Malfunzionamenti PCT: il provvedimento del Presidente del Tribunale di Pavia

In relazione ai malfunzionamenti che hanno interessato i depositi effettuati dai soggetti abilitati esterni a partire dal 15 settembre scorso, il Presidente del Tribunale di Pavia, dott.ssa Annamaria Gatto, con provvedimento n.34/17 del 20.09.2017, ha autorizzato il deposito cartaceo degli atti endoprocessuali in scadenza e, con nota nota n.2003/17 del 20.09.2017, ha invitato i magistrati del settore civile a “non adottare provvedimento pregiudizievoli per le parti, fino all’esito della lavorazione da parte delle cancellerie di tutti gli atti attualmente bloccati sul server”.

 
In caso di atti soggetti a termini perentori si suggerisce, dunque, di procedere al deposito cartaceo o, dopo la scadenza, di richiedere la rimessione in termini, avendo cura di allegare in entrambi i casi la RDAC attestante la tempestività del deposito telematico.
 
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Malfunzionamenti PCT: la comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano

L’Ordine degli Avvocati di Milano, con comunicazione appena pubblicata sul sito istituzionale, informa che si stanno verificando ritardi nella generazione degli esiti automatici ed alcuni errori fatali limitatamente ai depositi dei soggetti abilitati esterni (Avvocati e professionisti) effettuati da venerdì 15 settembre.

 
Nel caso di depositi con termini perentori l’Ordine suggerisce pertanto di “procedere al deposito cartaceo avendo cura di allegare la stampa dell’errore riscontrato attestante la tempestività del deposito telematico o, in ogni caso, di richiedere la rimessione in termini, nell’ipotesi in cui questi siano scaduti”. 
 
Naturalmente possono essere altresì depositati nei formati previsti – .eml o .msg – sia la ricevuta di avvenuta consegna sia l’esito automatico, che riporti l’eventuale errore, se in possesso del mittente.
 
Tali malfunzionamenti, al pari di quelli verificatisi presso il Tribunale di Napoli in questi giorni, sono legati all’installazione di modifiche evolutive del 15/18 settembre 2017 e riguardano, pertanto, esclusivamente i distretti di Milano e Napoli.
 
 
 

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Malfunzionamento PCT: il Tribunale di Napoli autorizza il deposito cartaceo degli atti processuali in scadenza

Con decreto n. 276 del 20 settembre 2017 il Presidente del Tribunale di Napoli, dott. Ettore Ferrara, ha autorizzato il deposito cartaceo degli atti endoprocessuali in scadenza (ultimo giorno).
 
Il provvedimento si è reso necessario a seguito del malfunzionamento che ha interessato i depositi effettuati dai soggetti abilitati esterni a partire dal 15 settembre scorso, causando ritardo o addirittura errori nell’elaborazione degli stessi.
 
Il Presidente conclude invitando i magistrati “a non adottare, nel contempo, provvedimenti pregiudizievoli per le parti sino all’esito della lavorazione da parte delle cancellerie di tutti gli atti attualmente bloccati sul server, tenuto conto che i termini processuali saranno fatti salvi dalla data di ricevuta di avvenuta consegna”.
 
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Interruzione dei servizi informatici del settore civile: Distretto di Corte d’Appello di Milano e Napoli – 15/18 Settembre 2017

 

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 12 settembre 2017

Si comunica che, al fine di consentire l’installazione di modifiche evolutive sui sistemi del civile, così come anticipato con la news del 31 agosto 2017: Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti e servizi di consultazione, si procederà alla interruzione degli stessi con le seguenti modalità temporali:
 
– per gli uffici del distretto della Corte d’Appello di Milano e del distretto della Corte d’Appello di Napoli, dalle ore 14:00 del giorno 15 settembre e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno 18 settembre c.a.;
 
– per tutti gli altri uffici giudiziari compreso la Corte di Cassazione e i Giudici di Pace e il Portale dei Servizi Telematici dalle ore 14:00 del giorno 29 settembre e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno 2 ottobre c.a.
 
Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo dei singoli distretti.
Durante le summenzionate interruzioni programmate non sarà pertanto possibile consultare i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.
 
Si avvisa che, durante il periodo di sospensione dei sistemi, non sono disponibili i registri di cancelleria, procedere alle consultazioni e scaricare i fascicoli da parte di tutti gli utenti interni (magistrati e personale di cancelleria).
 
Si rammenta che l’attività di manutenzione del Portale dei Servizi Telematici renderà indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:
 
    l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
    Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
    tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
    tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
    i pagamenti telematici.
 
Non subiranno interruzioni le funzionalità di deposito telematico degli atti di parte.

 
 

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Improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo pec, non attesta la conformità della relata di notifica

 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2017 n. 17450, si è pronunciata su come il ricorrente, destinatario della notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata, debba assolvere l’onere ex art. 369, 2° comma, n. 2 c.p.c., ai sensi del quale col ricorso devono essere depositate, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata e la relazione di notificazione, qualora questa abbia avuto luogo.
 
Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, “il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5 e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche [del messaggio PEC e della relata di notifica] depositate queste ultime presso la cancelleria della Corte”.
 
Con un’interpretazione senz’altro discutibile, la Corte applica estensivamente l’art. 9, comma 1-ter, della L. 53 del 1994 fino a sanzionare con l’improcedibilità il ricorrente che abbia depositato il messaggio di posta elettronica certificata inviatogli dalla controparte in copia cartacea senza attestarne la conformità all’originale e senza produrre la necessaria copia conforme della relazione di notificazione pervenutagli dal mittente.
 
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