleria perché si comunichi al Pubblico Ministero, per il suo parere in vista della omologazione.
Milano, lì 15.7.2014
Il Presidente del Tribunale f.f.
dott. Giuseppe Buffone