Cass., sez. III, sent. 2 marzo 2018 n. 4932 (Pres. Spirito, rel. Fiecconi)

 
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Impugnazioni – Cassazione – Controricorso – Notifica a mezzo PEC – Prova su supporto cartaceo (copie analogiche) – Attestazione di conformità – Mancanza – Irrilevanza – Art. 23, comma 2, Codice dell’amministrazione digitale – Applicabilità

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO – Presidente –

Dott. STEFANO OLIVIERI – Consigliere –

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO – Consigliere –

Dott. FRANCESCA FIECCONI – Rel. Consigliere –

Dott. PASQUALE GIANNITI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

S. M., elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato G. L., che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro Z. A. SPA in persona del procuratore speciale Dr. C. G., elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato V. G., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

B. F., B. F.A , B. D. , B. E., S. C. di A. C. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12699/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per raccoglimento del 2 °motivo del ricorso;

udito l’Avvocato G. L.;

udito l’Avvocato V. G.;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. La sig.ra M. S. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma la sig.ra F.A B., il sig. F. B. e la Z. A. SPA, rispettivamente conducente, proprietario ed istituto assicuratore del veicolo (in tesi) danneggiante, proveniente da tergo, al fine di vederli condannare all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale verificatosi il 13/04/2004. Si costituiva in giudizio Z. SPA contestando la responsabilità della propria assicurata nel verificarsi del sinistro, nonché l’entità del danno, chiedendo di chiamare in causa asseriti terzi responsabili (e precisamente, la sig.ra E. B., conducente del veicolo che per primo aveva dato inizio al tamponamento a catena, nonché del proprietario di tale veicolo il sig. D. B.). Successivamente, interveniva volontariamente in giudizio la S. C. di A. C. SRL, assicuratrice per la responsabilità civile del presunto terzo danneggiante che aveva causato il tamponamento a catena. In relazione al medesimo incidente veniva avviato un autonomo procedimento civile instaurato dal sig. M. P., passeggero dell’autovettura condotta dalla sig.ra M. S., avverso Z. SPA e i sig.ri B., conclusosi con sentenza n. 27679/2008 che accertava la responsabilità dei convenuti nel causare l’incidente e li condannava al risarcimento del danno biologico e morale conseguente all’incidente, accertato con consulenza tecnica disposta in corso di giudizio. Una copia della suddetta sentenza veniva prodotta da M. S. nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace. Con sentenza n. 53504, emessa in data 26/10/2009, il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente la domanda attorea, accertando il 75% di responsabilità in capo alla sig.ra B., e liquidava in favore di M. S. l’importo di € 3.739,35, oltre interessi legali, rimborso spese della consulenza tecnica d’ufficio e rimborso parziale delle spese di giudizio.

2. Con atto di appello in data 2/3/2010 M. S. impugnava la sentenza di primo grado deducendo l’errata e illegittima motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità nel verificarsi del sinistro, l’errata e illegittima quantificazione del danno, nonché l’erra resisteva al gravame e proponeva appello incidentale con riguardo all’accertamento della responsabilità che sarebbe stata, in tesi, da ascriversi in toto a E. B., terza proveniente da tergo. Si costituiva, inoltre, la C. SRL al fine di evidenziare come nessuna delle parti del giudizio avesse svolto domande nei propri confronti. Con sentenza n. 12699/2015, depositata in data 11/06/2015, il Tribunale di Roma, quale Giudice d’Appello, negava valore di giudicato esterno alla sentenza n. 27679/2008, emessa nel giudizio tra M. P. e Z. SPA e i sig.ri B., escludeva la responsabilità di F.A B. nel determinare il sinistro, e rigettava la domanda di M. S. nei confronti dei sig.ri B. e di Z. SPA in accoglimento dell’appello incidentale di Z. SPA; compensava quindi le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con ricorso notificato in data 06/10/2015, M. S. chiede la cassazione della sentenza n. 12699/2015, deducendo due motivi di ricorso. Z. SPA compare con atto in data 09/11/2015, resistendo con controricorso e chiedendo il rigetto del ricorso principale. Veniva presentata memoria ex 378 cod. proc. civ. da parte di M. S. per dedurre la nullità della notifica del controricorso per mancata attestazione della conformità all’originale richiesta per le copie informatiche di atti analogici ex art. 3 bis della L. 53/1994. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti, chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Nell’ambito del preliminare controllo sugli atti introduttivi, si pone il problema della ritualità del controricorso di Z. SPA volto a contraddire il ricorso principale. L’atto della compagnia assicuratrice pare notificato con modalità telematica; tuttavia, le copie analogiche della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dal difensore non sono munite di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa (nel fascicolo risultano copie fotostatiche informi, prive di firme o sigle). La questione riguarda le modalità di documentazione della notificazione nel giudizio di cassazione e, prima ancora, gli istituti processuali che la prova delle notifiche degli atti è volta a presidiare.

5. In proposito, si prospettano due diverse opzioni ermeneutiche.

a. Secondo una prima tesi, gli atti introduttivi di un giudizio d’impugnazione non hanno soltanto lo scopo di instaurare il contraddittorio (come avviene nel primo grado), ma anche quello di introdurre un gravame su una decisione giurisdizionale che – per esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del giudice superiore solo entro termini processuali prestabiliti dal legislatore e rigorosamente perentori. I termini per l’impugnazione, dunque, sono sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del giudice: conseguentemente, un particolare rigore formale caratterizza gli adempimenti procedimentali volti a dimostrare il dies a quo del termine per impugnare (il deposito della sentenza o la sua notificazione) e il rispetto del dies ad quem dell’atto di impugnazione (la notificazione del ricorso per cassazione o del controricorso, il quale può contenere ricorso incidentale) e, per tale ragione, la sola produzione di copia fotostatica degli atti, mancante della garanzia di autenticità, deve reputarsi inidonea a consentire le verifiche officiose del giudice dell’impugnazione «senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 2719 cod. civ., il quale riguarda la diversa questione dell’efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti» (in tema, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15624 del 18/09/2012, Rv. 623902-01; sull’inidoneità della fotocopia a sostituire l’originale, anche Cass, Sez. 6-3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015, Rv. 635446-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 870 del 20/01/2015, Rv. 634419-01, ). Si spiegano così, peraltro, la ratio dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che pretende la produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata a pena di improcedibilità, e l’orientamento di legittimità che reputa superflua tale documentazione se risulta dal ricorso che la «sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015, Rv. 636810-01). Sulle modalità di deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. in caso di notifica eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 -bis della legge n. 53 del 1994, questa stessa Sezione si è pronunciata con la sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968-01 (analogamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23668 del 10/10/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 16/10/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 16/10/2017; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 17/10/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 26/10/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 26606 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 09/11/2017).Con riferimento al termine per la proposizione dell’impugnazione principale, la giurisprudenza di legittimità sanziona con l’inammissibilità il ricorso del quale non sia data prova della notifica; in particolare, si richiede che siano dimostrate sia la spedizione – cioè, la trasmissione dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica – mediante la produzione della ricevuta ex art. 109 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23294 del 17/11/2005, Rv. 585460- 01), sia la ricezione – cioè, la consegna del ricorso al destinatario – attraverso il deposito della cartolina di ricevimento. Riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, si osserva che – a norma dell’art. 9, comma 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (il quale concerne «tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis») – l’avvocato deve provvedere ad estrarre copia su supporto analogico (id est, cartaceo) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e, poi, ad attestarne la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il quale recita: «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato»). Perciò, per il deposito presso la cancelleria di questa Corte, il procuratore mittente deve formare copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e, soprattutto, è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico. Con specifico riferimento al deposito, da parte del mittente, del ricorso notificato telematicamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016: «Quando non sia fatto con modalità telematiche il deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68»; sull’esigenza di sottoscrizione autografa, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017, in motivazione: «nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte»; con riguardo alle modalità di deposito della copia cartacea della sentenza impugnata notificata con modalità telematica, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968- 01).Nella corrispondente notifica telematica il soggetto mittente fornisce la prova della spedizione mediante la ricevuta di accettazione (rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata), che – unitamente alla relazione di notifica e al messaggio p.e.c. – individua il momento di “partenza” di un plico telematico identificato, e quella della ricezione attraverso la ricevuta di avvenuta consegna (anch’essa rilasciata dal gestore), che attesta l’ “arrivo” del plico telematico nella sfera di controllo del destinatario. Nella notifica “tradizionale”, la Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova certa del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte (Cass., Sez. 6-5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014, Rv. 633254-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012, Rv. 624180-01; Cass., Sez. L., Sentenza n. 4242 del 07/04/1992, Rv. 476647-01). Come nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita – e, di conseguenza, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale (ex multis, con specifico riferimento al controricorso, Cass., Sez. L, Sentenza n. 4559 del 28/03/2001, Rv. 545278-01) -, lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla notificazione del controricorso eseguita con modalità telematica qualora non siano depositate su supporto analogico (cioè, cartaceo) le copie – debitamente autenticate mediante un’autografa sottoscrizione dell’attestazione di conformità – della relazione della notificazione e delle ricevute di accettazione e di consegna previste dall’art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, unici atti idonei a dare dimostrazione della spedizione e della ricezione dell’atto. Su questa posizione si pone da ultimo Cass. VI-3, ord. 30765 del 22.12.2017

b. Secondo un’altra tesi, con riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, il fatto che l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (concernente «tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche») richiami il solo comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) non osta all’applicazione del successivo comma 2, a norma del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.». In mancanza di disconoscimento, la copia non autenticata avrebbe la stessa efficacia probatoria dell’originale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Codice dell’Amministrazione digitale e dell’art. 2719 cod. civ. La recente pronuncia Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21003 del 08/09/2017, Rv. 645480-01 (che espressamente richiama il precedente di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012, Rv. 623498-01), dà conferma della fungibilità tra originale dei documenti attestanti la spedizione/ricezione degli atti processuali e la copia non disconosciuta dei medesimi: «La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti». In ogni caso, l’eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata potrebbe reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo e cioè, dalla conoscenza/conoscibilità dell’atto in vista delle difese (in giurisprudenza: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285-01): pur non risultando memorie o altre attività difensive dei ricorrenti che dimostrino la ricezione del controricorso, la comunicazione della cancelleria contenente la fissazione dell’adunanza dà atto della costituzione del controricorrente e abilita, quindi, il ricorrente ad esaminare le avversarie argomentazioni. Di conseguenza, quando la notificazione è stata eseguita con modalità “telematica”, la spedizione potrebbe ritenersi provata dalla produzione di copie fotostatiche delle ricevute di accettazione e consegna anche se prive di attestazione di conformità, purché tali fotocopie non siano disconosciute dalla controparte; comunque, anche a voler configurare una irrituale documentazione della notificazione, non si sarebbe verificata alcuna menomazione del diritto di difesa dell’avversario, posto in condizione di avere conoscenza del deposito del controricorso e di esaminarlo. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente si è opposta alla produzione del controricorso privo della suddetta attestazione di ricevuta con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo la nullità della notifica del controricorso che, in quanto prontamente eccepita, non abilita, quindi, il ricorrente, né tantomeno questo collegio, ad esaminare le avversarie argomentazioni ivi contenute. Pertanto, deve dichiararsi inammissibile il controricorso privo della attestazione di conformità all’originale della relata di notifica in forma analogica a quella informatica.

6. Occorre pertanto esaminare i motivi di ricorso.

omissis