Udienze da remoto: motivata richiesta per esonerare il giudice dalla presenza in ufficio

Lo dice il protocollo adottato dal Tribunale di Firenze.

Con riferimento all’udienza in video conferenza di cui al comma 7, lettera f) dell’art. 83 D.L. n. 18/2020, l’art. 3 D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha introdotto Ia disposizione che in questi casi lo svolgimento dell’udienza “deve in ogni caso avvenire” “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”.

La lettera della norma sancisce che la celebrazione dell’udienza con Teams e Skype deve comunque avvenire con la presenza fisica del giudice presso l’ufficio giudiziario.

Il protocollo del Tribunale di Firenze interviene su tale profilo critico (e criticabile), consentendo al giudice di presentare una richiesta motivata di esonero dall’osservanza della predetta disposizione.

Qualora sussistano in concreto ragioni che evidenzino un pericolo per Ia salute del magistrato o per Ia collettività conseguenti alla necessita di recarsi in ufficio per celebrare l’udienza ( quali, ad esempio, Ia qualità di persona fragile in ragione dell’età o di concomitanti patologie o di una condizione attuale, quale Ia gravidanza, oppure Ia particolare distanza del domicilio dal palazzo di giustizia e l’indisponibilita di un mezzo privato per percorrere il tragitto casa-lavoro e l’inesistenza attuale di adeguati collegamenti pubblici o Ia pericolosità del viaggio conseguente alla necessita di cambiare più mezzi di trasporto ), il magistrato interessato presenterà al Presidente del Tribunale motivata richiesta di esonero dall’osservanza di tale disposizione, che il capo dell’ufficio valuterà in base alle informazioni in suo possesso.

E ciò sulla base del seguente condivisibile presupposto:

“Ia disposizione introdotta dal DL. 28/2020, non essendo prevista a pena di nullità dell’udienza e non incidendo sulla costituzione né sulla capacita del giudice, né essendo funzionale alla regola del contraddittorio, in presenza di elementi che rendano concreto, in caso di sua osservanza, il pericolo di una lesione al diritto alla salute dei giudici o di terzi, deve considerarsi recessiva e quindi derogabile