Come le persone anche le leggi sono figlie del loro tempo
Avvocato in Milano e formatore PCT
Lo sviluppo tecnologico ha comportato una così profonda trasformazione degli strumenti di comunicazione che quanto previsto, in materia di prova documentale, nel 1942 si dimostra oggi anacronistico e lacunoso. Il codice civile denota tutta la sua anzianità laddove contempla solo il telegramma (art. 2705 c.c.), la scrittura privata (art. 2702 c.c.), le riproduzioni o copie di atti e documenti su supporto cartaceo (art. 2716 c.c.), nonché le riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.), senza traccia alcuna di ammodernamento, se si esclude un fugace accenno alle riproduzioni informatiche (art. 2712 c.c., come modificato, a partire dal 25 gennaio 2011, dall’art. 23 quater del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82)
Pertanto se, da un lato, il documento nella sua forma digitale acquista una posizione preponderante nella pratica quotidiana, dall’altro brilla la sua assenza nel codice civile, trovando una specifica collocazione e definizione solamente nel Decreto legislativo n. 82/2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale (d’ora in avanti, CAD) e nel Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, c.d. eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
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