Intelligenza artificiale e avvocati: obblighi, regole e informazione al cliente dopo l’AI Act e la Legge 132/2025

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


L’intelligenza artificiale è ormai utilizzata anche nell’attività professionale degli avvocati, soprattutto come strumento di supporto per la ricerca, la sintesi di documenti, l’organizzazione delle informazioni e la predisposizione di bozze.

Il suo utilizzo deve però essere inquadrato nel sistema normativo oggi vigente, nel quale assumono particolare rilievo il Regolamento (UE) 2024/1689, cosiddetto AI Act, come successivamente modificato, e la Legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025.

Per la professione forense, il principale riferimento nazionale è rappresentato dall’art. 13 della Legge n. 132/2025, dedicato alle professioni intellettuali.

La disposizione stabilisce che:

«L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera».

La legge, quindi, non vieta al professionista di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, ma ne delimita la funzione.

L’IA deve rimanere uno strumento di supporto, mentre il lavoro intellettuale oggetto della prestazione professionale deve conservare carattere prevalente.

In termini applicativi, e a titolo meramente esemplificativo, possono rientrare nell’utilizzo strumentale dell’IA attività quali la ricerca, l’organizzazione delle informazioni, l’analisi preliminare o la predisposizione di bozze, ferma restando la necessità che la prestazione rimanga riconducibile al controllo, alla valutazione e al giudizio professionale dell’avvocato.

L’art. 13, infatti, non contiene un elenco delle attività che possono o non possono essere affidate a un sistema di IA, ma individua un criterio generale fondato sulla strumentalità dell’utilizzo e sulla prevalenza del lavoro intellettuale.

L’informazione al cliente

Il secondo comma dell’art. 13 introduce uno specifico obbligo informativo.

La norma prevede che:

«Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

Si tratta di un obbligo direttamente previsto dalla legge.

La disposizione non impone una formula prestabilita, né individua uno specifico documento o supporto attraverso il quale l’informazione debba essere fornita.

Ciò che richiede è che il cliente riceva informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista in modo chiaro, semplice ed esaustivo.

Resta pertanto necessario assicurare che l’informazione sia effettivamente resa al cliente e che presenti i requisiti richiesti dalla norma.

L’art. 13 non contiene inoltre una specifica sanzione espressamente prevista per la violazione dell’obbligo informativo.

Questo dato, tuttavia, non consente di affermare in via generale che l’inosservanza dell’obbligo sia priva di conseguenze: significa semplicemente che la disposizione non prevede una propria sanzione tipizzata.

Controllo umano e affidabilità degli output

La Legge n. 132/2025 richiama, tra i propri principi generali, la centralità dell’autonomia e del potere decisionale umano, nonché della sorveglianza e dell’intervento umano nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nel contesto della professione forense questo principio assume particolare rilievo soprattutto con riferimento ai sistemi di IA generativa.

Gli output prodotti da tali strumenti possono infatti contenere errori, informazioni inesatte o riferimenti non corretti.

Ne consegue, sul piano operativo, l’esigenza di verificare norme, sentenze, citazioni, date, fonti e ricostruzioni fattuali prima di utilizzare il risultato nell’ambito della prestazione professionale.

Non si tratta di un obbligo formulato in questi termini dall’art. 13, ma di una conseguenza coerente con il principio secondo cui l’IA deve rimanere uno strumento di supporto e il lavoro intellettuale del professionista deve restare prevalente.

AI literacy e formazione

Accanto alla disciplina nazionale assume rilievo anche l’art. 4 dell’AI Act, dedicato all’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale e applicabile dal 2 febbraio 2025, come successivamente modificato nel 2026.

La disposizione richiede ai provider e ai deployer di sistemi di IA di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale del proprio personale e delle altre persone che operano o utilizzano tali sistemi per loro conto, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, della formazione e del contesto di utilizzo.

Per uno studio legale il tema può riguardare, in particolare, dipendenti, collaboratori, praticanti e altre persone che utilizzano strumenti di IA per conto dello studio.

L’AI Act non impone, in via generale, la frequenza di uno specifico corso esterno né il conseguimento di una determinata certificazione.

Le misure devono essere adeguate al contesto, alle persone coinvolte e ai sistemi utilizzati.

In uno studio legale, quindi, la formazione potrà riguardare, tra l’altro, i limiti dei sistemi generativi, la verifica degli output, la supervisione umana e la corretta gestione delle informazioni trattate attraverso strumenti di IA.

Trasparenza, dati e attività giudiziaria

Dal 2 agosto 2026 si applicano inoltre gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act, ferme restando le specifiche disposizioni transitorie previste dal Regolamento.

È però importante evitare generalizzazioni.

La disposizione non impone di indicare automaticamente “testo generato con IA” su qualsiasi documento predisposto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale.

Gli obblighi di trasparenza dipendono infatti dalla tipologia di sistema utilizzato, dal contenuto prodotto o manipolato e dal ruolo del soggetto coinvolto.

Questa disciplina deve essere tenuta distinta dall’obbligo previsto dall’art. 13 della Legge n. 132/2025, che riguarda specificamente il rapporto tra professionista e cliente.

L’utilizzo dell’IA deve inoltre essere coordinato con la normativa in materia di protezione dei dati personali e con gli obblighi di riservatezza propri della professione forense, soprattutto quando vengono trattati atti, fascicoli, contratti, comunicazioni o altre informazioni contenenti dati personali o informazioni riservate.

Diversa è invece la disciplina dell’art. 15 della Legge n. 132/2025, relativa all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria.

La norma stabilisce che resta riservata al magistrato ogni decisione relativa all’interpretazione e all’applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti.

Non si tratta quindi della disposizione che disciplina direttamente l’utilizzo dell’IA da parte dell’avvocato, per il quale il riferimento principale rimane l’art. 13.

In conclusione

Nel 2026 l’intelligenza artificiale può essere utilizzata nell’attività professionale dell’avvocato, ma all’interno di un quadro normativo preciso.

I punti essenziali sono tre: strumentalità dell’IA, prevalenza del lavoro intellettuale e trasparenza nei confronti del cliente.

A questi si affiancano gli obblighi derivanti dall’AI Act in materia di alfabetizzazione e, nei casi previsti, di trasparenza, oltre alla necessità di rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali e gli obblighi di riservatezza professionale.

La tecnologia può quindi supportare l’attività dell’avvocato, ma deve rimanere inserita in una prestazione che conserva il proprio carattere professionale, intellettuale e umano.