L’intervento nelle procedure esecutive: il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 16 bis D.L.179/2012

di Giosiana Radaelli
Avvocato in Milano e formatore PCT

 

La questione che si vuole affrontare in questa sede attiene al deposito telematico dell’atto di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, riflettendo sulla natura obbligatoria ovvero facoltativa dello stesso, alla luce della disciplina introdotta dal secondo comma dell’art. 16-bis in raffronto al primo.

Per comprendere, e quindi correttamente interpretare la portata del secondo comma dell’art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) occorre partire dalle modifiche legislative che hanno portato all’attuale formulazione nonché al suo rapporto con il primo comma.

Innanzitutto occorre precisare che l’art.16-bis, il quale disciplina “l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali” nasce con la Legge di Stabilità 2013, ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in quanto la formulazione originaria del D.L. 179/2012 non lo contemplava.

Neppure nella legge di conversione L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) vi era alcuna traccia.

Pertanto è soltanto con l’art. 1, comma 19, della Legge di Stabilità che il legislatore introduce l’art. 16-bis, stabilendone l’inserimento dopo l’art. 16 di cui già al d.l. 179/2012.

La formulazione di detto articolo così come previsto dalla legge di cui sopra è la seguente: “1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. […. omisiss].

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.”

Tale norma introduce, quindi, per la prima volta – siamo nel gennaio del 2013 – l’obbligo del deposito telematico degli atti a far data dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili o di volontaria giurisdizione instaurati davanti al Tribunale per le parti precedentemente costituite (comma1), nonché l’obbligo nelle procedure esecutive del deposito telematico degli atti successivi a quello con cui si inizia l’esecuzione (comma2).

La disposizione in esame salvaguardia quanto previsto dal comma 5, il quale attribuisce al singolo tribunale la possibilità di “anticipare il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico” anche “limitatamente a specifiche categorie di procedimenti”, previo decreto del Ministero della Giustizia, da adottarsi “sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati”, “accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione” telematici. Nessun tribunale ha ottenuto l’anticipazione dell’obbligatorietà, anche se qualcuno sembra averla richiesta, ma questa è una questione che rimanda forse alla problematica situazione dell’organizzazione dei nostri tribunali, che in questa sede non si può affrontare.

Tornando all’analisi dell’origine dell’art. 16 bis, giova evidenziare che, proprio a ridosso del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito degli atti, il 25 giugno entra il vigore il D.L. 90/2014, il quale stabilisce (art.44) che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti anteriori al 30 giugno la disposizione in esame prevede la graduale e progressiva entrata in vigore dell’obbligatorietà a partire dal successivo 31 dicembre 2014.

La normativa di cui sopra discrimina, pertanto,solo in relazione alla data di iscrizione a ruolo, prevedendo la facoltà e non l’obbligo del deposito telematico:

– degli atti processuali e dei documenti di parte, nell’ipotesi di procedimenti civili già pendenti al 30 giugno 2014 (1 comma);

– degli atti (successivi al pignoramento) e dei documenti delle procedure esecutive iniziate prima del 30 giugno 2014 (2 comma).

Il D.L. 90/2014 viene poi convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 che non muta la formulazione dell’art. 16-bis.

L’ultima modifica in ordine temporale all’art. 16-bis è introdotta proprio in relazione al comma 2 – dall’art. 18, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162 – in cui si dispone l’obbligo della iscrizione a ruolo telematica nelle procedure esecutive a partire dal 31 marzo 2015. Tale intervento lascia inalterato il primo periodo del secondo comma dell’art. 16-bis che a tutt’oggi continua a prevedere che “nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione”.

Esaurito quindi lo studio degli interventi normativi che hanno portato all’odierna formulazione di detto articolo, e prescindendo dall’analizzare in questa sede l’obbligo dell’iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive, occorre tornare sulla questione principale: obbligo ovvero facoltà con riguardo al deposito telematico dell’atto di intervento alla luce del primo ovvero del secondo comma dell’art. 16-bis.

Se si parte dall’analisi del primo comma conviene evidenziare che, se da un lato è da escludersi l’obbligo del deposito telematico dell’atto di intervento in un procedimento contenzioso, non essendo la parte precedentemente costituita, ad opinione di chi scrive, sussiste sicuramente la facoltà della parte d’intervenire telematicamente. Facoltà che può essere ulteriormente discussa a seconda della tesi accolta: l’una, più restrittiva, legata alla necessità di un decreto autorizzativoper il singolo Tribunaleex art. 35 D.M. 44/2011; l’altra, più ampia, che riconosce tale facoltà di deposito per qualsivoglia tipologia di atto in base ai principi generali stabiliti dal nostro codice di rito (libertà delle forme ex art. 121 c.p.c., raggiungimento dello scopo art. 156, c. 3, c.p.c., tassatività delle ipotesi di nullità ex art. 156, c. 1, c.p.c.). Seguendo questa ultima interpretazione quindi, è possibile intervenire in un procedimento contenzioso avanti al Tribunale anche in assenza di apposito decreto autorizzativo non essendo prevista la specifica sanzione della nullità per detto deposito, eventualmente integrante una mera irregolarità, come tale sanabile.

Più problematica risulta l’analisi del secondo comma, per lo meno nella parte in cui prevede il richiamo al primo comma.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare evidente come sin dalla sua nascita, con la c.d. Legge di Stabilità 2013, sia stato previsto un rinvio al primo comma, specificamente con la locuzione“la disposizione di cui al comma 1”. Per quanto riguarda le procedure esecutive, pur affermandosi l’obbligo del deposito telematico dell’atto successivo a quello con cui si inizia l’esecuzione, si pone dunque qualche problema interpretativo.

In merito, si riscontrano due tesi contrapposte.

Secondo una prima tesi, l’inciso “di cui al comma 1” presente nel comma 2, fa riferimento al “deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite” e , pertanto, l’obbligatorietà del deposito telematico dell’atto di intervento nelle procedure esecutive resta escluso, non provenendo da una parte precedentemente costituita. Con riferimento a questa interpretazione permane sicuramente la facoltà di intervenire telematicamente in una procedura esecutiva, secondo le considerazioni già svolte con riguardo al primo comma: facoltà più o meno ampia a seconda dell’ argomentazione sostenuta ( v. sopra).

Al contrario, la tesi contrapposta fa rientrare l’intervento nelle procedure esecutive fra gli atti da depositarsi obbligatoriamente con modalità telematiche, trattandosi di atto successivo a quello con cui si inizia l’esecuzione, in quanto il rinvio al primo comma deve intendersi esclusivamente in senso temporale, ovvero in relazione alla decorrenza del termine del 30 giugno 2014. I suoi sostenitori argomentano partendo dall’analisi letterale dell’art. 16-bis, anche alla luce di quanto previsto dall’analogo richiamo presente nel successivo terzo comma con riguardo alle procedure concorsuali. Quest’ultimo recita infatti: “nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario”.

Analizzando quindi quest’ultimo comma appare evidente come il richiamo testuale non possa operare per altre parti, in quanto la stessa norma prevede l’obbligo del deposito degli atti da parte del curatore,del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

Pertanto occorre chiedersi quale sia la portata del riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 nelle procedure concorsuali e, soprattutto, se possa configurarsi una diversa interpretazione del secondo comma riguardo alle procedure esecutive, in coerenza con i principi di sostanziale obbligatorietà del deposito sopra visti.

A parere di chi scrive, poiché il rinvio di cui sopra testualmente si riferisce al tempo a partire dal quale s’impone l’obbligo del deposito telematico con specifico riferimento ai soggetti primariamente interessati alle procedure esecutive (creditore procedente e debitore), tale riferimento – ad oggi superato essendo trascorso il 30 giugno – non vale dunque a impedire un’interpretazione che estenda l’obbligo di deposito telematico anche ad altri soggetti interessati al procedimento di esecuzione, quali i creditori intervenienti risultando tale interpretazione del tutto coerente con la generale obbligatorietà indicata dal legislatore.

Pertanto, appare lecito sostenere che il deposito telematico dell’atto di intervento nelle procedure esecutive sia necessariamente interessato dall’obbligatorietà, soprattutto in considerazione della fase temporale in cui detto intervento si introduce nel procedimento, costituendo esso un atto successivo a quello con cui si inizia l’esecuzione.