Pubblicato il decreto n. 23/2020: termini e udienze sospesi fino all’11 maggio, disposizioni su processo tributario telematico e procedure concorsuali

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 23 dell’8 aprile 2020, in vigore da domani (9 aprile 2020), che detta, fra l’altro, ulteriori misure destinate ad impattare sulla giustizia anche digitale. In particolare, la sospensione di termini e delle udienze prevista dall’art. 83 D.L. n. 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) viene prorogata all’11 maggio 2020. Conseguentemente è per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 che i capi degli Uffici Giudiziari possono adottare le misure organizzative idonee a contenere l’epidemia, tra cui vi sono anche le udienze in video conferenza e/o il ricorso alla trattazione scritta di cui all’art. 83, commi 6 e 7, D.L. n. 18/2020. Vengono altresì dettate rilevanti misure in tema di Processo Tributario Telematico, Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e ricorsi per la dichiarazione di fallimento. Ecco gli articoli principali:


Art. 4 – Sottoscrizione contratti T.U.B. e comunicazioni in modo semplificato (Consenso e recesso con mail ordinaria o altro strumento idoneo)

Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126 quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (ndr. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi e telematici, i contratti conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza…soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità. il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Art. 5 – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (rinviata l’entrata in vigore del nuovo codice al 1 ottobre 2021)

All’art. 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (ndr Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2″

Art. 9 – Varie disposizione in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (proroga dei termini di adempimento)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti…pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato ex art. 161 L.F. […]

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento…deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. il differimento non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie […]

4. il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, L.F. che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni […]

5. l’istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 182 bis, comma settimo, L.F. […]

Art. 10 – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (Ricorsi e richieste improcedibili fino al 30 giugno)

Tutti i ricorsi ai sensi degli art. 15 e 195 L.F. e 3 del d.lgs. n. 270/1999 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili […]

Art. 29 – Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori (Deposito telematico obbligatorio anche in caso di costituzione analogica)

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonchè i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal D.M.E.F. 23 dicembre 2013, n. 163 e dei successivi termini […]

Art. 36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (Proroga della sospensione all’11 maggio)

1. il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020.

2. le disposizioni di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 del c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

3. nei giudizi disciplinati dal c.p.a. sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54, comma 3, c.p.a.

4. la proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte di Conti, come elencate nell’art. 85 D.L. n. 18/2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto art. 85 è fissato al 12 maggio 2020.