Cass., sez. VI-1, ord. 13 febbraio 2018 n. 3446 (Pres. Di Virgilio, rel. Di Marzio)

 
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Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della copia autentica della relazione di notificazione – Attestazione di conformità agli originali digitali delle copie analogiche – Mancanza – Improcedibilità  (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.)
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO – Presidente –

Dott. ANDREA SCALDAFERRI – Consigliere –

Dott. MAURO DI MARZIO – Rel. Consigliere –

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE – Consigliere –

Dott. LOREDANA NAZZICONE – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

R. A., A. E., A. F., A. R. M., A. V., elettivamente domiciliati in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato A. L., rappresentati e difesi dagli avvocati A. B., V. R.;

– ricorrenti –

contro

C. V. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato F. M. F. M.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1045/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. Con sentenza numero 1054 del 27 giugno 2016 la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello proposto da R. A., A. E., A. V., A. F. e A. R. M., gli ultimi quattro eredi di A. L., deceduto in corso di causa, nei confronti di F. S. G. SPA, contro la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione al decreto con cui era stato ingiunto alla R. e ad A. L., quali fideiussori di L. SRL, il pagamento del complessivo importo di L. 51.635.416, con accessori e spese.

2. Per la cassazione della sentenza R. A., A. E., A. V., A. F. e A. R. M. hanno proposto ricorso per tre mezzi illustrati da memoria.

C. V. SPA, cessionaria del credito in discorso, ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

3. Il primo motivo denuncia violazione di norme di diritto (articoli 1230, 1275, 1372, 1375 c.c.); nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali (articoli 112, 113, 115 c.p.c.) in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c.; omesso rilievo di novazione di obbligazione, con conseguenti effetti estintivi di garanzia fideiussoria dell’obbligazione estinta, anche con riguardo alla non applicata disciplina contrattuale tra le parti, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato l’intervenuta novazione dell’originario rapporto obbligatorio tra la banca ed il debitore principale.

Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto (articoli 1234, 1283, 1284, 1421 c.c.); nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali (articoli 112 e 113 c.p.c.) in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c.; omesso esame di questioni attinenti il tasso di interesse e l’anatocismo, rilevabili anche d’ufficio, censurando la sentenza impugnata per non aver disposto la richiesta consulenza tecnica contabile pur in presenza di nullità rilevabili d’ufficio con riguardo alla misura illecita degli interessi praticati dalla banca ed all’anatocismo.

Il terzo motivo denuncia violazione di norme di diritto (articolo 1955 c.c.); nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali (articolo 112 c.p.c.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 numeri 3, 4 e 5 c.p.c.; rigetto di domanda c/o eccezione relativa ad estinzione di fideiussione su argomento del tutto estraneo al tema sollevato, censurando la sentenza impugnata per essersi limitata ad affermare che l’assunto degli opponenti a decreto ingiuntivo, secondo cui la tempistica adottata dalla banca li aveva privati della possibilità di rivalersi nei confronti del debitore principale, fosse infondato.

RITENUTO CHE

4. Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. Il ricorso è improcedibile.

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacce del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della 1. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 24292/2017).

Nel caso in esame:

-) la notificazione della sentenza impugnata è stata eseguita con modalità telematiche ai sensi della legge numero 53 del 1994 all’indirizzo ***, ma la copia cartacea del messaggio di porta elettronica pervenuto al destinatario manca dell’attestazione di conformità del difensore del ricorrente;

-) il ricorso per cassazione, notificato anch’esso con modalità telematica ex lege n. 53/1994 (corredato dalla relata di notificazione in questo caso dotata dell’attestazione di conformità della copia fotoriprodotta all’originale in formato digitale) in data 26 settembre 2016 non regge alla prova cd. di resistenza, risultando che la sentenza sia stata pronunciata il 13 giugno 2016, ma non emergendo affatto dalla copia di essa che la pubblicazione, come affermato alla pagina 1 del ricorso, abbia avuto luogo il 27 giugno successivo.

Occorre aggiungere che le ricorrenti hanno sostenuto, in memoria illustrativa, che la sentenza, parrebbe di comprendere con la relata di notificazione, sarebbe stata prodotta da C. V. SPA, richiamando l’autorità di Cass., Sez. Un., n. 27199/2017: ma così non è, dal momento che, nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità, è depositata la mera stampa della sentenza della Corte d’appello estratta dal Pct, mancante della relata di notificazione.

6. Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.100,00, di cui € 100,00 per esborsi; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017.