PPT: nel procedimento per la convalida del DASPO la memoria difensiva può essere trasmessa a mezzo pec

La Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza del 30 aprile 2019, n. 17844 ha ritenuto validamente trasmessa la memoria difensiva inoltrata dal ricorrente a mezzo posta elettronica certificata.
Nel caso di specie il GIP aveva convalidato il DASPO non considerando tale memoria, nonostante fosse stata trasmessa entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento comminato dal Questore, in quanto  “non è pervenuta a questo Giudice alcuna deduzione difensiva da parte dell’interessato” in quanto la memoria è “pervenuta all’attenzione di
questo giudice in data 23.7.2018 allorché era già decorso il termine per provvedere avendo il difensore depositato memoria via pec in giorno festivo in assenza di personale di cancelleria addetto alla ricezione atti esterni”
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La Corte, dopo una ricostruzione della fattispecie, evidenzia come la normativa non preveda che gli atti debbano essere depositati materialmente in cancelleria e pertanto, pur riconoscendo l’esistenza di contrasti in giurisprudenza, ritiene di dar seguito al principio secondo il quale, data l’estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti, per “garantire il regolare esercizio del diritto di difesa” è ammissibile “l’utilizzo del mezzo di trasmissione, peraltro di sicura affidabilità quanto alla provenienza ed alla intervenuta ricezione, costituito dalla posta elettronica certificata”.