La Cassazione si pronuncia sul deposito in appello del fascicolo di primo grado: nessun onere per l’appellato
Con sentenza n. 23658 del 10 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo di depositare in appello il proprio fascicolo di primo grado non solo non trova riscontro nelle norme processuali (che fanno riferimento al solo deposito degli atti di appello ex art. 347 c.p.c., comma 1 che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c.), ma si pone anche in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha enunciato il principio di diritto – al quale la sentenza citata intende dare seguito – secondo cui è l’appellante a dover fornire la dimostrazione delle singole censure mosse, anche se fondate su documenti prodotti dalla controparte.
Ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi i documenti già prodotti in primo grado da controparte, che potrà scegliere di restare contumace ovvero di costituirsi senza depositare il proprio fascicolo di primo grado contenente il documento, in ipotesi, decisivo a fondare il motivo di gravame dell’appellante.
Ciò che nel dictum della Suprema Corte non viola né il dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c. né, tantomeno, il principio di riparto dell’onere probatorio in quanto “l’individuazione della parte tenuta a fornire la prova” – dice la Corte – “è stata già risolta nel primo grado con la produzione del documento disvelato e reso in tal modo ostensibile agli altri soggetti del processo (i quali sono legittimati a richiederne la estrazione e possono quindi disporne la materiale apprensione in copia)”, a maggior ragione – si aggiunge – nel processo civile telematico.
Approfondimenti
Cass., sez. III, ord. 10 ottobre 2017 n. 23658 (Pres. Vivaldi, rel. Olivieri)