La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto un rito civile più snello, ma ha lasciato invariati alcuni passaggi chiave del procedimento monitorio e dell’opposizione. È fondamentale distinguere le novità reali dalle prassi e dalle interpretazioni errate, per non commettere errori procedurali che potrebbero compromettere la difesa.
Ecco i punti fondamentali, spiegati con chiarezza ed esempi pratici.
La Forma dell’Opposizione: Si usa ancora l’Atto di Citazione
Contrariamente a quanto si possa pensare, la Riforma Cartabia non ha modificato la forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo. L’atto introduttivo per proporre opposizione rimane l’atto di citazione. La confusione può nascere dal fatto che il rito ordinario è stato uniformato al rito semplificato di cognizione che si avvia con ricorso. Tuttavia, l’art. 645 c.p.c. non è stato alterato su questo punto e prevede esplicitamente che “l’opposizione si propone con atto di citazione”.
Esempio pratico: L’avvocato Rossi riceve un decreto ingiuntivo notificato al suo cliente. Per proporre opposizione, non deve redigere un “ricorso” come se stesse avviando un rito semplificato. Deve invece preparare un classico “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, che notificherà al creditore. La forma resta quella tradizionale, con l’indicazione della data di udienza, degli avvertimenti e della costituzione in giudizio.
La Sospensione dell’Efficacia Esecutiva: Non è Mai Automatica
L’idea che la notifica dell’opposizione sospenda automaticamente l’efficacia esecutiva del decreto è totalmente sbagliata. La Riforma Cartabia non ha introdotto questa semplificazione.
L’art. 649 c.p.c. continua a stabilire che la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo è una facoltà del giudice. L’opponente deve presentare un’apposita istanza di sospensione, motivandola e allegando la documentazione necessaria per convincere il giudice della fondatezza dei suoi motivi (ad es., che il credito è inesistente). Solo se il giudice valuta positivamente la richiesta, emette un provvedimento di sospensione.
Esempio pratico: Un creditore ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e lo notifica. Anche se l’avvocato del debitore notifica tempestivamente l’atto di citazione in opposizione, il creditore potrebbe comunque avviare un pignoramento, perché l’opposizione da sola non blocca l’esecuzione. Per fermarla, l’avvocato dovrà chiedere esplicitamente la sospensione, e non affidarsi a un automatismo che non esiste.
Linee Guida Operative e Prassi dei Tribunali
La Riforma Cartabia, sebbene abbia stabilito un quadro normativo uniforme, non ha eliminato del tutto le differenze interpretative o le prassi tra i vari uffici giudiziari, specialmente in una fase di transizione.
È vero che alcuni Tribunali e Giudici di Pace hanno adottato delle “linee guida” interne o dei vademecum per agevolare il deposito degli atti nel PCT (Processo Civile Telematico) e per chiarire le modalità operative del rito. Queste guide non possono mai sovvertire la legge (ad esempio, non possono imporre un “ricorso” al posto di una “citazione”), ma possono fornire indicazioni su aspetti pratici, come:
- Le modalità di deposito degli allegati.
- L’indicazione corretta dell’oggetto del giudizio.
- Il formato preferito per i documenti.
Esempio pratico: Il Tribunale di Milano potrebbe aver pubblicato un documento in cui raccomanda agli avvocati, nel depositare l’atto di citazione in opposizione, di allegare un indice dettagliato dei documenti in PDF. Un avvocato che non segue questa prassi potrebbe non incorrere in una nullità, ma rallentare il lavoro della cancelleria o la gestione del fascicolo.
Per evitare problematiche pratiche, è quindi essenziale che il difensore verifichi sempre le disposizioni interne del foro di riferimento, consultando i siti web dei tribunali o le circolari di riferimento. In questo modo si può navigare al meglio la fase di transizione e adattarsi alle specifiche modalità operative di ciascun ufficio giudiziario.
Avv.to Elisabetta Zimbè Zaire




