Firma digitale e procura alle liti: tipi e differenze

di Redazione (*)

L’ art. 83, comma 20-ter, D.L. n. 18/2020, convertito con mod. in L. n. 27/2020, prevede la possibilità di rilasciare la procura alle liti a distanza. Tale modalità, che è facoltativa e non sostituisce le modalità tradizionali previste dall’articolo 83 c.p.c., è utilizzabile solo fino alla cessazione delle misure emergenziali, ad oggi fissata al 31 luglio 2021 dal D.L. n. 44/2021.

Così prevede il già menzionato art. 83:

Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia“.

Vediamo in concreto come funziona:

  1. il Cliente firma la procura in forma cartacea e la invia al difensore unitamente a copia di un proprio documento di identità in corso di validità: a) a mezzo posta ordinaria; b) oppure scansionata («copia informatica per immagine») a mezzo fax, email, whatsapp, etc (genericamente «strumenti di comunicazione elettronica»);
  2. l’avvocato si limita ad apporre la firma digitale sulla copia informatica.

La procura rilasciata con questa modalità è sicuramente utilizzabile per depositi telematici e notifiche a mezzo PEC. Più dubbia è la possibilità di ricorrere a tale modalità in caso di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario e in caso di deposito cartaceo (ad esempio avanti al G.d.P).

La modalità emergenziale di rilascio della procura alle liti non sostituisce, ma si affianca a quella ordinaria prevista dell’art. 83 c.p.c., secondo cui:

<omissis> .. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica .. <omissis>

In base al disposto del codice di rito, la procura può anche essere nativa digitale. In tale ipotesi:

  1. il cliente, munito di firma digitale, sottoscrive digitalmente la procura alle liti;
  2. il difensore a sua volta appone la propria firma digitale sulla procura già digitalmente sottoscritta dal cliente.

Quanto, infine, alla sottoscrizione digitale, le regole tecniche del Processo Civile Telematico (provv. Ministero Giustizia DGSIA 16 aprile 2014 e 28 dicembre 2015) prevedono che il formato di firma possa essere tanto PAdES quando CAdES.

Il riferimento va all’art. 12 comma 2, secondo cui:

La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.

Sul punto sono anche intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Aprile 2018, n. 10266. Est. Cirillo) stabilendo che le firme digitale CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti in base a quanto previsto non solo dalle menzionate regole tecniche, ma anche dalle normative europee (eIDAS) e nazionali. Rientra quindi nella discrezionalità del difensore scegliere se firmare digitalmente la procura alle liti in formato CAdES ovvero PAdES, anche a seconda del formato di firma utilizzato dall’assistito.

(*) L’argomento è stato trattato in un webinar di OPEN Dot Com: clicca qui per richiedere il replay