Pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici i dati aggiornati del PCT

 

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici i dati aggiornati a maggio 2015 relativi all’uso dell’infrastruttura PCT.

Gli avvocati e i professionisti. 3.494.832 sono gli atti di avvocati e altri professionisti depositati negli ultimi 12 mesi. Rispetto a dicembre 2014, quando l’obbligo di deposito telematico è stato esteso anche alle procedure pendenti al 30 giugno 2014, si registra un +208%. La maggior parte dei depositi ha riguardato le procedure contenziose (53%), seguite da esecuzioni (18%), fallimenti (16%), cause in materia di lavoro e previdenza (12%) e solo l’1% dei depositi ha interessato la volontaria giurisdizione. Con riferimento alle tipologie di soggetti depositanti, gli avvocati sono ovviamente gli utilizzatori più assidui del sistema (43%), seguiti da curatori (16%), ausiliari e professionisti delegati alle vendite (entrambi al 13%), custodi (12%). In forte aumento il deposito di atti endoprocessuali (+224% rispetto a dicembre 2014 e +492% rispetto a luglio 2014), ma inaspettatamente anche quello degli atti introduttivi (+475% rispetto a dicembre 2014 e + 826% rispetto a luglio 2014).

I magistrati. 2.538.990 sono invece i provvedimenti depositati dai magistrati (compresi verbali d’udienza e decreti ingiuntivi), con un incremento di depositi del 74% rispetto a dicembre 2014.

Riduzione dei tempi di emissione. Per quanto riguarda le tempistiche si registrano riduzioni dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi dal 26 al 54% rispetto ai dodici mesi precedenti l’obbligatorietà.

I risparmi. Evidenti i risparmi, legati soprattutto all’utilizzo delle comunicazioni telematiche: più di 13 milioni di biglietti consegnati negli ultimi dodici mesi con un risparmio stimato di 48 milioni di euro.

La consultazione. Numeri a sei cifre anche per le consultazioni: sono più di 6 milioni quelle giornaliere.

I pagamenti telematici. Infine sono in crescita anche i pagamenti telematici: negli ultimi mesi si registrano circa 6-7.000 transazioni mensili.

 

Processo civile telematico. Stato dell’arte. Dati al 31 maggio 2015PDF

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Interruzione servizi Portale dei Servizi Telematici dalle ore 18,30 del 19/06/2015 alle ore 8,30 del 20/06/2015

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 5 giugno 2015

Si comunica che a causa di improrogabili interventi all’impianto elettrico servente gli apparati di connessione ad internet, ospitati presso il CED di Napoli, il sito web del Portale dei Servizi Telematici non sarà disponibile dalle ore 18,30 del 19/06/2015 alle ore 8,30 del 20/06/2015.
Si precisa che saranno indisponibili i servizi di consultazione registri e pagamenti telematici.
Inoltre, saranno indisponibili i servizi di registrazione e consultazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
Tali servizi saranno indisponibili anche attraverso i Punti di Accesso o software specifici.

 

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Aggiornamento Giurisprudenza del 16 giugno 2015

La sezione “Giurisprudenza” è stata aggiornata con l’inserimento dei seguenti provvedimenti:

Trib. Asti, ord. 29 maggio 2015 
Atti di parte – Ricorso ex art. 709-ter c.p.c. – Atto endoprocessuale – Irricevibile – Ricezione da parte della cancelleria – Ammissibile (artt. 121 e 156 c.p.c.)

Trib. Milano, verb. 19 maggio 2015 (est. Consolandi) 
Atto di parte – Deposito per via telematica – Sottoscrizione del mero domiciliatario – Insufficiente
Iscrizione del difensore nelle tabelle anagrafiche – Iscrizione del difensore nel registro e nel fascicolo informatico – Onere del difensore – Mancata iscrizione – Scusabilità – Non sussiste 

Trib. Venezia, sent. maggio 2015 
Mancata intimazione ai testimoni – Giustificazione dell’omissione – Mancata apertura dell’allegato Acrobat alla PEC – Fissazione nuova udienza (art. 104, c. 2, disp. att. c.p.c.)

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Torino, problematiche relative al PCT: il provvedimento del Presidente del Tribunale

 

Si pubblica il provvedimento del 4 giugno 2015, con cui il Presidente del Tribunale di Torino autorizza ex art 16 bis, comma 4, d.l. n. 179/2012, il deposito con modalità non telematiche degli atti dei procedimenti monitori.

A partire dal 27 maggio sono stati infatti riscontrati alcuni disservizi che hanno causato ritardi nella visibilità dei depositi da parte dei destinatari.

Per lo stesso motivo la Presidenza richiama l’art. 16 bis, comma 8, d.l. 179/2012 per quanto di competenza dei giudici, invitandoli altresì a considerare la possibilità di eventuali rimessioni in termini delle parti.

 

Provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino 4 giugno 2015PDF

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Notificazioni a mezzo PEC e pubblici elenchi

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

La legge 53/1994, consente agli avvocati di effettuare notificazioni di atti civili, amministrativi e giudiziali anche a mezzo PEC. L’art 3-bis specifica in particolare al comma 1:

La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo  risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

La fonte utilizzata per il reperimento dell’indirizzo PEC del destinatario della notifica costituisce pertanto un elemento fondamentale e necessario ai fini della validità della notifica stessa.

L’indicazione dei pubblici elenchi utilizzabile per le notificazioni a mezzo PEC è poi dettata dall’art. 16-ter comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179:

“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.”

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