La strana storia della notifica via PEC delle copie informatiche (dopo la l. 132/2015)
Con la conversione in legge del d.l. n. 83/2015 ad opera della l. 6 agosto 2015, n. 132 (in G.U. n. 192 del 20/8/2015, S.O. n. 50), il legislatore ha introdotto nuove norme – non presenti nel testo originario del decreto – e ha sensibilmente modificato le originarie disposizioni in tema di processo telematico, tentando di recepire alcune osservazioni formulate dai primi commentatori, da associazioni forensi e da rappresentanze istituzionali dell’avvocatura.
Se sotto un certo profilo il legislatore ha colto l’occasione per fugare alcune perplessità sollevate all’indomani della pubblicazione del decreto legge, in altri casi, tuttavia, la riformulazione delle norme ha sollevato nuovi, delicati, problemi interpretativi.
Una delle questioni più dibattute in dottrina e fra gli addetti ai lavori fin dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione riguarda la possibilità di notificare via posta elettronica certificata copie informatiche. Preliminarmente è opportuno precisare che le nuove disposizioni non incidono in alcun modo sulle notifiche di duplicati: questo tipo di documenti informatici non richiede alcuna attestazione di conformità, ma l’equivalenza al documento originale, da cui sono tratti, deriva dalla loro caratteristica di possederne la stessa sequenza di bit.
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