Pubblicate le istruzioni operative per la sperimentazione del Processo Amministrativo Telematico

Il 28 settembre 2016, con due giorni di ritardo rispetto a quanto previsto nel decreto 12 settembre 2016 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, sono state pubblicate, sul portale della Giustizia Amministrativa, le istruzioni operative per la sperimentazione del PAT.

Secondo quanto disposto dal Decreto 12 settembre 2016, “la sperimentazione del Processo amministrativo telematico (PAT) avra’ inizio il 10 ottobre e avra’ termine il 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016“. Ne segue che tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti dal 10 ottobre 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica.

Rimane in vigore, non essendo stato modificato dai recenti interventi normativi, l’art. 21 del DPCM n. 40 del 2016, recante il regolamento sulle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, a tenore del quale nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestivita’ del deposito si dovrà fare esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo.

Tale indicazione, che subordina, nella fase di sperimentazione, la tempestività del deposito alla data del protocollo Agid, trova conferma nelle istruzioni operative che, nel dettaglio, specificano quanto segue:

“Gli avvocati, dopo aver depositato presso l’Ufficio Ricevimento ricorsi (di un Tar o del CdS) l’atto introduttivo del giudizio, correlato dai relativi documenti e istanze, devono provvedere a inviare in via telematica il modulo “deposito ricorsi” completo di tutti gli atti in formato digitale già prodotti in formato cartaceo.
Al ricorso depositato con modalità cartacea viene attribuito il protocollo Agid.
Con il deposito in formato digitale al ricorso depositato in cartaceo è assegnato il numero di R.G. che il sistema attribuisce al deposito informatico.
Si rammenta che, nella fase di sperimentazione, ai fini della tempestività del deposito si fa esclusivo riferimento alla data di protocollo Agid del deposito cartaceo.  
 
Sul Portale dell’Avvocato la visualizzazione dei dati relativi alla data di deposito del ricorso cartaceo e al protocollo Agid è resa disponibile:
 
1) nell’elenco dei ricorsi depositati;
2) nel dettaglio fascicolo relativo ai ricorsi patrocinati nel quale sono riportate le informazioni sugli estremi del deposito cartaceo insieme a quelle sulla data di deposito.
 
Tali informazioni saranno rese disponibili anche dopo la fase di sperimentazione, per conservare traccia dell’effettiva data giuridica di deposito del ricorso.
Anche gli atti successivi al ricorso devono essere depositati in formato digitale, avvalendosi dell’apposito modulo, subito dopo il deposito cartaceo.
Anche ai fini della tempestività di tali atti si fa esclusivo riferimento alla data di protocollo del deposito cartaceo.”

 

Approfondimenti

Decreto 12 settembre 2016 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016)