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Indisponibilità PEC, 15 febbraio p.v., ore 20.00 – 24.00

Fonte: Portale della Giustizia Amministrativa – 31 gennaio 2020

Si informa che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria del gestore di PEC, Telecom Italia Trust Technologies, nella giornata di sabato 15 febbraio dalle ore 20:00 alle ore 24:00, potranno essere registrati disservizi nella raggiungibilità di alcuni servizi esposti dalla G.A.
In particolare potrebbero verificarsi ritardi nella ricezione della così detta terza PEC, con cui si fornisce riscontro sulla corretta registrazione del deposito.
Si prega di non provare ad effettuare più invii e di attendere il limite temporale di 24 ore, indicato dalla normativa ed in caso di difficoltà si invita ad utilizzare, la funzionalità di UPLOAD, prevista da specifiche tecniche e presente sul Sito, inserendo il messaggio di errore ricevuto da PEC.

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PAT: via a Telegram per la chiamata in udienza con un messaggio sullo smartphone

Da giovedì 6 giugno p.v. la VI sezione del Consiglio di Stato sperimenterà il progetto “in udienza con un messaggio”.
Tale sperimentazione, che coinvolgerà progressivamente le altre sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e poi quelle dei TAR, permetterà ai professionisti di essere informati sullo stato dell’udienza (per es. sul numero di chiamata in corso) attraverso il canale Telegram “CDS_Sezione_Sesta”.
Si tratta di un’applicazione di messaggistica istantanea analoga ad altre presenti sul mercato (tra cui ad esempio WhatsApp).

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PAT: tardivo il deposito telematico se non viene prodotta la copia del ricorso

Il TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 3767/2019, depositata il 21 marzo, ribadisce l’irricevibilità del ricorso depositato tardivamente.

Nel caso di specie, perfezionatasi la notifica nei confronti dei controinteressati in data 27 ottobre 2018, il ricorrente, trattandosi di giudizio in materia di silenzio, provvedeva al tempestivo deposito – in data 2 novembre 2018 – del solo fogliario del ricorso, depositando solo successivamente – in data 21 novembre 2018 (e dunque ben oltre il termine dimidiato di 15 giorni) il ricorso peraltro privo delle cartoline di ricevimento e dell’asseverazione di conformità della procura.

E ciò nonostante gli avvisi di cortesia inoltrati al ricorrente dalla Direzione di Segreteria, che aveva in più occasioni segnalato al difensore il mancato inserimento nel sistema del processo amministrativo telematico della copia del ricorso.

Il Tribunale, rilevata la tardività del deposito, dichiara il ricorso irricevibile, a nulla valendo i tentativi del ricorrente che aveva chiesto la rimessione in termini per regolarizzare il deposito della procura alle liti e delle ricevute di notifica. Con riguardo a tali profili (pur rimasti assorbiti dal rilievo della tardività del ricorso), il Tribunale così si esprime: “il mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito in forma telematica […], secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non sono neppure suscettibili di essere regolarizzate, stante l’ormai entrata “a regime” del PAT.” Tale questione – trattata dal Tar Lazio incidenter tantum – dovrebbe essere ora risolta diversamente, alla luce della più recente pronuncia del Consiglio di Stato che si è espressa nell’opposto senso di considerare eventuali irregolarità formali sanabili in base al principio del raggiungimento dello scopo (Consiglio di Stato, sentenza 1 aprile 2019, n. 2126)

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PAT: il Consiglio di Stato torna sulla questione dell’inammissibilità del ricorso in forma cartacea

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 1 aprile 2019, n. 2126, ha integralmente riformato la sentenza con cui il Tar Emilia Romagna aveva dichiarato inammissibile e irricevibile il ricorso introduttivo e ciò per i seguenti motivi:
1) mancata redazione del ricorso in forma digitale (ovvero come documento informatico – PDF nativo);
2) mancata notifica a parte resistente di copia analogica dell’atto (il ricorso introduttivo) in originale informatico;
3) nullità della procura alle liti in quanto priva di data.

La motivazione viene censurata dall’appellante sotto i seguenti profili:
– quanto al ricorso, per violazione e falsa applicazione del principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. perchè, nel caso di specie, il resistente si era regolarmente costituito in giudizio ed ha esposto le sue difese;
– quanto alla procura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. del CAD perché l’asseverazione di conformità (della copia informatica della procura al suo originale analogico) è stata effettuata all’atto del deposito telematico della stessa unitamente agli altri atti e documenti di causa.

Tale censura così motivata è stata accolta dal Consiglio di Stato che ha ribadito il seguente principio di diritto: “il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché – pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 – non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 24/11/2017, n. 5490; Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541)” (Cons. Stato, sez. V, ord. 4 gennaio 2018, n. 56)“.

A prevalere è pertanto un condivisibile indirizzo anti-formalistico, secondo cui la redazione e la notifica del ricorso in forma cartacea (anziché telematica) integra un’ipotesi di mera irregolarità, sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.

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PAT: ripristinato il servizio PEC per i depositi telematici

Da venerdì 5 aprile u.s., a causa di una temporanea indisponibilità del servizio PEC, non era possibile effettuare i depositi telematici secondo la tradizionale modalità, ma solo attraverso la funzionalità di upload.
Tale malfunzionamento, che non ha ancora portato a un’attestazione di indisponibilità, è stato risolto nella giornata di ieri, pertanto è ora possibile depositare utilizzando le normali funzionalità.
Riportiamo i link degli articoli originali

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